Ordinanza — n. 26987/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALe intervenute rinunc e esim ono il Collegio dall o scrutinio dei motivi del ricorsoprincipale e d i quello incidentale. Lerinunce non risulta no accettat e dal Condominio , ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26987/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale ha nno depositato attidi rinuncia ai ricorsi e memorie illustrative .
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12569/2023 R.G. proposto da : CEMADIS S.R.L., già Orinvest s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro Della Valle, p.e.c.: alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it -ricorrente - contro AMTER S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale , dall’avv. Alessandro Della Valle, , così elettivamente domiciliata -controricorrente e ricorrente incidentale - e nei confronti di CONDOMINIO ALBATROS A - B, in Arenzano, in persona dell’amministratore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv.
Daniela Pampiglione, p.e.c.: daniela.pampiglione@ordineavvgenova.it - controricorrente - avversola sentenza del Tribunale di Genova n. 1085 /20 2 3 , pubblicata in data8 maggio 20 23; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2024dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. Condello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Condominio Albatros A - B, in Arenzano , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza di Cemadis s.r.l., con il quale si chiedeva il pagamento di somme a titolo di servizio idrico integrato, eccependo che non erano dovute quelle afferenti al servizio di depurazione, perché inesistente e comunque non conforme alla normativa comunitaria.
Il giudizio, nel quale interveniva anche Amter s.p.a., veniva definito dal Giudice di pace con sentenza n. 1954/2021, che accoglieva la domanda del Condominio, dichiarando che nulla fosse dovuto alla convenuta.
2. La sentenza è stata impugnata dalla società soccombente e, in via incidentale, dal Condominiodinanzi al Tribunale di Genova, che ha respinto il gravame.
3. Avverso la suddetta sentenza Cemadiss.r.l., già Orinve s t s.r.l., ha propostoricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Amter s.p.a. ha resistito con controricorso, spiegando ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi.Il Condominio Albatros A-B, in Arenzano, ha resistito con controricorso.
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale ha nno depositato attidi rinuncia ai ricorsi e memorie illustrative .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le intervenute rinunc e esim ono il Collegio dall o scrutinio dei motivi del ricorsoprincipale e d i quello incidentale. Lerinunce non risulta no accettat e dal Condominio , ma ciò non ne esclude la validità ed efficacia, posto che la rinuncia al ricorso non ha carattere accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (cfr., tra le tante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140 ; Cass., sez. 3, 11/10/2022, n. 29660).
2. A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia delle ricorrenti, principale e incidentale. La ricorrente principale va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del Condominio controricorrente, mentre nel rapporto tra le parti ricorrenti le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., sez. 6 -2, 03/04/2015, n. 6888) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., n. 10140/2020, cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione . Condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del Condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00per compensi, oltre A spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Così dec