Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27097/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by both parties; costs shared between appellants, defendant awarded expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27097/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following formal withdrawals by both the main and incidental appellants. The parties argued for cost allocation based on procedural conduct, but the Court noted the withdrawals satisfied statutory requirements under Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, the Court ordered the main appellant to pay the defendant's costs while compensating the shared appeal expenses between the two withdrawing parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.: When both main and incidental appellants withdraw their appeals, the judgment is extinguished; costs are compensated between the withdrawing appellants, and the main appellant bears the defendant's costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings costs compensation incidental appeal Civil Procedure Code condono delle spese procedurali contributo di mantenimento ripetibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 6-2, 03/04/2015, n. 6888
Cass., sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560
Cass., n. 10140/2020
19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11911/2023 R.G. proposto da: CEMADIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gianni Briata, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso pec alessandro.dellavalle@ordineavvigenova.it -ricorrente- contro CONDOMINIO ONDA MARINA IN ARENZANO, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Pampiglione, per procura in calce al controricorso, pec - controricorrente – nonché contro AM.TER. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandro Della Valle per procura in calce al ricorso Pec - controricorrente – ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2668/2022 depositatail 24/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere ROBERTO SIMONE. Letta la rinuncia al ricorso principale da parte di Cemadis s.r.l. depositata in data 9.2.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; letta la rinuncia al ricorso incidentale da parte di Am.Ter. s.p.a. depositata il 19.4.2024 ritualmente comunicata alle altre parti costituite; ritenuto che le rinunce, accettate, rispettivamente, dalla ricorrente incidentale e dalla ricorrente principale, hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; atteso che va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, mentre va disposta la condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore del controricorrente Condominio; considerato, quanto al contributo unificato, che deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 - 2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.);

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio di legittimità estinto per rinuncia delle ricorrenti, principale e incidentale. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del contro