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Decreto — n. 27923/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27923/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27923/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7926/2023 R.G. proposto da : GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA, MAURO EZIO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentati e difes i da gli avvocat i RIPA DI MEANA VIRGINIA e CARUCCI ELISA -ricorrenti- contro PAGLIUSO PAOLO FABIANO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avvocati VETERE GIANLUCA eVETERE VINCENZO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1073/2022depositata il 28/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 c.p; Decreto — n. 27923/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA, MAURO EZIO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentati e difes i da gli avvocat i RIPA DI MEANA VIRGINIA e CARUCCI ELISA -ricorrenti- contro PAGLIUSO PAOLO FABIANO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avvocati VETERE GIANLUCA eVETERE VINCENZO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1073/2022depositata il 28/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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anticipi delle spese spese d'esecuzione azione creditoria pagamento a contanti del saldo tardivo pagamento delle spese spese di procedura

Disposizioni normative citate

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art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7926/2023 R.G. proposto da : GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA, MAURO EZIO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentati e difes i da gli avvocat i RIPA DI MEANA VIRGINIA e CARUCCI ELISA -ricorrenti- contro PAGLIUSO PAOLO FABIANO, con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avvocati VETERE GIANLUCA eVETERE VINCENZO -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 1073/2022depositata il 28/09/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte controricorrente,che ne hanno fatto richiesta

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte controricorrente, che ne hanno fatto richiesta. Così deciso in Roma, il 18.10.202