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Decreto — n. 27924/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27924/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27924/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8137/2023 R.G. proposto da : LA FERRERA ROSARIO, rappresentato e dife so dall’Avv. Fallico Maria, domiciliazione telematicacome in atti -ricorrente- contro GRILLO SEBASTIANO, MUNZONE ALESSANDRO, GROUPAMA ASSICURAZIONE SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 125/2023depositata il 26/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 27924/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LA FERRERA ROSARIO, rappresentato e dife so dall’Avv. Fallico Maria, domiciliazione telematicacome in atti -ricorrente- contro GRILLO SEBASTIANO, MUNZONE ALESSANDRO, GROUPAMA ASSICURAZIONE SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 125/2023depositata il 26/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di difesa procedimento in contumacia omissione di soccorso prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria diritto a un difensore omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8137/2023 R.G. proposto da : LA FERRERA ROSARIO, rappresentato e dife so dall’Avv. Fallico Maria, domiciliazione telematicacome in atti -ricorrente- contro GRILLO SEBASTIANO, MUNZONE ALESSANDRO, GROUPAMA ASSICURAZIONE SPA -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 125/2023depositata il 26/01/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 18/10/2024 IL P