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Ordinanza — n. 27195/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of decisive factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27195/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible against its own prior ruling. The appellant argued the lower court misclassified a procedural objection, but the court found no factual error in the original decision. The court ruled the appeal was inadmissible because it challenged a non-decisive legal evaluation rather than a material fact.

Regesto Legislator

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Art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c.; Revocation appeals against Cassation rulings are inadmissible if they target non-decisive legal evaluations or lack a decisive factual error.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility non-decisive legal evaluation factual error requirement Cassation ruling stability procedural objection classification notificazione tardiva domanda tardiva di ricusazione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il ricorrente propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte denunciando la presenza di un errore di fatto ex art.391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395, n.
d.P.R. n. 115 del 2002, comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 15900 del 2016
Cass. n. 4678 del 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16155/2023 R.G. proposto da : LORINI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA N. 63, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CONTALDI (CNTSFN71H48H501Y) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro EQUITALIA NORD SPA ORA AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE, MANDOSSO MICHELA, BACENETTI SARA, GUELPA LUIGI -intimati- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1470/2023depositata il 18/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2024dal Consigliere LINA RUBINO.

FATTI DI CAUSA 1.- Umberto Lorini propone ricorso per revocazione illustrato da memoria nei confronti di Luigi Guelpa, Sara Bacenetti, dell’avv. Michela Mandosso e di Equitalia Nord s.p.a. avverso l’ordinanza n. 1470 del 2023 emessa dalla Corte di cassazione e pubblicata il 18 gennaio 2023. 2. -Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede. 3. -Questa la vicenda processuale per quanto ancora d’interesse: -il Guelpa otteneva nei confronti del ricorrente Lorini una sentenza di condanna, all’esito di un giudizio al quale il Lorini sostiene di non essere mai stato messo in grado di partecipare, non essendogli stato notificato l’atto di citazione; -sulla base del titolo in tal modo ottenuto, il Guelpa promuoveva nei confronti del Lorini una esecuzione, alla quale questi si opponeva denunciando che la notifica del titolo esecutivo doveva ritenersi inesistente ed affermando di non aver mai ricevuto la notifica degli atti di precetto e pignoramento; - i l g.e. qualificava l’opposizione come agli atti esecutivi e la riteneva tardiva; all’esito del giudizio di merito, il Tribunale di Vercelli accoglieva parzialmente l’opposizione; in particolare, rigetta va quella promossa nei confronti di Luigi Guelpa in merito al preteso vizio di notifica, qualificandola come opposizione ex art. 617 c.p.c. e ritenendola tardiva; accoglieva invece l’opposizione riguardante gli atti di intervento di Sara Bacenetti e dell’avv.

Michela Mandosso, qualificandola come opposizione all’esecuzione e ritenendola fondata poiché leintervenute vantavano il possesso di un titolo nei confronti della Montecristo s.r.l. e non del Lorini . 4. - La sentenza del Tribunale di Vercelli era impugnata per cassazione dal Lorini con ricorso definito con ordinanza n. 1470\2023 di questa Corte, che lo riteneva inammissibile evidenziando che il ricorrente non avesse formulato doglianze idonee a contrastare la valutazione di inammissibilità per tardività della opposizione, anche prendendo come dies a quoil giorno in cui lo stesso ricorrente aveva indicato di aver preso conoscenza del provvedimento in tesi non precedentemente notificatogli. 5. - La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio in data 9.9.2024, all’esito della quale il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il ricorrente propone ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte denunciando la presenza di un errore di fatto ex art.391 bis c.p.c., in relazione all’art. 395, n. 4 c.p.c. Sostiene che l’ordinanza erroneamente gli attribuisce un motivo di ricorso e una contestazione, che lui non ha mai svolto: sottolinea di non aver mai negato l’esistenza del titolo esecutivo, come affermerebbe l’ordinanza, avendo al contrario sempre affermato l’inesistenza della notifica del titolo stesso. Sostiene altresì che si tratterebbe di un vizio riconducibile nell’ambito delle opposizioni all’esecuzione, e non delle opposizioni agli atti esecutivi, e quindi che egli avrebbe anche, formulando il proprio motivo di ricorso, contestato la qualificazione come opposizione agli atti esecutivi della opposizione proposta. 2. -Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente non individua l’errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnata, ipotizzando la riconducibilità alla categoria dell’errore di fatto la asserita riconduzione della sua posizione, da parte di questa Corte, come opposizione avverso l’esistenza del titolo esecutivo piuttosto che come opposizione deducente l’inesistenza della notifica del titolo. Per contro, la Corte di cassazione, nella ordinanza impugnata, ha avuto piena contezza del fatto che il Lorini, pur non contestando l’esistenza del titolo, ne contestava l’avvenuta notifica, preliminarmente all’inizio dell’esecuzione, ed ha ritenuto che correttamente, in conformità di quanto già affermato da questa Corte (Cass. 15900 del 2016) il tribunale avesse qualificato l’opposizione proposta come agli atti esecutivi e non all’esecuzione, come tale confermando implicitamente la valutazione di inammissibilità della opposizione per tardività, mai direttamente contestata dal ricorrente.

Quindi, la censura è inammissibile in quanto rivolta non contro un errore in fatto ma contro una valutazione in diritto del collegio giudicante sul ricorso per cassazione, avverso la quale non può essere proposta revocazione. Peraltro, il ricorrente non coglie e non contesta un'altra affermazione decisoria contenuta nella ordinanza impugnata, la quale segnala che, ove avesse in effetti ritenuto trattarsi di opposizione all’esecuzione, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento con l’appello e non con il ricorso per cassazione.

Sussiste quindi anche un secondo profilo di inammissibilità, in quanto il ricorso è proposto in relazione ad un punto non decisivo, atteso che l’altra ratio decidendi della ordinanza non è stata oggetto di impugnazione revocatoria. Il ricorso per revocazione è pertanto inammissibile anche perché in tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la suadecisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; taledecisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo(Cass. n. 4678 del 2022) .

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività processuale in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unif