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Ordinanza — n. 27146/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal against inadmissibility order must target first-instance judgment, not appellate order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27146/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the filing of the petition exceeding the statutory deadline. The appellants sought to challenge an appellate order dismissing their case on procedural grounds, arguing the lower court erred on notification timing. The court ruled that such an order is not a standalone cassation appeal target but requires challenging the underlying first-instance judgment within the brief appeal period.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ.: An order declaring inadmissibility based on a negative prognostic judgment on the merits of the first instance must be appealed against the first-instance judgment within the brief appeal period, not via a separate cassation appeal against the appellate order.

Parole chiave

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tardiness of appeal inadmissibility order brief appeal period procedural hierarchy notification timing corretta notificazione tempestività dell'invio postale contratto di deposito bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 348-bis, primo comma, cod. proc. civ.
21349); come eccepito dalla difesa della parte controricorrente, ne consegue la tardività della notifica del ricorso, avvenuta il 18 ottobre 2021, a mente dell’art. 348-ter, terzo comma, cod.
Art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ.
21349); come eccepito dalla difesa della parte controricorrente, ne consegue la tardività della notifica del ricorso, avvenuta il 18 ottobre 2021, a mente dell’art. 348-ter, terzo comma, cod.
Legge n. 890 del 1982

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 06/07/2022, n. 21349
Cass., 06/02/2017, n. 3067
civ., ratione temporisapplicabile; tale termine è peraltro applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza in parola (Cass., 06/02/2017, n. 3067), limitata ai vizi suoi propri, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, secondo i principî di Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 02/02/2016, n. 1914
3067), limitata ai vizi suoi propri, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, secondo i principî di Cass., Sez. U., 02/02/2016, n. 1914, altrimenti dovendosi rivolgere l’impugnazione, nel predetto termine, avverso il provvedimento di prime cure (art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27008/2021 R.G. proposto da : DOTT DOMENICO DIBATTISTA COSTRUZIONI SRL, DI BATTISTA LIBORIO, DIBATTISTA GEMMA, DIBATTISTA MARIA ARCANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA, 74, presso lo studio dell’avvocato COLAPINTO FILIPPO (CLPFPP80M13A662J) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLAPINTO CARLO (CLPCRL46E26A055W) -ricorrenti- contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI CARLO (CPRCRL79B15A662L) rappresentata e difes a dall'avvocato TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE (TRSGPP54A02A662M) -controricorrente- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 735/2020 depositata il17/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevatoche la s.r.l. Dott. Domenico Dibattista Costruzioni, Maria Arcangela Dibattista, Liborio Dibattista, Gemma Dibattista, gli ultimi tre quali eredi con beneficio d’inventario di Angela De Marinis, fideiussore, nonché erede dell’atro fideiussore Domenico Dibattista, ricorrono, sulla base di un motivo unico, avverso l’ordinanza d’inammissibilità ex art. 348 - bis , cod. proc. civ., esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - il Banco di Napoli s.p.a. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della società deducente e di Angela De Marinis, quale garante ed erede universale dell’altro garante Domenico Dibattista; - la società e De Marinis avevano proposto opposizione deducendo, in particolare, l’estinzione ovvero invalidità della garanzia, e la decadenza exart. 1957, cod. civ., con correlata richiesta risarcitoria; - il Tribunale aveva dichiarato tardiva l’opposizione, con pronuncia appellata dai soccombenti deducendo che la notifica del decreto doveva ritenersi perfezionata non il decimo giorno dalla spedizione della raccomandata contenente l’avviso di notifica, conseguito alla mancata consegna dell’atto da notificare per temporanea assenza del destinatario o di persone idonee a riceverlo, bensì quando il plico era stato ritirato dai destinatari; - la Corte di appello aveva dichiarato preliminarmente il gravame inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, atteso che, qualora l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico, non recapitato per temporanea assenza del destinatario, documenti l’esecuzione di tutte le formalità prescritte dall’art. 8, comma 2, legge n. 890 del 1982, opera la regola di cui al successivo comma 4, secondo cui il perfezionamento della notifica avviene il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata di avviso di deposito, anche se il ritiro risulti poi successivo: nella fattispecie la banca aveva prodotto l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito in cui l’agente postale aveva attestato che i plichi erano stati depositati presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, che l’avviso di deposito dei plichi era stato immesso nella cassetta di corrispondenza all’indirizzo indicato, e anch’esso inoltrato ai destinatari a mezzo di raccomandata, mentre i plichi in oggetto non erano stati ritirati nei dieci giorni successivi alla spedizione dell’avviso stesso; resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a., già Banco di Napoli s.p.a., rappresentata da Intrum Italy s.p.a.;

Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, cod. proc. civ., 8, legge n. 890 del 1982, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di statuire sulla deduzione di mancata produzione, da parte della convenuta in opposizione al decreto ingiuntivo, dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata, ovvero non di quella contenente l’atto da notificare, bensì dell’altra, contenente la distinta comunicazione di avvenuto deposito; Consideratoche il ricorso è inammissibile; parte ricorrente riferisce di aver ricevuto comunicazione di Cancelleria dell’ordinanza ex art. 348 - bis , non notificata, a mezzo di posta elettronica certificata in data 17 marzo 2021, ore 12.23 (cfr., ricorso, pag. 1, e asseverazione dell’ordinanza in parola quali prodotte) (cfr., per completezza, sul principio di autoresponsabilità, Cass., Sez.

U., 06/07/2022, n. 21349); come eccepito dalla difesa della parte controricorrente, ne consegue la tardività della notifica del ricorso, avvenuta il 18 ottobre 2021, a mente dell’art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile; tale termine è peraltro applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza in parola (Cass., 06/02/2017, n. 3067), limitata ai vizi suoi propri, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, secondo i principî di Cass., Sez. U., 02/02/2016, n. 1914, altrimenti dovendosi rivolgere l’impugnazione, nel predetto termine, avverso il provvedimento di prime cure (art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., citato); l’ordinanza in questione è invece impugnabile con ordinario ricorso per cassazione solo quando, al di là dei formali richiami in essa contenuti, si palesi come sentenza di carattere processuale, per motivi di rito afferenti all’appello, rientrandosi nell’ipotesi di cui all’art. 348-bis, primo comma, cod. proc. civ., estranea al giudizio prognostico sul merito del gravame (Cass., Sez.

U., n. 1914 del 2016, cit.); nella fattispecie, l’ordinanza ha statuito la descritta inammissibilità per il negativo giudizio prognostico afferente al merito discusso in prime cure, ovvero alla disciplina delle notificazioni, e conseguente valutazione della tempestività dell’originaria opposizione a decreto ingiuntivo; era quindi necessario impugnare la sentenza di primo grado entro il termine c.d. breve decorrente dalla comunicazione di Cancelleria dell’ordinanza della Corte territoriale; al contempo, il ricorso per cassazione è stato inammissibilmente rivolto avverso la stessa ordinanza della corte di appello e non, come detto e come necessario, avverso la sentenza di prime cure; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali, in favore di parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e