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Ordinanza — n. 27126/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to file within 20 days after pandemic suspension ended.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27126/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed three days after the statutory 20-day deadline expired. Although the filing occurred during the pandemic suspension, the procedural term resumed on May 12, 2020, requiring submission by June 1, 2020. The court ruled that missing this peremptory deadline renders the appeal procedurally impossible regardless of the underlying car defect claims.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to file a cassation appeal within the peremptory term of 20 days, even if calculated from the resumption of deadlines following a suspension, results in the immediate inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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cassation appeal statutory deadline pandemic suspension procedural inadmissibility peremptory term garanzia per i difetti della cosa contratto di manutenzione contratto di compravendita di veicoli

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
In via pregiudiziale va rilevata la improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di 20 giorni previstoper il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod.
art. 369 c.p
In via pregiudiziale va rilevata la improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di 20 giorni previstoper il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c.
art. 369 cod. proc. civ
L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ.
art. 156 cod. proc. civ
ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006
civ.- di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni ( Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013
11003 del 12/05/2006; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013; Cass.
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021
12894 del 24/05/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13065/2020 R.G. proposto da : FERRARO ROBERTO, BRUSCA MARISE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE LUCA FRANCESCO ((francesco.deluca@avvocativibo.legalmail.it)) -ricorrenti- contro FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAPPESI ANDREA (GPPNDR58R26G478B) -controricorrente- nonchè contro CONCESSIONARIA PARADISO SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CANTAFIO MARIA (CNTMRA67E70E031V) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1800/2019depositata il 24/09/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere DANILO SESTINI. Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 24 3.2020 Ferraro Roberto e Brusca Marise, illustrato da successiva memoria, ricorrono per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1800/2019 depositata il 24/09/2019. Le p arti resistenti Fiat Group Automobiles s.p.a. e la Concessionaria Paradiso s.r.l. hanno notificato controricorso.

2. La Corte d’appello, in rigetto dell’ impugnazione , ha respinto la domanda degli attori qui ricorrenti volta a far valere il vizio dell’auto Alfa Romeo di loro proprietà , essendo decaduti dalle prove orali e non avendo altrimenti provato la tempestiva denuncia al venditore del difetto di conformità dell’auto, nonché per non avere dimostrato che il cattivo funzionamento del filtro antiparticolato fosse un vizio irreversibile tale da comportare la fondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita. Motivi della decisione 3.

In via pregiudiziale va rilevata la improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di 20 giorni previstoper il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. , a decorrere dall’ultima notificazione.Il ricorso è stato notificato a entrambi gli intimati il 24 marzo 2020, nel periodo di sospensione straordinaria per emergenza Covid. I termini processuali hanno ripreso a decorrere il 12.5.2020. Il ricorso, pertanto, avrebbe dovuto essere depositato entro il 1°.6.2020, mentre parte ricorrente ha iscritto il procedimento il 3.6.2020.

4. L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ. ne comporta l'improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ.- di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni ( Sez. U, Sentenza n. 11003 del 12/05/2006; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12894 del 24/05/2013; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34916 del 17/11/2021).

5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile , con assorbimento di ogni altra questione, e con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore di ciascuna parte controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 3 . 000 , 00 per onorari , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte de i ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma