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Ordinanza — n. 26989/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26989/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26989/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 28598/2021R.G. proposto da: PANDOLFI EMILIANA, DEGLIOTTI GIANLUCA, PANDOLFI GIUSEPPE e LA GIOIA FRANCESCO, tutti quali soci della cancellata M.P.R. s.r.l., domiciliati in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i da gli avv . ti Antonio Iaconetti e Ferdinando Palumbo, come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale antonio.iaconetti@avvocaticosenza.it - ricorrent i - contro MAREMONTI COSTRUZIONI s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 2495 c.c, art. 369 c.p; Ordinanza — n. 26989/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La Corte d’a ppello avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali i soci dovevano rispondere personalmente delle N. 28598/21R.G. obbligazioni della società cancellata, pur in difetto della percezione di attivo patrimoniale in sede di bilancio finale di liquidazione. 2.1 –Non mette conto esaminare i singoli motivi del ricorso perché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. Come eccepito dalla controricorrente, risulta infatti che i ricorrenti hanno proceduto ad una prima notifica del ricorso in data 15.9.2021, senza tuttavia iscriverloa ruolo nel termine di cui alla suddetta disposizione processuale, ossia entro il 5.10.2021.

Parole chiave

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responsabilità dei soci società a responsabilità limitata debito sociale responsabilità previdenziale responsabilità per debiti ereditari responsabilità per carente organizzazione

Disposizioni normative citate

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art. 2495 c.c
156 e 101 c.p.c., nonché dell’art. 2495 c.c.La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’eccezione relativa all’omessa notifica dell’atto di citazione in riassunzione nei confronti di Emiliana Pandolfi, in qualità di liquidatore della M.P.R.
art. 369 c.p
2.1 –Non mette conto esaminare i singoli motivi del ricorso perché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 7454/2020
23264/2017; Cass., Sez. Un., n. 7454/2020; Cass.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al N. 28598/2021R.G. proposto da: PANDOLFI EMILIANA, DEGLIOTTI GIANLUCA, PANDOLFI GIUSEPPE e LA GIOIA FRANCESCO, tutti quali soci della cancellata M.P.R. s.r.l., domiciliati in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife s i da gli avv . ti Antonio Iaconetti e Ferdinando Palumbo, come da procura allegata al ricorso , domicilio digitale antonio.iaconetti@avvocaticosenza.it - ricorrent i - contro MAREMONTI COSTRUZIONI s. r . l . , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.

Pierpaolo Principato, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale avv.pierpaoloprincipato@pec.giuffre.it -controricorrente– N. 28598/21R.G. avverso la sentenza N. 391/2021 emessa dal la Corte d’appello di Catanzaro, depositata in data1.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.6.2024dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Maremonti Costruzioni s.r.l., proprietaria di un immobile commerciale in Cosenza, condotto in locazione da M.P.R. s.r.l., intimò sfratto per morosità alla società conduttrice, chiedendo anche l’ingiunzione di pagamento per l’importo di € 49.547,38, oltre € 4.499,00 per oneri condominiali.

La società conduttrice si oppose, contestando l’intimazione e negando la morosità. Nel corso del giudizio di primo grado, la società opponente venne cancellata dal R.I. e, dopo l’interruzione del giudizio, la causa venne riassunta nei confronti dei soci Emiliana Pandolfi, Gianluca Degliotti, Giuseppe Pandolfi e Francesco La Gioia. IlTribunale di Cosenza, con sentenza del 12.5.2020, condannò i soci della cancellata al pagamento di € 37.540,90, oltre accessori; la decisione venne confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 1.4.2021, avverso la quale Emiliana Pandolfi, Gianluca Degliotti, Giuseppe Pandolfi e Francesco La Gioia, quali ex soci della società cancellata, propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso la Maremonti Costruzioni s.r.l.

Le parti hanno depositato memoria. N. 28598/21R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 -Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2 , c.p.c. , si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 168/2003. La Corte d’ a ppello avrebbe inosservato la disposizione in tema di competenza del Tribunale in materia di imprese, con riferimento all’azione eventualmente proposta nei confronti del liquidatore, mentre avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza in favore della sezione specializzata. 1.2 -Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 , c.p.c. , si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156 e 101 c.p.c., nonché dell’art. 2495 c.c.La Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’eccezione relativa all’omessa notifica dell’atto di citazione in riassunzione nei confronti di Emiliana Pandolfi, in qualità di liquidatore della M.P.R. s.r.l. 1.3 -Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, co mma 1, n. 2 c.p.c. , si lamenta la violazione dell’art. 164, comma 4, c.p.c., per aver il giudice d’appello omesso di pronunciare la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza del petitum. 1.4 -Con il quarto motivo, infine, ai sensi dell’a rt. 360, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c., si lamenta la violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di bilancio e dell’art. 2495 c.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

La Corte d’a ppello avrebbe omesso di motivare le ragioni per le quali i soci dovevano rispondere personalmente delle N. 28598/21R.G. obbligazioni della società cancellata, pur in difetto della percezione di attivo patrimoniale in sede di bilancio finale di liquidazione. 2.1 –Non mette conto esaminare i singoli motivi del ricorso perché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. Come eccepito dalla controricorrente, risulta infatti che i ricorrenti hanno proceduto ad una prima notifica del ricorso in data 15.9.2021, senza tuttavia iscriverloa ruolo nel termine di cui alla suddetta disposizione processuale, ossia entro il 5.10.2021.

Quindi, essi hanno nuovamente notificato il medesimo ricorso (benché vi fosse indicata una diversadata di confezionamento) il successivo 1.11.2021 e hanno finalmente depositato il ricorso così notificato nella data del 22.11.2021. Non può che trovare applicazione, dunque, il principio già affermato, ex multis, da Cass. n. 37579/2021, secondo cui “ Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, fissato a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c., decorre, nel caso di notifica reiterata alla stessa parte, dalla data della prima notifica, a meno che questa non sia nulla, nel qual caso il termine decorre dalla data della seconda notifica” (conf.

Cass. n. 23264/2017; Cass., Sez. Un., n. 7454/2020; Cass. n. 8674/2022). Pertanto, ove si consideri che nulla i ricorrenti hanno replicato circa le ragioni della descritta doppia notifica, neppure invocando, dunque, una qualsivoglia ragione di invalidità della prima notifica (che dall’esame degli atti legittimamente consultabili da questa Corte è comunque da escludere), risulta pienamente conclamata la ragione di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, comma 1, c.p.c. N. 28598/21R.G. 3.1 – In definitiva, il ricorso è improcedibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M la Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrential competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. Cos