Italian court declares appeal inadmissible due to parties' subsequent settlement extinguishing the litigation interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties subsequently settled the dispute, eliminating the interest to contest the lower court's judgment. Although the appellant argued against the appellate decision regarding a guarantee bond, the parties had jointly requested a declaration of case extinction and compensation of litigation costs prior to the hearing. The court ruled that litigation interest must exist at the time of the decision, not just at the filing, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 380-bis, comma 1, lett. a) c.p.c.: The appeal is inadmissible if the parties have subsequently settled the dispute, as the interest to litigate must exist at the time of the decision, not merely at the time of filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8363/2021R.G. proposto da Alfredo TOVECCI, rappresentato e difes o dall’Avv. Massimo Calò (pec: massimocalo@avvocatinapoli.legalmail.it) , come da procura in calce alricorso, elettivamente domiciliat o i n ROMA, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Nunè, Lungo Tevere Flaminio n. 34; -ricorrente - contro Holiday Resort s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dagli A vv . ti Antonio Nardone e Vincenzo Pansini (pec: antonionardone@avvocatinapoli.legalmail.it e vincenzopansini@avvocatinapoli.legalmail.it), elettivamente Oggetto:Fideiussione– Inammissibilità - Sopravvenuto difetto di interesse.
CC 6.06.2024 Ric. n. 8363/2021 Pres L.A.Scarano Est. I. Ambrosi domiciliatain ROMA, presso lo studio dell’avv. Stefano Gagliardi, Via F. S. Nitti n. 11; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3129 del 15 settembre 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6giugno 2024 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; Ritenuto che 1. la Corte d’appello di Napoli con la decisione qui impugnata harigettato l'appello principale avverso la sentenza n. 6902/2018 del Tribunale di Napoli; in parziale accoglimento dell’appello incidentale, rigettandolo per il resto, ha riformato la sentenza di primo grado condannando Alfredo Tovecci, in qualità di socio fideiussore della debitrice principaleResidence hotel s.r.l.,a pagare alla Holiday Resort la somma di 276.331,99 (al pagamento della quale era stata già condannata in prime cure), con l’aggiunta degli interessi moratori anziché di quelli legali; ha, inf ine , condannato Tovecci Alfredo al pagamento delle spese del grado nella misura del 70% in favore della Holiday Resort e dichiarato il residuo 30% compensato tra le parti;
2. a vverso la sentenza d'appello, Alfredo Tovecci ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; haresistito con controricorso Holiday Resort; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.. Considerato che 1. anteriormente a ll'udienza, con atto del 2 7 maggio 2024, le parti ha nno congiuntamente dichiarato di aver transatto la controversia, chiedendo emettersi declaratoria di estinzione del giudizio,con compensazione delle spese di lite; CC 6.06.2024 Ric. n. 8363/2021 Pres L.A.Scarano Est.
I. Ambrosi va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse atteso che anche l'interesse ad impugnare deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione) ma anche al momento della decisione (Cass. Sez. 6 -5, 08/05/2017 n. 11204; Cass.Sez. 3 - , 31/05/2019 n. 14874). Per questi motivi La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
Cass. 13636 del 2015). Così decis