Ordinanza — n. 27800/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11761/2022R.G. proposto da: DESTINO CARMELA, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall ’ avv. Michele Marra come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale michele.marra@pec.it -ricorrente - contro GUBER BANCA s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 1423/2021della Corte d’appello di Napoli , depositata il 19.4.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12.6.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 111 c.p, art. 140 cod. proc. civ, art. 291 c.p; Ordinanza — n. 27800/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Guber Banca s.p.a. è rimasta intimata.Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. N. 11761/22R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di impugnazione in quanto il ricorso è inammissibile, per non aver la ricorrente dimostrato il perfezionamento della notifica nei confronti di Guber Banca s.p.a. La ricorrente, infatti, non ha depositato la cartolina di ricevimento del plico postale spedito all’intimata, contenente il ricorso, ritenendo di poter assolvere l’incombente sulla stessa gravante, ossia l’onere di dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica, mediante la produzione di una “stampa a video” tratta dal servizio “Cosa cerchi?” fornito da Poste Italiane s.p.a.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11761/2022R.G. proposto da: DESTINO CARMELA, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae difesa dall ’ avv. Michele Marra come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale michele.marra@pec.it -ricorrente - contro GUBER BANCA s.p.a. -intimata - avverso la sentenza n. 1423/2021della Corte d’appello di Napoli , depositata il 19.4.2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12.6.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 11761/22R.G. FATTI DI CAUSA Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello proposto da Carmela Destino avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1108/2013, con cui erano state rigettate le domande proposte dalla predetta contro la Banca Popolare dell’Irpinia s.p.a. (poi, Banca della Campania s.p.a., quindi Banca Popolare dell’Emilia Romagna ed infine, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ex art. 111 c.p.c., Guber Banca s.p.a.); con dette domande, l’attrice aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di pegno –per mancanza di prova scritta -sulla gestione patrimoniale in fondi per L. 1 mld., intestato ad Anna Caiazzo, madre di essa Destino, amministratrice della J.J.Rousseau T.D. s.r.l., debitrice della Banca, e chiese conseguentemente lacondanna della Banca stessa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, ovvero, in subordine, di accertarne il grave inadempimento contrattuale, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, oltre accessori.
Nel rilevare l’infondatezza dell’unico complesso motivo d’appello, la Corte territoriale osservò in particolare che, ai fini della costituzione del pegno è sufficiente la consegna della cosa al creditore, non essendo richiesta a tal fine la forma scritta (peraltro da considerarsi sussistente nella specie, quantomeno ad probationem) e che nessun comportamento abusivo e contrario al principio di correttezza e buona fede era riscontrabile a carico della Bancanella vicenda. Avverso tale sentenza Carmela Destino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
Guber Banca s.p.a. è rimasta intimata.Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. N. 11761/22R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di impugnazione in quanto il ricorso è inammissibile, per non aver la ricorrente dimostrato il perfezionamento della notifica nei confronti di Guber Banca s.p.a. La ricorrente, infatti, non ha depositato la cartolina di ricevimento del plico postale spedito all’intimata, contenente il ricorso, ritenendo di poter assolvere l’incombente sulla stessa gravante, ossia l’onere di dimostrare l’avvenuto perfezionamento della notifica, mediante la produzione di una “stampa a video” tratta dal servizio “Cosa cerchi?” fornito da Poste Italiane s.p.a.
Già da tempo, però, questa Corte è ferma nel ritenere che “Ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all ’ art. 140 cod. proc. civ.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione” (Cass. n. 25285/2014; conf., Cass. n. 19387/2012 e Cass. n. 36900/2022).
Pertanto, deve giocoforza ritenersi che, in assenza di cartolina di ricevimento, non rinvenuta nel fascicolo o agli atti legittimamente disponibili da parte del N. 11761/22R.G. Collegio, difetti la prova del perfezionamento della notifica, con conseguente inammissibilità del ricorso per inesistenza dellaprova della notifica stessa, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.(v. Cass. n. 20778/2021). 3.1 – In definitiva , il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese, l’intimata non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così de