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Ordinanza — n. 27109/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses consumer appeal due to lack of valid special power of attorney for the General Prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27109/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the consumer's appeal inadmissible because the General Prosecutor lacked the authority to grant the special power of attorney required for filing a cassation petition. The court held that a general power of attorney issued prior to the appealed judgment does not satisfy the strict requirement of speciality for the Supreme Court, and the posthumous cure remedy for missing powers of attorney does not apply at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.; The special power of attorney for a cassation appeal must be granted by the party or their general representative with full authority, excluding the General Prosecutor, and cannot be cured retroactively.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal admissibility General Prosecutor authority consumer protection litigation procedural representation rules retroactive cure remedy litigation costs allocation responsabilità per danno da prodotti

Disposizioni normative citate

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Art. 365 cod. proc. civ.
D’Andrea è, all'evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c.
Art. 366 n. 5 cod. proc. civ.
Art. 369 n. 3 cod. proc. civ.
Art. 182 cod. proc. civ.
10.Va infatti esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ..
Art. 359 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
art. 365 c.p
D’Andrea è, all'evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c.
art. 182 cod. proc. civ
10.Va infatti esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018
Cass., sez. terza, ord. 4 novembre 2019, n. 28217
10266 del 27/04/2018; Cass., sez. terza, ord. 4 novembre 2019, n. 28217, che richiama espressamente Cass.
Cass. n. 11765/2002
Cass. n. 7975/1995
anche Cass. n. 7975/1995).
Cass. n. 1249/1992
Cass. n. 1249/1992; Cass.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 23/02/1998
1249/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 23/02/1998).
Cass., 28/11/2017, n. 28449
Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n.
Cass., 26/06/2017, n. 15895
Cass., 06/10/2016, n. 20016
Cass., 26/11/2017, n. 27519
Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia
Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996
Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29233/2020 R.G. proposto da : CHEVROLET DEUTSCHLAND GMBH, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULKIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MAURIZIO (MAURIZIOROSSI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ANDREA DANIELA (DNDDNL70B42H501D), SIMONCELLI CRISTINA (SMNCST68M46G479Y) -ricorrente- contro FRANCESCHI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AURELIA, 137, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS SIMONE (DNGSMN71B20H501V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORTELLETTI ENRICO(ENRICO.CORTELLETII@PECTRENTOAVVOCATI.IT), ZANELLA MANUEL (ZNLMNL77C25L378P) -controricorrente- nonchè contro VASILE ANGELO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST.

DI BOLZANOn. 73/2020 depositata i l 16/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dallaConsigliera FRANCESCA FIECCONI . Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 5/11/2020 Chevrolet Deutchland Gmbh (già Chevrolet Italia s.p.a.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ A ppello di Trento n. 73/2020, pubblicata il 16/5/2020, pronunciata in un giudizio introdotto da l sig. Angelo Vasile , in qualità di consumatore, nei confronti della concessionaria Franceschi srl e della società produttrice/importatrice odierna ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno in relazione a difetti di fabbricazione non eliminabili, presenti nell’automobile di proprietà acquistata presso la concessionaria.

2. Resiste con controricorso la società Franceschi srl.

3. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. Le parti hanno depositato memori a .

5. Il Pm ha depositato conclusioni scritte , chiedendo emettersi declaratoria d’inammissibilità o di rigetto del ricorso.

6. Per quanto ancora d ’ interesse, in data 10.11.2015 il Vasile citava in giudizio la società Franceschi srl, quale concessionaria venditrice dell’autovettura Chevrolet Captiva, domandandone la condanna al pagamento di sommaa titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del non eliminabile difetto di fabbrica affettante l ’autovettura acquistata in ragione del mancato funzionamento dello schermo touch screen in dotazione; la concessionaria chiamava in manleva la produttrice/importatrice del veicolo Chevrolet Deutchland Gmbh.

7. Il Tribunale condannava la concessionaria al pagamento di una somma per riduzione del prezzo e di una ulteriore per i danni conseguenti alla mancata utilizzazione del mezzo, respingendo la domanda di manleva verso la terza chiamata. La concessionaria svolgeva appello per mancato rispetto del codice del consumo (art. 3 , co1, CdC) e per erronea valutazione del materiale probatorio. La Corte d’appello accoglieva la domanda in parziale modifica della sentenza, dichiarando la produttrice/importatrice obbligata a tenere indenne la concessionaria delle somme pagate al consumatore ex art. 131 CdC, fermo il danno accertato Motivi della decisione 8.

In via pregiudiziale va rilevato che al ricorso per cassazione è allegata una procura generale alle liti (autenticata dal Notaio Alex Groth) rilasciata dalla ricorrente Chevrolet in data 26.10.2017 in favore dell’Avvocato Maurizio Rossi. In calce al medesimo ricorso è spillata una “procura alle liti”, priva di data, rilasciata dall'Avv. Rossi in favore di se medesimo e dell'Avv. Daniela D’Andrea, concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 73/20 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, resa il 16 maggio 2020 e notificata il 12 settembre 2020, oggetto dell'odierno ricorso sottoscritto dagli avvocati Rossi e D’Andrea.

9. La procura rilasciata dall'avv. Rossi a sé medesimo e all'avv. D’Andrea è, all'evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé medesimo, né ad altri , la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione (Cass.

Sez. U - , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Cass., sez. terza, ord. 4 novembre 2019, n. 28217, che richiama espressamente Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995). Né può ritenersi che l'avv. Rossi potesse comunque rappresentare e difendere la Chevrolet ricorrente in forza della procura generale alle liti rilasciata nel 2017, in quanto la stessa risale a data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata e difetta quindi del requisito della specialità prevista per il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1249/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 23/02/1998). 10.Va infatti esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ..

La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all'art.359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte Suprema di C assazione. Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519).

Inoltre, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3). 11.Il ricorso è pertanto inammissibile. 12.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Franceschi s.r.l., seguono la soccombenza. 13.Non è viceversa afarsi luogo a pronunzia in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori, in favore della controricorrente società Franceschi s.r.l . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto