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Decreto — n. 26991/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 26991/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, representing the plaintiff, did not request a decision on the termination proposal, while the opposing parties included major insurers and a religious institution. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing parties.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver by inaction case definition proposal statutory time limit litigation costs allocation accollo delle spese procedurali ripetibili principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6152/2023 R.G. proposto da : STRIPPOLI ANNA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONICELLI Giorgio (NTNGRG55E13H501E - giorgioantonicelli@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, Rappresentanza Generale per L’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni 15, presso lo studio dell’avvocato PESCATORI Francesca (PSCFNC71M67H501C - francescapescatori@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CASA RELIGIOSA ISTITUTO SUORE SERVE di MARIA RIPARATRICE, denominata CASA DI CURA "ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Settembrini 4, presso lo studio dell’avvocato MERLINI Massimo (MRLMSM64M02H501H - massimomerlini@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Asolone 8, presso lo studio dell’avvocato LUPIA Luca (LPULCU75B19H501F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIUZZI Milena (LZZMLN63D43H501H – milenaliuzzi@ordineavvocatiroma.org) e LIUZZI Fabiola (LZZFBL67T68H501T -fabiolaliuzzi@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- nonché contro AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I di ROMA, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO (c.f. 80224030587 - ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro GENERALI ITALIA SPA -intimata- e sul controricorso incidentale condizionato proposto da PROCACCIANTE FABIO, elettivamente domiciliato in Roma Circonvallazione Trionfale 123, presso lo studio dell’avvocato LUPIA Luca (LPULCU75B19H501F - luca.lupia@avvocato.pe.it ) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, Rappresentanza Generale per L’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzoni 15, presso lo studio dell’avvocato PESCATORI Francesca (PSCFNC71M67H501C - francescapescatori@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro CASA RELIGIOSA ISTITUTO SUORE SERVE di MARIA RIPARATRICE, denominata CASA DI CURA "ASSUNZIONE DI MARIA SANTISSIMA" in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Settembrini 4, presso lo studio dell’avvocato MERLINI Massimo (MRLMSM64M02H501H - massimomerlini@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Monte Asolone 8, presso lo studio dell’avvocato LUPIA Luca (LPULCU75B19H501F) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LIUZZI Milena (LZZMLN63D43H501H – milenaliuzzi@ordineavvocatiroma.org) e LIUZZI Fabiola (LZZFBL67T68H501T -fabiolaliuzzi@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- nonché contro STRIPPOLI ANNA, AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I di ROMA , GENERALI ITALIA S.p.A. -intimati- avverso la sentenza della CORTE di APPELLO ROMA n. 7406/2022 depositata il 21/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente e della parte controricorrente incidentale delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in euro 4.20 0,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esbor