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Decreto — n. 27712/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27712/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27712/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17590/2023 R.G. proposto da : D'AMURI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUANO VITTORIA (CPNVTR67D51D761W) -ricorrente- contro SUMMA COSIMO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRINDISI n.973/2023depositata il 21/06/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che l’intimato è restatotale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede; P.Q. M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/10/2024

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27712/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : D'AMURI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUANO VITTORIA (CPNVTR67D51D761W) -ricorrente- contro SUMMA COSIMO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRINDISI n.973/2023depositata il 21/06/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che l’intimato è restatotale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede; P.Q. M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/10/2024

Parole chiave

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chiusura della procedura di assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento revoca del gratuito patrocinio prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria inattività successiva alla sospensione
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17590/2023 R.G. proposto da : D'AMURI ANNA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUANO VITTORIA (CPNVTR67D51D761W) -ricorrente- contro SUMMA COSIMO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BRINDISI n.973/2023depositata il 21/06/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e rilevato che l’intimato è restatotale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede; P.Q. M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/10/2024