Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished without cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal on June 27, 2024. Although the case involved a health liability dispute between Azienda USL Toscana Nord Ovest and Annarita Pierotti, the intimate parties declined to defend themselves. Consequently, the court deemed the examination of legal grounds superfluous and ruled that no further disposition regarding costs was necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002: When a party withdraws a cassation appeal, the judgment is extinguished without the need to examine merits or allocate costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10796/2021R.G. proposto da AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dagli Avv.tiVincenza Liguori, Nicoletta Rabiolo e Dorino Tamagnini, comeda procura speciale in calce ricorso, domiciliat a elettivamente in ROMA,Via Brenta n. 2 /A , presso lo studio dell’avv. Isabella Maria Stoppani (pec: vincenza.liguori @ uslnordovest.toscana . it , nicoletta.rabiolo@uslnordovest.toscana.it, dorino.tamagnini@uslnordovest.toscana.it); -ricorrente - Oggetto:
Responsabilità sanitaria–Rinuncia - Estinzione. CC 12.07.2024 Ric. n. 10796/2021 Pres A.Scrima Est. I. Ambrosi contro Annarita PIEROTTI; Amissima Assicurazioni s.p.a.; -intimate – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZEn. 269/2021 pubblicatain data 3/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 /0 7/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Ritenuto che 1.l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha proposto nei confronti di Annarita Pierotti e Amissima Assicurazioni s.p.a. , ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 269/2021,pubblicata in data 3.02.2021, articolato in quattro motivi; sebbene intimate, Annarita Pierotti e Amissima Assicurazioni non hanno ritenuto si svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; 2.ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; laparte ricorrente ha depositato in data 2 7 giugno 2024 att o di rinuncia al ricorso.
Considerato che 1.superfluo risulta l’esame dei motivi del ricorso, tenuto conto che è stata depositata in data 27 giugno 2024 la dichiarazione di rinunciaal ricorso da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ; va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio e, stante l’indefensio delle parti intimate, nulla va disposto per le spese; non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015n. 19560 e Cass. S ez. 3, 5/12/2023 n. 34025 ). Per questi motivi la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al presente ricorso.
CC 12.07.2024 Ric. n. 10796/2021 Pres A.Scrima Est. I. Ambrosi Così deciso in Roma, nell