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Ordinanza — n. 27103/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27103/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27103/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11901/2023 R.G. proposto da: CEMADIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gianni Briata, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it -ricorrente- contro CONDOMINIO AZALEA IN ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Pampiglione, per procura in calce al controricorso, pec daniela.pampiglione@ordineavvgenova.it - controricorrente – nonché contro AM.TER.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 27103/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 11901/2023 R.G. proposto da: CEMADIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gianni Briata, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it -ricorrente- contro CONDOMINIO AZALEA IN ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Pampiglione, per procura in calce al controricorso, pec daniela.pampiglione@ordineavvgenova.it - controricorrente – nonché contro AM.TER.

Parole chiave

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credito in compensazione compensazione della rendita restituzione di prestazioni complementari diritto al risarcimento danni opposizione al precetto esecutivo contributo di mantenimento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11901/2023 R.G. proposto da: CEMADIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gianni Briata, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it -ricorrente- contro CONDOMINIO AZALEA IN ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Pampiglione, per procura in calce al controricorso, pec daniela.pampiglione@ordineavvgenova.it - controricorrente – nonché contro AM.TER.

S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it - controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2679/2022 depositata il 25/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere ROBERTO SIMONE. Letta la rinuncia al ricorso principale da parte di Cemadis s.r.l. depositata in data 9.2.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; letta la rinuncia al ricorso incidentale da parte di Am.Ter. s.p.a. depositata il 19.4.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; ritenuto che le rinunce, accettate, rispettivamente, dalla ricorrente incidentale e dalla ricorrente principale, hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; attesoche va disposta la compensa zione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, mentre va disposta la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Condominio; considerato, quanto al contributo unificato, che deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.);

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinuncia delle ricorrenti, principale e incidentale. Compensa tra l e ricorrent i , principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente Condomin