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Ordinanza — n. 27247/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding statute of limitations defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27247/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by the Barone sisters against a lower court's dismissal of their statute of limitations defense. The appellants argued the appellate court failed to examine evidence proving the bank had acted within the required six-month period. The court held that the lower court's reasoning was sufficient and that the appellate court was not required to re-evaluate facts already addressed in the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4; Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court of appeal is not required to provide specific reasoning when rejecting a defense based on the absence of timely judicial action if the first-instance judgment already addressed the issue substantively.

Parole chiave

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statute of limitations lack of motivation appellate review factoring contract guarantee liability conseguenze del ritiro fatture impagate revoca del fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4
Considerato che 1.con il primo motivo le ricorrent i censura no ai sensi dell’ “Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4” la“(nullita’ della sentenza o del procedimento) –nullità della sentenza per perplessit à derivante da radicale contraddittorietàdella motivazione - prescritta dagli art.
Art. 132 c.p.c.
4” la“(nullita’ della sentenza o del procedimento) –nullità della sentenza per perplessit à derivante da radicale contraddittorietàdella motivazione - prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art.
Art. 111 Cost.
e art. 111 cost.-sul rigetto dei motivi di appello volti a censurare la ravvisata configurabilità di istanze impeditive della decadenza ex art.
Art. 1957 c.c.
Art. 190 c.p.c.
Art. 360 c.p
Considerato che 1.con il primo motivo le ricorrent i censura no ai sensi dell’ “Art. 360 c.p.c.
art. 132 c.p
4” la“(nullita’ della sentenza o del procedimento) –nullità della sentenza per perplessit à derivante da radicale contraddittorietàdella motivazione - prescritta dagli art. 132 c.p.c.
art. 111 cost
e art. 111 cost.-sul rigetto dei motivi di appello volti a censurare la ravvisata configurabilità di istanze impeditive della decadenza ex art.
art. 1957 c.c
art. 1756 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 25/02/2019 n. 5402
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Testo completo

024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22080/2021R.G. proposto da GIULIANA BARONEe ROBERTA BARONE, rappresentate e difese dall’Avv. Alfredo Martucci Schisa, come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliate in ROMA,Via Cola Di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avv. Francesco Musella ( PEC: alfredomartuccischisa@avvocatinapoli.legalmail.it); -ricorrenti - contro Oggetto:Fideiussione. CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi BANCA IFIS s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Galiena e Leopoldo Conti ( PEC : alessandrogaliena@ordineavvocatiroma.org , leopoldo.conti@ordineavvgenova.it), giusta procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA , presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; - controricorre nte - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n . 1593/2021, depositata in data 27maggio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi .

Ritenuto che 1. il Tribunale di Venezia con sentenza non definitiva n. 2469/2016 aveva rigettato l ’ opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla debitrice principale Bio-Medical di Francesco Barone s.r.l. e dalle fideiubenti Barone Giuliana e Barone Roberta, respingendo, in particolare, sia la domanda volta a sentir dichiarare l’illegittimità del recesso esercitato da Banca Ifis s.p.a. e per l’effetto, in vigore il “contratto di factoring stipulato il 16.3.2004 così come modificato unilateralmente da Banca Ifis il 31.12.2010” sia quella volta a far dichiarare la nullità ed estinzione delle garanzie prestate dalle opponenti e aveva rimesso la causa sulruolo per il prosieguo; con sentenza definitiva n. 1415/2017 lo stesso Tribunale avevapoi revocato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di Biomedical s.r.l. e delle fideiubenti Barone per € 370.129,96 , condannandoli a pagare a Banca Ifis s.p.a. la minor somma di € 152.374,78 per capitale ed € 46.485,59 per interessi, con condanna alle spesedel grado di giudizio;

2. la Corte d’appello di Venezia , riunito il gravame proposto da Bio-Medical di Francesco Barone s.r.l. a quello CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi proposto da Barone Giuliana e Barone Roberta avverso la sentenza non definitiva n. 2469/2016 del Tribunale di Venezia, lo ha rigettato , mentre ha dichiarato inammissibile quello proposto avverso la sentenza definitiva n. 1415/2017 dello stesso Tribunale; ha confermato entrambe le sentenze impugnate e ha condannato gli appellanti,in solido, a rifondere le spese del grado in favore della banca appellata; 3.avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , Giuliana e Roberta Barone ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.

Haresistito con controricorso Banca Ifis s.p.a.; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.; ha depositatomemoria la parte ricorrente. Considerato che 1.con il primo motivo le ricorrent i censura no ai sensi dell’ “Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4” la“(nullita’ della sentenza o del procedimento) –nullità della sentenza per perplessit à derivante da radicale contraddittorietàdella motivazione - prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art. 111 cost.-sul rigetto dei motivi di appello volti a censurare la ravvisata configurabilità di istanze impeditive della decadenza ex art. 1957 c.c.”; in particolare, assumono che la Corte d’appello , per un verso, ha dato esplicitamente atto della contestazione di parte appellante in merito alla tempestività con cui la banca appellataaveva agito ex art. 1957 c.c. sia contro il debito re principale sia contro i garanti; per altro verso, ha contraddittoriamente escluso che l’appellante avesse mai lamentato l’omessa azionedella banca nei confronti della debitrice entro la scadenza prevista dalla richiamata norma; 1.1.il motivo è infondato;

CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi lungi dall’aver pronunciato una decisione affetta da nullità, la Corte veneziana ha spiegato in modo adeguato, niente affatto perplesso o contraddittorio, come gli appellanti avessero contestato quanto ritenuto dal Giudice di prime cureche aveva escluso «i presupposti per la liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c.» dando atto espressamente che « Banca I fis ha tempestivamente agito sia contro la società debitrice che contemporaneamente contro i garanti», al riguardo aggiungendo che «le appellanti Barone, pur socie della Biomedical s.a.s. fino al 2009, già amministrata dal defunto Barone Francesco, sostengono non già che esse ignoravano l’esistenza del debito garantito, ma che la banca non le ha informate del debito aumentato nel corso del tempo: a parte che, come si è accennato, la documentazione è stata loro trasmessa, è sufficiente osservare che le garanti neppure affermano che Ifis abbia fatto credito , pur sapendo che le condizioni economiche della società erano divenute tali da rendere “notevolmente più difficile” il realizzo del credito (come richiede l’art. 1756 c.c.), e neppure che Ifis abbia omesso di agire contro la parte debitrice entro la scadenza prevista dall’art. 1957, 1° comma – situazione insussistente nella specie» (pag. 6 della sentenza impugnata, punti 11 e 12 in motivazione); dalla semplice lettura del l’appena trascritto capo della sentenza impugnata è,quindi, evidente che la Corte d’appello abbia, in primo luogo, dato conto di quanto ritenuto dal Tribunale -che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la liberazione dei garanti ex art. 1957 c.c.- motivando, in secondo luogo, autonomamentesul punto, sicché viene meno lo stesso fondamento logico della censura prospettata, non ravvisandosi al riguardo la stessa sussistenza delle pretese “affermazioni inconciliabili”;

CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi 2. c on il secondo motivo lamenta no ex “ Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4” la“ (nullita’ della sentenza o del procedimento) –omissione di pronunzia – in violazione dell’art. 112 c.p.c. - sui motivi di appello volti a censurare la mancata attribuzione ai fideiussori della veste di “consumatori”, ai fini dell’applicazione del regime di vantaggio di cui al codice del consumo”; a parere delle odierne ricorrenti, la Corte d’appello, con l’affermare che le stesse, allora appellanti, non avevano neppure dedotto che Ifis avesse omesso di agire contro la parte debitrice entro la scadenza prevista dall’art. 1957, 1 comma c.c. «situazione insussistente nella specie» (ultimo rigo apag. 6 della sentenza impugnata), avrebbe “evidentemente ritenuto nulla” la previsione di derogaconvenzionalmente prevista, rispetto a tale termine previsto nell’art. 11 del contratto di fideiussione, omettendo, tuttavia, di motivare al riguardo,e lamentano che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulle “ragioni di gravame” avverso la sentenza di primo grado, laddove avevano dedotto la loro qualità di “consumatori”; 2.1. il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato;

è inammissibile nella parte in cui le ricorrenti si dolgono che la corte territoriale non si sia pronunciata in ordine alla dedottaqualità di consumatrici; del resto, come correttamente osservato dalla parte controricorrente nell’atto di controricorso (pag. 12 in controricorso), l’inammissibilità dell’assunto discende da lla stessa prospettazione della censura formulata in quanto le stesse ricorrenti ammettono di aver dedotto la doglianza sulla insussistenza del profilo consumeristico soltanto in “comparsa conclusionale” e nelle “note di replica”, ma non nell’atto di appello ( pag. 9 in ricorso e come ribadiscono anche nella memoria difensiva a pag. 3);

CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi è infondato nella parte in cui le stesse ricorrenti assumono la pretesa omessa pronunzia della Corte d’appello costituita dall’aver“evidentemente ritenuto nulla” la previsione di deroga, convenzionalmente prevista, rispetto al termine previst o dall’art. 1957, 1 comma,c.c.; nella specie, l’omessa pronuncia non sussiste; piuttosto, la censura rivela il suo carattere meramente congetturale sol che si consideri che con l’ inciso denunciato «situazione insussistente nella specie»,la Corte d’appello non ha affatto inteso disapplicare la previsione derogatrice dell’art. 11 del contratto de quo ritenendola nulla , volendo evidenziare bensì che la Banca avesse tempestivamente proposto le sue domande; vale evidenziare al riguardo che parte ricorrente , appuntando le sue critiche su tale inciso, mostra di non confrontarsi neppure con la complessiva motivazione resa dalla Corte di merito che, a proposito del terzo motivo di gravame, aveva ritenuto dimostrato da parte della banca creditrice l’onere probatoriodi aver proposto azione nei confronti delle Aziende sanitarie locali debitrici al fine di ottenere provvedimenti monitori in ordine aicrediti vantati da Biomedical nei confronti delle medesime Aziendee ceduti alla banca; 3.con il terzo motivo l e ricorrent i censura no ex “ Art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4” la “(nullita’ della sentenza o del procedimento) – nullita’ della sentenza per assenza di motivazione - prescritta dagli art. 132 c.p.c. e art. 111 cost. - sul rigetto dei motivi di appello volti a censurare la ravvisata configurabilita’ di istanze impeditive della decadenza ex art. 1957 c.c”; nello specifico, a parere delle ricorrenti , la Corte territoriale avrebbe “ apoditticamente (e lapidariamente) ” ritenuto che le istanze in argomento fossero state effettivamente proposte, omettendo di prendere in esame la CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est.

I. Ambrosi censura - contenuta nell’atto di appello - concernente la difformità di tale statuizione rispetto alle chiare risultanze di causa, dalle quali non emergeva alcuna prova positiva –fornita dal creditore- circa la proposizione di azioni giudiziali nel termine semestrale ex art.1957 c.c.; 3.1.il motivo è infondato ; contrariamente a quanto sostenuto dalle odierne ricorrenti, la Corte d’appello non aveva alcun onere motivazionale al riguardo,atteso che il capo della sentenza di prime cure che aveva affermato come la banca avesse agito tempestivamente e simultaneamente avverso la debitrice principale e le garanti, non era stato oggetto di motivo di censura in appellosotto tale profilo; vale richiamare in proposito quanto già affermato da questa Cortee cioè che il giudice di merito non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (Cass.

Sez. 2, 25/02/2019 n. 5402); neppure la memoria difensiva della parte ricorrente è in grado di scalfire l’impianto motivazionale della decisione impugnata sul punto in esame, mediante la quale vengono introdotti elementi di critica - sulla conformità al modello uniforme ABI (a cui era soggetta anche b anca Ifis), oggetto di sindacato da parte della Banca di Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005- del tutto nuovi ed inammissibili in sede di legittimità;

4. le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

CC 6.06.2024 Ric. n. 22080/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi La Corte rigetta il ricorso . C ondanna le ricorrenti al pagamento,in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00 , di cui e uro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di c