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Ordinanza Interlocutoria — n. 27379/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands lottery jackpot case to public hearing due to complex technical system failure facts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27379/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal to remand the case to a public hearing. The plaintiff claimed a €9.5 million lottery jackpot won in 2012, while the defendant argued the win was invalid due to a nationwide system malfunction that generated multiple high-value jackpots simultaneously. The court determined that the factual complexity regarding the technical anomaly and the specific validation rules required in-depth examination beyond the chamber's capacity.

Regesto Legislator

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Art. 375, comma 1, c.p.c.; When a cassation appeal involves complex factual issues requiring in-depth analysis of technical evidence and specific regulatory provisions, the chamber must refer the case to a public hearing for proper adjudication.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Lottery Jackpot Validity System Malfunction Evidence Nomofilactic Question Remand to Public Hearing AAMS Validation Rules Technical Anomaly Proof reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, c.p.c.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 19022/2022R.G. proposto da: MOROSAN DOREL MIHAI, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Lincei n. 30, presso lo studio dell’avv. Giorgio Paolo De Negri , che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale giorgiopaolodenegri@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro SNAITECHs.p.a. (già SNAI s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna n. 39 (studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo), rappresentata e difesa dall’avv.

Renato Bocca, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale renato.bocca@milano.pecavvocati.it -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze recante il n. 101 /20 2 2 e pubblicata in data 18.1.2022; N. 19022/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 2 . 10 . 20 2 4 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . Rilevato che: con atto di citazione del 17.7.2012, Dorel Mihai Morosel convenne in giudizio la Snai s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9.597.304,64,corrispondente all’importo della vincita Jackpot conseguita in data 16.4.2012 al gioco Videolottery presso il punto Snai sito in Via Arco di Travertino a Roma, attestata dalla ricevuta allegata ID Transazione 09006654479000040, chiedendo altresì il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del rifiuto di pagare la vincita; a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Snai s.p.a., accolta dal Tribunale di Roma con ordinanza del 11.7.2013, il giudizio proseguì dinanzi al Tribunale di Lucca(previo esperimento di regolamento di competenza da parte del Morosan, dichiarato inammissibileda questa Corte); la Snai contestò la domanda attorea, deducendo la natura solo apparente della vincita riportata dal Morosan; precisò infatti che, a causa di un imprevedibile malfunzionamento del sistema di gioco,che in data 16.4.2012 aveva interessato l’intero sistema centrale, dalle ore 13.36 alle ore 13.55 circa, coinvolgendo molteplici dispositivi di Videolottery collocati in diversi punti Snai su tutto il territorio nazionale, era stato riportato, pressoché in contemporanea, un consistente numero di vincite Jackpot di importi molto elevati; il Tribunale di Lucca respinse la domanda del Morosancon sentenza n. 612/2019, compensando integralmente le spese di lite, ritenendo attendibile la tesi prospettata dalla Snai circa l’anomalia verificatasi il 16.4.2012 nel sistema del N. 19022/22R.G. gioco virtuale del tipo Videolottery fruibile presso i punti Snai, sulla base delle risultanze della CTU espletata nell’ambito di altro giudizio (relativo ad altra pretesa analoga vincita e già pendente dinanzi al Tribunale di Brescia) e di prova testimoniale assunta; precisò che detta anomalia era desumibile anche dalla mancata validazione della vincita, ex art. 6, comma 2, del Decreto del Direttore Generale dell’AAMS n. 124/2010 (recepito dal DM 22.1.2010); la Corte d’appello di Firenze, adita dal Morosan, nel contraddittorio con la Snaitech s.p.a. (nuova denominazione della convenuta), rigettò il gravame con la sentenza in epigrafe; avverso detta sentenza, Dorel Mihai Morosan ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Snaitechs.p.a.; il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;

Considerato che: rileva il Collegio che il ricorso presenta questioni di evidente natura nomofilattica e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire; il Collegio reputa quindi opportuno decidere sull’impugnazionein una fissanda pubblica udienza; P.Q.M la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il ricorso sia trattato in una fissanda pubblica udienza. N. 19022/22R.G. Così deciso in Roma, nella