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Ordinanza — n. 27075/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific document references in cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27075/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically identify the documents and procedural acts relied upon in the cassation grounds. The appellant argued that the lower court erred in rejecting new evidence and in determining consumer status, but did not adequately reference the specific files or stages of the trial where these issues arose. The court ruled that without such specific identification, the principle of self-sufficiency of the appeal is violated, preventing the court from reviewing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6; The principle of self-sufficiency of the cassation appeal requires the appellant to specifically identify the documents and procedural acts relied upon, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity requirement document identification procedural acts self-sufficiency principle Italian Civil Procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, c.
Art. 345 c.p.c.
Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., delle domande ed eccezioni nuove proposte dall’appellante oltre che della produzione dei documenti prodotti per la prima volta in appello.
Art. 9, comma 1 bis L. 53-1994
Entrambe le parti, invece, hanno depositato gli stessi con documenti e il contraddittorio è stato pieno 5.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 9, comma 1 bis L. 53-1994 e dell’art.
Art. 23, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
53-1994 e dell’art. 23, comma 3, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
Art. 164-182-183-291 c.p.c.
Art. 2712 c.c.
Art. 366 c.p.c., 1 comma, nn. 4 e 6
6.1.I motivi risultano invero formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c., 1 comma, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità.
Art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ.
8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n.
Art. 348 ter c.p.c.
sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia
Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950
Cass. 19/04/2022, n. 12481
Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497
Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261
22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682
22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491
21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 14/03/2023, n. 7382
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169
7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass.
Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803
6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass.
Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724
5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13126/2021 R.G. proposto da : ALVANO CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA , CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato ALVANO CARLO che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro FASTWEB SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato NACHIRA ALBERTO rappresentata e difesadall'avvocato BIGONI ALESSANDRO; -controricorrente- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di NAPOLI n. 1781/2021 depositata il24 febbraio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il sig. Carlo Alvano ricorre con 7 motivi per la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 1781/2021, pubblicata il 24 Febbraio 2021. Come si evince dalla sentenza impugnata, lo Studio Legale Associato Alvano proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 40216/2017 con la quale il predetto giudice accoglieva l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da Fastweb S.p.A. e condannava in contumacia l’appellante al pagamento delle spese di lite.

Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., delle domande ed eccezioni nuove proposte dall’appellante oltre che della produzione dei documenti prodotti per la prima volta in appello. Nel merito rigettava l’appello ritenendo che lo Studio Legale Associato Alvano non ricoprisse la qualifica di consumatore avendo sottoscritto un contratto con Fastweb destinato alla propria attività professionale. Pertanto, riteneva efficace e vincolante tra le parti la clausola di rogatoria espressamente indicata nelle condizioni generali di contratto Fastweb, all’art. 25.2, che attribuiva quale foro competente Milano. 3.Propone ricorso per cassazione l’Alvano, sulla base di sei motivi.

4. Fastweb resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3 la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 345 c.p.c. Lamenta che la corte d’appello ha errato dove ha ritenuto che sia stato violato l’articolo 345 c.p.c. per aver prodotto documenti nuovi in appello, senza tra l’altro specificare quali erano. Entrambe le parti, invece, hanno depositato gli stessi con documenti e il contraddittorio è stato pieno 5.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/ o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 9, comma 1 bis L. 53-1994 e dell’art. 23, comma 3, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed agli artt. 164-182-183-291 c.p.c. e 2712 c.c Lamenta che il giudice del merito ha sostenuto apoditticamente che i files della notifica sono stati correttamente firmati digitalmente con una firma valida ed efficace ma non fornisce alcuna motivazione.

L’appellante era stato dichiarato contumace in primo grado senza alcuna corretta verifica della notifica dell’opposizione e della rappresentanza in giudizio contenuta nella stessa. Si duole che l’assenza di una firma valida rendeva inesistenti gli atti compiuti, quali la citazione, l’autentica in calce alla procura, la relazione di notifica comprovata dalla firma digitale dell’opposto in calce alla medesima procura che, non poteva essere possibile se il file fosse stato crittografato dall’opponente con una firma valida. Il giudice del monitorio quindi si sarebbe dovuto attenere alla prova scritta fornita in quel giudizio con conseguenze nel successivo giudizio di merito. 5.3.Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 del c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 9, comma 1 bis L. 53-1994 con riferimento all’art. 23, comma 1 e 2, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 2712 c.c..

Lamenta che se il giudice di pace avesse avuto a disposizione il fascicolo dell’istruzione preventiva e quello monitorio, avrebbe avuto contezza della decisione sulla competenza e della pendenza della domanda di esecutorietà. Di conseguenza l’opposto non sarebbe stato costretto a restare contumace e presentare una seconda istanza. In ogni caso la questione irrisolta è stata nuovamente riproposte in appello al paragrafo 3 pagina 3/9 facendo rilevare anche l’irregolarità dell’attestazione di conformità prodotta in primo grado. 5.4.Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 4 del c.p.c. la nullità della sentenza o del procedimento.

Il giudice dell’appello ha errato dove ha affermato che l’adempimento è stato assolto con sottoscrizione in calce e punzonatura ed il documento sarebbe contenuto nel fascicolo di primo grado della Fastweb. 5.5.Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 del c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto relazione all’art. 645 comma 2 c.p.c.. Lamenta che trattandosi di notifica a mezzo PEC in un procedimento analogico la prova dell’adempimento grava sul notificante e che tale onere non è stato assolto in entrambi i gradi di giudizio né poteva essere affidato a presunzioni. 5.6.Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 2 del c.p.c. la violazione delle norme sulla competenza. 5.7.

Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 n. 5 del c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il giudice dell’appello ha errato perché ha ritenuto che ‘oggetto del presente giudizio è una proposta di abbonamento di tipo professionale per partita Iva’. 6.Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3, c.p.c.. In proposito, si ricorda che (Sez. 6 -3, Sentenza n. 5934 del 2016) è indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v.

Cass., 4/6/1999, n. 5492). La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nel ricorso dette circostanze non sono state osservate. Nel caso di specie, la parte del ricorso destinata alla esposizione del fatto sostanziale e processuale risulta carente, e non la si ricostruisce nemmeno ricorrendo alla esposizione dei motivi ed alla lettura della sentenza. Segnatamente, non sono chiare le ragioni dellapretesa. 6.1.I motivi risultano invero formulati in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’art. 366 c.p.c., 1 comma, nn. 4 e 6 c.p.c., stante l’inosservanza dei principi di specificità. anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito, in sintesi, che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez.

Un., 18/03/2022, n. 8950): requisito che può essere concretamente soddisfatto “anche” fornendo nel ricorso, in ottemperanza dell’art. 369, comma 2°, n. 4 cod. proc. civ., i riferimenti idonei ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati rispettivamente, i documenti e gli atti processuali su cui il ricorso si fonda” (Cass. 19/04/2022, n. 12481); Senza sottacersi che nel caso di specie il giudice dell’appello ha escluso la legittimazione del ricorrente per l’azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale perché non era un consumatore e il ricorrente non ha ( quantomeno idoneamente ) censuato detta ratio decidendi. 6.1.Quanto al 7° motivo va d’altro canto osservato che le censure denunciate per dedotta violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter. c.p.c. trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.

II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724). 7.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo a favore delle controricorrente,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6 . 000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore dell a controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dov