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Ordinanza — n. 27001/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of effective factual challenge and improper reconstruction of fire cause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27001/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Flavio Corda inadmissible, ordering him to pay litigation costs to the defendants. Corda argued that the lower courts failed to examine specific facts regarding the fire's origin and direction, claiming the evidence contradicted the official findings. The court rejected this, ruling that the appeal did not constitute a genuine challenge to the facts but rather an attempt to reconstruct the fire's cause in a manner congruent with a new claim.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to effectively challenge the facts discussed and decisive, instead merely proposing a different reconstruction of the facts that would constitute a separate claim.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted examination of facts reconstruction of facts fire cause dispute litigation costs opposizione tardiva domanda tardiva di ricusazione tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 96, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
articolo 380 bis c.p
In data 17 dicembre 2023 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., qualificando il ricorso inammissibileai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c.
articolo 348 ter c.p
In data 17 dicembre 2023 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., qualificando il ricorso inammissibileai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315
Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23212/2022 R.G. proposto da: CORDA FLAVIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLI ALCIDE (NCLLCD55C09A794U) -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA CRESCENZIO N 17/A, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE (CLMMHL64S30E885X) che larappresenta e difende -controricorrente- e contro KOTIS SRL, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato DE MICCO ANTONIETTA SARA (DMCNNT70C48D869O) -controricorrente- e contro ZAMPIERI LUCIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato COLLEONI RICCARDO (CLLRCR80H16L319V) -controricorrente- nonchécontro AXA SPA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2219/2022 depositata il 23/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/7/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:

Rilevatoche: 23212 /20 2 0 Flavio Corda, dopo avere chiesto e ottenuto un accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale di Busto Arsizio Lucia Zampieri - che gli aveva locato l’appartamento ove abitava in Cairate – e Kotis S.r.l. - che nell’appartamento aveva installato la caldaia, di cui svolgeva pure la manutenzione - perché fossero condannati in solido a risarcirlo per i danni derivati da un incendio dell’appartamento avvenuto il 22 settembre 2015, nella misura di euro 120.000, oltre accessori. La locatrice e il manutentore si costituivano, resistendo e chiamando a manleva rispettivamente Allianz S.p.A. e Axa Assicurazioni S.p.A.

Il Tribunale, con sentenza del 7 luglio 2020, rigettava la domanda. Il Corda proponeva appello, cui resistevano tutte e quattro le controparti e che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 23 giugno 2022. Il Corda ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, da cui si sono difese con rispettivo controricorso la Zampieri, Kotis e Allianz. In data 17 dicembre 2023 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., qualificando il ricorso inammissibileai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., oltre che per “carente esposizione dei fatti di causa”.

La proposta è stata comunicata l’11 gennaio 2024, e tempestivamente il 19 febbraio 2024 è statadepositata dal ricorrente richiesta di decisione in forza dell’ultimo comma del suddetto articolo. La causa pertanto è stata chiamata in adunanza camerale, previo deposito di memoria da tutte le parti costituite. Considerato che:

1. L’unico motivo presentato dal ricorrente denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo, “e segnatamente per qual motivo i danni di gran lunga maggiori, sino alla compromissione delle strutture murarie, si riscontrano esattamente sopra la condotta del gas e sopra la caldaia e per qual motivo questo strano fuoco provenisse dall’alto ed attingesse gli oggetti bruciandoli ed annerendoli dall’alto verso il basso e non, come ci si dovrebbe attendere, dal basso verso l’alto. Con la precisazione che tutti gli elettrodomestici si trovano in basso e che se a prendere fuoco per primi fossero stati loro troveremmo gli oggetti bruciati ed anneriti dal basso verso l’alto”.Il motivo è illustrato per ben 22 pagine (ricorso, pagine 8-30), includenti pure fotografie inserite nello sviluppo degli argomenti in esso versati.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile, prima ancora che ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c. perché non veicola una effettiva denuncia di omesso esame di fatto discusso e decisivo (per inciso, si osserva che la questione fattuale è stata ampiamente vagliata dal giudice d’appello), bensì verte su un puro fatto per ricostruirlo diversamente dal giudice di merito - la causa dell’incendio - in modalità diretta e quindi congrua ad un gravame. Il ricorrente pertanto deve essere condannato a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo.

In applicazione dell’articolo 96, commi terzo e quarto, c.p.c. egli deve altresì venire condannato a pagare a ciascuna parte controricorrente la somma di euro 1750e pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 500. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese di lite, liquidate in un totale di €3500, e a pagare a ciascuno di loro la somma di €1750 ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c., nonché a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 500 ai sensi dell’articolo 96, quarto comma, c.p.c.. In forza dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a