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Ordinanza Interlocutoria — n. 27380/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court regarding mandate without representation liability limits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27380/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by Coopservice against BPER Banca, ordering a remand for retrial. Coopservice argued that the lower court erred in rejecting their claim that a third-party liability clause constituted a valid guarantee pact under Article 1938 of the Civil Code, thereby limiting the mandatee's liability without representation. The Court found the abstract legal questions regarding the nature of such pacts and the scope of the guaranteed obligation to be of particular relevance, necessitating a full discussion in public session before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 375 c.p.c.; The Court must remand a case to the lower court for public hearing when the appeal raises abstract legal questions of particular relevance concerning the interpretation of mandate rules and guarantee pacts without representation.

Parole chiave

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mandate without representation liability limits guarantee pact third party contracts remand for retrial particular relevance civil procedure pagamento in mano di terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 375 c.p.c.
civ., quale pattuizione diretta, oltre che ad escludere l’irresponsabilitàdel mandatario, anche a delimitare l’oggetto del contratto ; 3.le questioni sinteticamente indicate assumono con evidenza la natura di “questioni di diritto di particolare rilevanza ”, ai sensi dell’art. 375 cod.
Art. 1938 c.c.
civ.; - che, inoltre , neppure era invocabile, in funzione del rilievo d i nullità della pattuizione contrattuale di responsabilità p iena e diretta di Coopservice s.c.p.a., l’art. 1938 cod.
Art. 1715 c.c.
civ.); d ) l’ incidenza , in astratto, sulla delimitazione dell’oggetto del mandato,della eventuale pattuizione stipulata in deroga all’art. 1715cod.
Art. 1705 c.c.
b) la individuabilità in astratto (a prescindere dalla qualificazi one operata in relazione alla fattispecie concreta) del “patto contrario ” quale negozio (eventualmenteautonomo) di garanzia , avuto riguardo agli effetti generali del mandato senza rappresentanza(art. 1705 cod.
Art. 1703 c.c.
Art. 1411 c.c.
Art. 1228 c.c.
civ., in quanto tale disposizione era derogata dall a richiamat a pattuizione contrattuale , per effetto dell a quale , tra l’altro, tornava applicabileanche la regola generale di cui all’art. 1228 cod.
Art. 1736 c.c.
Art. 1746 c.c.
art. 1715 cod. civ
civ.); d ) l’ incidenza , in astratto, sulla delimitazione dell’oggetto del mandato,della eventuale pattuizione stipulata in deroga all’art. 1715cod.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.01120/2021R.G., proposto da Coopservice società cooperativa per azioni , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difes a dagli Avvocati Paolo Coli (pec dichiarata: paolo.coli@ordineavvocatireggioemilia.it ) e Massimo Colarizi (pec dichiarata: massimo.colarizi@pec.it), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di BPER Banca s.p.a.(già Banca popolare dell’Emilia Romagna Soc. Coop.) , quale incorporante Unipol Banca s.p.a., in persona del presidente del consiglio di amministrazionee legale rappresentante pro tempore ; rappresentat a e difesa dagli Avvocati Vittoriano Masciullo ( pec dichiarata : vittorianomasciullo@ordineavvocatibopec.it) e Roberto Scetti (pec dichiarata: robertoscetti@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del procuratore ad negotia ; rappresentata e difesa dall’Avv.

Enrico Lusetti (pec dichiarata: enrico.lusetti@ordineavvocatireggioemilia.it), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché di Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860197, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s; rappresentati e difes i da ll’Avv. Daniele De Benedetti (pec dichiarata: danieledebenedetti@pec.ordineavvocatitorino.it), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- e di Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s; rappresentatie difesi da ll’Avv.

Giovanni Gazzola (pec dichiarata: giovannigazzola@pec.ordineavvocatitorino.it), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2420/2020 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15 settembre 2020; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani. Rilevato che:

1. nelfebbraio 2013 Unipol Banca s.p.a. stipulò con Coopservice s.c.p.a. un “contratto per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto e trattamento valori a favore di Unipol Banca”, in base al quale Coopservice si obbligò, da un lato,alla fornitura diretta a Unipol Banca di servizi di trasporto e trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza e, dall’altro lato, a stipulare in nome proprio con istituti terzi contratti di fornitura dei medesimi servizi in ambiti territoriali diversi;nel contratto era stato specificato (art.2) che Unipol Banca aveva “precipuo interesse ad avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato” e che l’Istituto avrebbe potuto “ assicurare i Servizi anche tramite istituti terzi con lo stesso convenzionati … ferma restando, comunque, la piena e diretta responsabilità dell’Istituto nei confronti della Banca per l’operato degli IVP in questione”; inoltre, Coo pservice si era impegnata (art.5) “ ad assumersi il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi”; in esecuzione del rapporto contrattuale, Coopservice s.c.p.a. individuò , qualeistituto di vigilanza a mezzo del quale assicurare a Unipol Banca s.p.a. i servizi di trasporto e custodia dei valori al di fuori del territorio di sua diretta competenza, la società North East Service s.p.a.; questa società, però, omise di restituire denaro contante per un importo di oltre tre milioni di euro, depositato presso due caveau siti in provincia di Treviso e a Vicenza , in esecuzione di due ordini di versamento impartiti a settembre 2013, sempre per il tramite de lla mandataria, con conseguente perdita per Unipol Banca stimabile nel complessivo importodi euro 3.228.785;

Unipol Banca s.p.a. citò Coopservice s.c.p.a. in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Bologna, per farne valere la responsabilità per il fatto del terzo, come previsto in base alle clausole contrattuali; Coopservice s.c.p.a. si costituì in giudizio , e ccependo la nullità di tali clausole e chiamando in manleva le proprie compagnie assicurative (gli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860197, quelli che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eUnipolSai Assicurazioni s.p.a.); si costituirono le compagnie assicurative, eccependo l’ inoperatività delle polizze; gli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eccepironoanche la tardività della chiamata e la mancanza di autorizzazione allastessa; il Tribunale accolse la domanda principalee condannò Coopservice s. c. p.a. a pagare a Unipol Banca s.p.a. , a titolo risarcitorio , la somma di e uro 3.228.785,00, oltre interessi con decorrenza dal 12 novembre 2014 (data della notifica della citazione); rigettò le domandedi manleva;

2. La Corte d’ appello di Bologna , previo rigetto dell’impugnazione principale proposta da Coopservice s.c.p.a. e parziale accoglimento di quella incidentale spiegata da Unipol Ba n ca s.p.a. , ha confermato la condanna della prima al pagamento,in favore della seconda, della somma di euro 3.228.785,00, retrodatando alla data del 31 ottobre 2013 (data dell a messa in mora stragiudiziale) la decorrenzadell’obbligo di corresponsione degli interessi; la Corte territoriale, fermo il rigetto delle do mande di manleva, con riguardo a quellaprincipale risarcitoria ha ritenuto: - che il contratto stipulato tra Unipol Banca e Coopservice aveva previsto a carico della seconda l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei medesimi servizi da essa svolti tramite soggetti terzi ( unica modalità consentitadalla legge nell’ am bito territoriale posto al di fuori della sua competenza), con attribuzione alla mandataria della piena, diretta ed esclusiva responsabilitànei confronti della mandante per l’operato degli istituti terzi di cui si fosse avvalsa , del quale aveva assunto espressamente il rischio; - c he, pertanto , c ontrariamente a qu anto e ccepito da Coopservice s.c.p.a., non era invocabile, in funzione dell’esclusione della responsabilità della mandataria per il fatto del terzo , l’art. 1715 cod. civ., in quanto tale disposizione era derogata dall a richiamat a pattuizione contrattuale , per effetto dell a quale , tra l’altro, tornava applicabileanche la regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ.; - che, inoltre , neppure era invocabile, in funzione del rilievo d i nullità della pattuizione contrattuale di responsabilità p iena e diretta di Coopservice s.c.p.a., l’art. 1938 cod. civ., in quanto essa pattuizione non era qualificabile in terminidi negozio di garanzia ( né fideiussorio, né atipico, né autonomo ), stante, in particolare, l’assenza di accessorietà tra l’ obbligazione del terzo e quella del mandatario, la sussistenza di “ un unico impegno di Coopse r vice ad assicurare (con distinti strumenti giuridici) le medesime prestazionidi servizi” (pag. 12 della sentenza impugnata) eil carattere specifico e d attuale ( pertanto, non futuro) di tale obbligazione; 3.ha proposto ricorso per cassazione Coopservice s.c.p.a. sulla base di sei articolati motivi, il primo dei quali diretto a ce nsurare l’ accoglimento della domanda principale risarcitoria e i restanti (ad eccezione dell’ultimo, concernente le spese di lit e ) diretti a censurare il rigetto dell e domande di garanzia; hanno risposto con distinti controricorsi BPER Banca s.p.a. (in qualità di soggettoincorporante Unipol Banca s.p.a. ), Unip o lSai s.p.a., gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860197 e gli Assicuratori dei Lloyd’s che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198; la trattazione dei ricorsi è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero pres so la Corte , nella persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Di Michele , ha depositato conclusioni scritte , chiedendol’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri ; tuttele parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo ( rubricato : « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1343 e 1421 codice civile. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1938 codice civile. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1715 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1736 e 1746 comma 3 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 134 e seguenti del r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS). Violazione e falsa applicazione degli articoli 257 comma 1 lettera c) e 257 ter comma 2 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS).

Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 » ) Coopservice s.c.p.a. censura la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoriaproposta nei suoi confronti da Unipol Banca s.p.a. (ora BPER Ba n ca s.p.a.);la censurariguarda precipuamente il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità dellaclausola contrattuale con cui Coopservice s.c.p.a. aveva assunto il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di Istituti terzi; eccezione che era stata sollevata sul presupposto che la responsabilità per l’adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui aveva contrattato, avrebbe potuto essere assunta dalla mandataria priva di rappresentanza soltanto con la fissazione di un importo massimo garantito, caratterizzandosi la pattuizione contrattuale stipulata in deroga alla regola peculiare (ma comunque dispositiva) di cui all’ art. 1715 cod. proc. civ. quale pattuizione di garanzia, come tale soggetta alla regola (questa, invece, imperativa) dell’art.1938 cod. civ.;

2. l a critica – condivisa dal pubblico ministero nelle argomentate conclusioni depositate –pone questioni di particolare rilievo giuridico , quali:

a) la precisazione della portata della regola generale di irresponsabilità del mandatario senza rappresentanza verso il mandante per l’ adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, quale regola particolare, per un verso derogatoria della regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ., per altroverso, a sua volta, derogabile in virtù di “patto contrario”;

b) la individuabilità in astratto (a prescindere dalla qualificazi one operata in relazione alla fattispecie concreta) del “patto contrario ” quale negozio (eventualmenteautonomo) di garanzia , avuto riguardo agli effetti generali del mandato senza rappresentanza(art. 1705 cod. civ.);

c) l’individuabilità in tale ipotesi (a prescindere dall’individuazione nella fattispecie concreta) dell’“obbligazione garantita”, a vuto riguardo all’oggetto del mandato senza rappresentanza(artt. 1703 e 1411 cod. civ.); d ) l’ incidenza , in astratto, sulla delimitazione dell’oggetto del mandato,della eventuale pattuizione stipulata in deroga all’art. 1715cod. civ., quale pattuizione diretta, oltre che ad escludere l’irresponsabilitàdel mandatario, anche a delimitare l’oggetto del contratto ; 3.le questioni sinteticamente indicate assumono con evidenza la natura di “questioni di diritto di particolare rilevanza ”, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ.;appare dunque necessario che questa Corte pronunci sul ricorso all’esito della discussione sulle stesse in pubblica udienza. Per Questi Motivi La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ri