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Decreto — n. 27532/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 27532/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 27532/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.269/2024 R.G. proposto da : PETRUZZI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE MASSINI N°69, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBULI MICHELE (GMBMHL53H29C745D) -ricorrente- contro MORINI MAURO, con domicilio telematico presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BAGIANTI STEFANO (BGNSFN60T28G478F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.385/2023 depositata il 26/05/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; rilevato che non consta, a tutt’oggi, alcuna accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che occorre provvedere sulle spese, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, in applicazione del principio generale per il quale le spese sono di norma a carico di chi ha rinunciato; e con la chiesta attribuzione, stante la relativa richiesta del difensore del controricorrente stesso;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 27532/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PETRUZZI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE MASSINI N°69, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBULI MICHELE (GMBMHL53H29C745D) -ricorrente- contro MORINI MAURO, con domicilio telematico presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BAGIANTI STEFANO (BGNSFN60T28G478F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.385/2023 depositata il 26/05/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; rilevato che non consta, a tutt’oggi, alcuna accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che occorre provvedere sulle spese, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, in applicazione del principio generale per il quale le spese sono di norma a carico di chi ha rinunciato; e con la chiesta attribuzione, stante la relativa richiesta del difensore del controricorrente stesso;

Parole chiave

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atto privo di sottoscrizione indigenza processuale non provata notificazione viziata documenti mancanti allegazioni insufficientemente motivate carenza di legittimazione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.269/2024 R.G. proposto da : PETRUZZI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE MASSINI N°69, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato GAMBULI MICHELE (GMBMHL53H29C745D) -ricorrente- contro MORINI MAURO, con domicilio telematico presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BAGIANTI STEFANO (BGNSFN60T28G478F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.385/2023 depositata il 26/05/2023; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; rilevato che non consta, a tutt’oggi, alcuna accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che occorre provvedere sulle spese, in mancanza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, in applicazione del principio generale per il quale le spese sono di norma a carico di chi ha rinunciato; e con la chiesta attribuzione, stante la relativa richiesta del difensore del controricorrente stesso;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente e con attribuzione al suo difensore per dichiaratone anticipo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 2