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Ordinanza Interlocutoria — n. 27621/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court ruling on tariff table jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and remanded the case to a new hearing. The appellant argued that the lower courts violated tariff tables by misclassifying the water supply as a public administration rather than a utility service. The court noted that the First Section had already signaled the need for a public hearing on these nomofilactic issues and that the request for assignment to the Third Section was pending a Supreme Court decision.

Regesto Legislator

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Art. 37, 38, 39 c.p.c.; The court must remand the case to a new hearing when the First Section has already indicated the need for public discussion on the nomofilactic issues raised by the appeal and the request for assignment to the competent Section is pending a ruling by the Supreme Court.

Parole chiave

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nomofilactic issues tariff table jurisdiction public administration classification assignment to competent section remission to new hearing Supreme Court pending ruling water supply service consumo idrico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 37 c.p.c.
Art. 38 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.
Art. 39 c.p.c.
art. 1227 cod.civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1227 cod.civ., in riferimento all’art.
art. 1339 c.c
22.07.2012, art. 1339 c.c., nonché alle delibere n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 2881/2024
Ordinanza n. 22830/2024
RG. 9782/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28251/2022 R.G. proposto da: ABBANOA SPA, in persona dell’Amministratore unico, FRANCO PIGA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA pec: giuseppe.macciotta@pec.macciotaeassociati.it; -ricorrente- contro SOGGIU CLAUDIO, SOGGIU ANTONIO GIUSEPPE, SOGGIU PINUCCIO, SOGGIU FABIO, SOGGIU MARIA RITA, in qualità di eredi di Italia Agostina Scala, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati BARBARA CATTROCCI (CTTBBR72E64A192J) e FRANCO DORE (DROFNC49T07E377Q); -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di Cagliari, SEZ.DIST.

DI SASSARI n. 136/2022 depositata in data 03/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Accogliendo la domanda della sig.ra Italia Agostina Scala, con sentenza n. 760/2019, il Tribunale di Sassari dichiarava prescritto il diritto della società Abbanoa S.p.a. al corrispettivo richiesto con la fattura n. 2015035100432, relativa ai consumi del periodo dal 1° gennaio 2007 al 6 giugno 2010, riconosceva il diritto dell’attrice all’applicazione della tariffa ad “uso residenti” fin dalla data di costituzione del rapporto di somministrazione, e, per l’effetto, ordinava alla società Abbanoa S.p.a. di ricalcolare tutte le fatture emesse ed a restituire alla Scala le somme corrisposte in eccedenza, ordinava che in sede di ricalcolo la "quota fissa di accesso al servizio" venisse computata nella misura di 8,37 per anno, fino alla data del 31 dicembre 2012; accertava l’inadempimento della società Abbanoa S.p.a. agli obblighi di diligenza, relativi alla tempistica di fatturazione, di lettura del contatore e di segnalazione dei consumi anomali provocati dalla rottura di una conduttura idrica, dichiarava la Scala tenuta al pagamento delle somme per i consumi anomali non già prescritti nella sola misura del 50% e la liberava dall’obbligo di pagamento del servizio "fognatura e depurazione"; accertata in via incidentale l’illegittimità della delibera n. 18 del 26.06.2014 del Commissario della Gestione Straordinaria per la Regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna e della delibera 643/2013/R/idr. articoli 31 e 32 allegato A dell'A.E.E.G.S.I., dichiarava la Scala non tenuta al pagamento del "Conguaglio Regolatorio o Conguaglio Partite Pregresse 2005/2011", di cui alla fattura n. 2016000500125884; ordinava alla società Abbanoa S.p.a. di ricontabilizzare quanto dovuto dalla Scala secondo i consumi medi successivi alla data del 25 luglio 2015.

La Corte d’appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, con la sentenza n. 136/2022., ha accolto parzialmente l‘impugnazione proposta dalla società Abbanoa S.p.a. e, per l’effetto, ha dichiarato legittima l’applicazione della quota fissa annua di accesso al servizio nella misura di euro 50,00, ha confermato per il resto la decisione del Tribunale. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società Abbanoa S.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Gli eredi della Scala, Claudio, Antonio Giuseppe, Pinuccio, Fabio e Maria Rita Soggiu, resistono con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 1227 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione che ha confermato il diritto della Scala all’applicazione della tariffa residenti sin dalla data di costituzione del rapporto di somministrazione, basata sulla mancata contestazione del fatto che la Scala avesse provato di risiedere nell’immobile servito dal contratto di somministrazione fin dall’avvio della fornitura.

La sua tesi è di aver lamentato la negligenza della Scala, perché solo nel 2016, dopo aver sempre pagato le fatture che applicavano la tariffa non residenti, aveva comunicato di risiedere nell’immobile, regolarizzando la sua posizione, e invocato, pertanto, l’applicazione dell’art. 1227 cod.civ., al fine di ravvisare quanto meno, una responsabilità concorrente della Scala nella vicenda e, pertanto, riguardo al disposto ricalcolo di tutti i consumi sulla base della tariffa più favorevole, disporre che anche l’eccedenza tra il versato e il ricalcolato venisse posta a carico delle parti nella misura del 50% .

Ulteriore violazione dell’art. 1227 cod.civ. è da individuare, secondo la società ricorrente, nella statuizione che ha ritenuto la Scala non tenuta al versamento dei canoni di depurazione e fognatura, per non avere la corte territoriale considerato né il difetto di prova circa il protrarsi della perdita idrica per tutto il periodo di fatturazione né la reciprocità degli inadempimenti.

2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006, art. 9 dir. 2000/60/ce, art. 21, commi 13 e 19 del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 22.12.2011, n. 214, art. 10 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla l. 12.07.2011, n.be 106, art. 3 d.p.c.m. 22.07.2012, art. 1339 c.c., nonché alle delibere n. 643/2013/r/idr dell’Aeegsi e n. 18/2014 dell’AAto della Sardegna ed al regolamento del s.i.i. (art. b.16)», per avere il giudice a quo ritenuto illegittima la pretesa dei conguagli regolatori, i quali «non possono che valere per il futuro», pena la «evidente violazione del principio di legalità e quindi, irretroattività degli atti amministrativi (vedi Cass., n. 6942/2004) e dall’altro, comunque, una netta violazione dei principi posti a fondamento del rapporto contrattuale, non potendo le parti modificare unilateralmente il corrispettivo pattuito ex post dopo avere dato esecuzione al contratto con la somministrazione della fornitura» e per avere ritenuto prescritto il suo diritto di credito, atteso che il termine di prescrizione inizia a decorrere «dalla data in cui il diritto di credito poteva essere fatto valere dall’ente gestore e quindi dal momento di erogazione della fornitura».

3) Con la memoria illustrativa i contoricorrenti rilevano:

a) che «la I Sezione Civile della Corte di Cassazione all’esito dell’udienza in camera di consiglio in molteplici procedimenti aventi il medesimo oggetto e pendenti tra gli utenti e il gestore idrico per la Sardegna, Abbanoa S.p.a., ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria con la quale il Collegio segnalava di ritenere necessario sottoporre alla discussione in pubblica udienza i temi, considerati di rilievo nomofilattico, investiti dai motivi di ricorso con i quali la ricorrente aveva lamentato la violazione di legge da parte dei giudici e delle Corti di merito nelle decisioni riguardanti i “conguagli regolatori»; si tratta dell’ordinanza n. 2881/2024 del 31.01.202;

b) di aver trasmesso separatamente anche alla Prima Presidente e ai Presidenti delle Sezioni interessate (I e III) istanza di rimessione del processo alla Sezione III rilevando la violazione dei criteri tabellari provocata dalla mancata attenta verifica circa la errata individuazione dell’oggetto del giudizio quale “pubblica amministrazione” e non invece, come decine di altri ricorsi del tutto identici a quelli, quale “somministrazione” .

c) con provvedimento reso il 22.02.2024 la Prima Presidente, pur rilevando che le fosse precluso ogni margine di intervento essendo ormai investito del ricorso il Collegio della I Sezione al quale doveva essere rimessa la richiesta difensiva, sottolineava la rilevanza del rispetto delle regole tabellari affermando che esse concretizzavano il principio del giudice naturale costituito per legge nonché rispondevano al criterio di buon andamento dell’amministrazione della giustizia;

b) che nonostante “il suggerimento” della Prima Presidente, la Prima Sezione con ulteriore ordinanza interlocutoria (cfr. tra le altre n. 22830/2024) nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per le ragioni unicamente esplicitate nella ordinanza interlocutoria resa nel procedimento RG. 9782/2021 sulla competenza tabellare così disponeva “I controricorrenti hanno rivolto istanza alla Prima Presidente per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente, individuata nella Terza sezione Civile, e la Prima Presidente ha demandato al Collegio della Prima Sezione Civile ogni decisione sul punto. Questo Collegio ritiene che la controversia rientri nelle attribuzioni di questa Sezione, competente in materia di Pubblica Amministrazione, riguardando i temi della natura, portata ed efficacia dei provvedimenti emessi dalle Autorità regolatrici del pubblico servizio idrico”.

4) Con ordinanza n. 18009/2024, depositata il 1°/07/2024, la Prima Sezione civile ha disposto la trasmissione degli atti del ricorso RG. 9782/2021 alla Prima Presidente, per valutare l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite con riferimento alla problematica – quella della spettanza al gestore del servizio idrico integrato dei conguagli regolatori - posta dal secondo motivo dell’odierno ricorso.

5) Va pertanto disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo , in