Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of sufficient factual summary in the petition. The court ruled the appeal inadmissible because the petitioner failed to summarize the facts of the case as required by law, making it impossible for the court to understand the grounds of the challenge. Consequently, the appeal was declared inadmissible without further proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to provide a sufficient summary of the case facts in the petition. The petitioner argued that the lower court incorrectly ordered service of process to a specific address, but did not include the exact content of the relevant order in their submission. The court held that without this essential factual background, the petition could not meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a sufficient summary of the case facts, as the court must be able to understand the origin and object of the controversy without external references.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 12919/2022R.G. proposto da: FADDA MATTEO, elettivamente domiciliato in Roma , Via F. de Sanctis n. 15 , presso lo studio dell’avv. Simona Di Fonso, che lo rappresentae difende come da procura in calce al ricorso , domicilio digitale simonadifonso@ordineavvocatiroma.org - ricorrent e - contro AGENZIE DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, ROMA CAPITALE - intimat e - avverso l’ordinanza di estinzione resa dal Tribunale di Roma nel procedimento N. 19256/2021 R.G.,depositata il 28.3.2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 12.6.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija .
N. 12919/22R.G. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28.3.2022, dichiarò estinto il giudizio d’appello avviato da Matteo Fadda avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 14697/20 –con cui era stata rigettata l’opposizione avverso cartella di pagamento, con condanna dell’opponente alla spese di lite sia in favore di AdER, sia in favore di Roma Capitale, costituitasi a mezzo funzionario – giacché l’appellante non aveva ottemperato all’ordine di rinnovazione della notifica nei confronti dell’ente impositore entro il termine assegnato con ordinanza del 13.12.2021.
Avverso l’ordinanza del 28.3.2022 Matteo Fadda ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; le intimate non hanno svolto difese.Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.102, 156, 307 e 310 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per aver il Tribunale erroneamente disposto la rinnovazione della notifica dell’appello a Roma Capitale, sul fallace presupposto che l’indirizzo “protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it”, presso cui la notifica dell’appello era stata effettuata, fosse tratto dal Registro IPA (come erroneamente indicato nella relata) anziché dal REGINDE.
Deduce il ricorrente che, peraltro, l’atto introduttivo del giudizio era stato notificato proprio al suddetto indirizzo, tanto che Roma Capitale s’era regolarmente costituita in primo grado. N. 12919/22R.G. 2.1 – Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza , in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorrente assume, infatti, che l ’integrazione del contraddittorio nei confronti di Roma Capitale sia stata disposta sulla base di una implicita declaratoria di nullità della prima notificanei suoi confronti, ma non si riporta l’esatto contenuto dell’ordinanza del 13.12.2021, che tale integrazione ha disposto. 3.2 -Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità - che, in tesi, affliggono la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.
In proposito, nel richiamare al riguardo, per brevità, la motivazione di Cass. n. 15445/2023, che il Collegio condivide, può osservarsi che ancora assai di recente, con riguardo al testo previgente della citata disposizione processuale (che è qui applicabile), è stato anche affermato che “Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. -secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa -non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le N. 12919/22R.G. ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata” (Cass. n. 1352/2024). 3.3 -Così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso - anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c.
Italia), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) -ritiene la Corte che il ricorrente sia evidentemente incorso in una inadeguata esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopodi introdurre validamente il giudizio di legittimità, avendo omesso di riportare il contenuto dell’ordinanza del 13.12.2021, il che rende di fatto impossibile la comprensione delle censure. Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso stesso. 4.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile .
Nulla va disposto sulle spese, l e intimatenon avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. N. 12919/22R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovut