Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation, extinguishing the case under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following a mutual withdrawal of litigation by both parties. Lucignani Lionello and Europlast S.r.l. submitted a joint document renouncing the appeal and accepting the lower court's judgment. Consequently, the proceedings terminated without further disposition on the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.: When parties mutually withdraw their appeal and accept the judgment, the litigation is extinguished and no further ruling is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5421/2021 R.G. proposto da : LUCIGNANI LIONELLO, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazzaVESCOVIO n. 21, presso lo studio dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO (MNFTMS39E25C710E), che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro EUROPLAST S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CARLO POMA n. 4, presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO (GLLPLA55D06H501F), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ROMA n. 4900/2020depositata il 13/10/2020 ;
R.g. n. 5421 del 2021 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Considerato che: Lionello Lucignani, quale socio della RE. MA. UT di Rossi Marcello e Lucignani Lionello S.n.c. impugna per cassazione , con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 4900in data 13/10/2020; risponde con controricorso la Europlast S.r.l.; non è necessario dare conto dei singoli motivi del ricorso, essendo stati depositati att i di rinuncia al ricorso e d accettazione, contenuti in un unico documento, sottoscritto dalle parti di persona e dai rispettivi difensori; poiché non consta che vi siano altre parti interessate al giudizio di legittimità, a detta rinuncia consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dall’atto di rinuncia con accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica; p.q. m. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazi