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Ordinanza — n. 27191/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27191/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27191/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15542/2022R.G. proposto da: SCARCELLA ATTILIO e SCARCELLA ENZA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale: ; avv.enzascarcella@pec.giuffre.it -ricorrente - contro AVIS BUDGET ITALIA s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzon.92, presso lo studio dell’avv. Vincenzo De Nisco, che la rappresenta e dife nde come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 2249/2022 e pubblicata in data 5.4.2022;

Regesto Legislator

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art. 86 c.p, art. 390 c.p; Ordinanza — n. 27191/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 15542/2022R.G. proposto da: SCARCELLA ATTILIO e SCARCELLA ENZA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale: ; avv.enzascarcella@pec.giuffre.it -ricorrente - contro AVIS BUDGET ITALIA s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzon.92, presso lo studio dell’avv. Vincenzo De Nisco, che la rappresenta e dife nde come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 2249/2022 e pubblicata in data 5.4.2022;

Parole chiave

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associazione internazionale dei trasporti aerei aiuti alle imprese in difficoltà compensazione ed assistenza ai passeggeri azienda ausiliare nell'assicurazione contro gli infortuni rimborso delle spese di trasporto contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 86 c.p
proposto da: SCARCELLA ATTILIO e SCARCELLA ENZA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale: ; avv.enzascarcella@pec.giuffre.it -ricorrente - contro AVIS BUDGET ITALIA s.
art. 390 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 15542/2022R.G. proposto da: SCARCELLA ATTILIO e SCARCELLA ENZA, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatie difesi da sé stessi ex art. 86 c.p.c., domicilio digitale: ; avv.enzascarcella@pec.giuffre.it -ricorrente - contro AVIS BUDGET ITALIA s. p . a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzon.92, presso lo studio dell’avv. Vincenzo De Nisco, che la rappresenta e dife nde come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma recante il n. 2249/2022 e pubblicata in data 5.4.2022;

N. 15542/22R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del12.6.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija; Considerato che: - Attilio ed Enza Scarcella ha nno proposto ricorso per cassazione – sulla scorta di sei motivi -avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stato rigettato l’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta accolto l’opposizione di Avis Budget Italia s.p.a. ex art. 615, comma 2, c.p.c., in relazione ad un pignoramento presso terzi da loro avviato dinanzi al Tribunale di Tivoli; - h a resistito con controricors o Avis Budget Italia s.p.a. ; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione per l’adunanza camerale ; - prima dell' odierna adunanza camerale , i ricorrent i ha nno depositato in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alla part e costituit a , che l’ha accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia , con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; - il Collegio ha riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizioe compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di ca