Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attempting to re-evaluate facts and evidence on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-examine the factual assessment and evidence evaluation already conducted by the lower courts. The appellant argued that the trial court erred in relying solely on Bank of Italy guidelines regarding omnibus guarantees, but the court noted this was a request for a new merit review rather than a legal error. Consequently, the court ruled that appellate jurisdiction is limited to checking the logical and legal correctness of the lower court's reasoning, not re-evaluating the facts themselves.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or the assessment of evidence by the court of first instance, limiting its review to the logical and legal correctness of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7593/2023 R.G. proposto da : PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., nella qualità di mandataria di Siena NPL 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Fabrizio Cesare, p.e.c.: , e Maria Gabriella Cesare, p.e.c.: gabriella.cesare@pec.it -ricorrente - contro PALAZZO MICHELE ARCANGELO e CARICASOLE ANNA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Carmelo Michele De Giorgio, p.e.c.: avvmicheledegiorgio@pec.it -controricorrenti – nonché nei confronti di LA ROCCA COSIMO e D’ONGHIA FAUSTA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Enrico Pellegrini, p.e.c.: , elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi, in Roma, alla via Cosseria, n. 2 -controricorrenti - nonché PALAZZO VALERIO e PALAZZO FRANCESCO -intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto - n. 42 /20 2 3 , pubblicata i n data 6 febbraio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Monte dei Paschi di Sienas.p.a., deducendo di essere creditrice nei confronti di Michele Arcangelo Palazzo e Anna Caricasole, che avevano prestato fideiussione a garanzia del debito contratto dalla società Ceramiche ETI s.r.l., derivante da mutuo fondiario e da saldo passivo di conto corrente, proponeva azione revocatoria al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, di tre atti di donazione, posti in essere dai fideiussori in favore dei figli, Valerio e Francesco Palazzo, e di un contratto di compravendita stipulato dagli stessi fideiussori con Cosimo La Rocca eFausta D’Onghia.
Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda di parte attrice, rilevando la nullitàparziale della clausola di deroga de ll’art. 1957 cod. civ., contenuta nei contratti di fideiussione, in quanto conforme a quella di cui allo schema ABI sanzionato con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d’Italia, e riteneva insussistente l’obbligazione di garanzia posta a base dell’azione revocatoria.
2. Avverso la suddetta sentenza Prelios Credit Solutions s.p.a., cessionaria del credito, ha interposto gravame, evidenziando che, erroneamente, il Tribunale, con riguardo alla fideiussione specifica prestata in relazione al contratto di mutuo fondiario, aveva fondato la decisione esclusivamente sul provvedimento adottato dalla Banca d’Italia, che si riferiva esclusivamente alle fideiussioni omnibus. La Corte d’Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo la nullità,per contrasto con la normativa antitrust, della clausola di deroga dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.e mancante la prova che la Banca avesse agito nel termine di sei mesi per il recupero del credito; ha conseguentemente affermato che non sussistevano i presupposti per la declaratoria d’inefficacia degli atti dispositivi, non vantando l’appellante un credito nei confronti dei fideiussori, per essere la Banca incorsa nella decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ.
3. Prelios Credit Solutions s.p.a. propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, con un unico motivo. Michele Arcangelo Palazzo e Anna Caricasole resistono con controricorso. Cosimo La Rocca e Fausta D’Onghia resistono con autonomo controricorso. Valerio e Francesco Palazzo non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. I controricorrenti Cosimo La Rocca e Fausta D’Onghia hanno depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 287/90, 2697 cod. civ. e 1957 cod. civ., la ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto che ‹‹la mera presenza della clausola di deroga dell’art. 1957 cod. civ. sarebbe elemento sufficiente a determinare la nullità della relativa clausola e ad integrare l’illecito anticoncorrenziale di cui alla legge 287/90››.
Lamenta che la Corte d’appello non ha operato una distinzione tra i due tipi di fideiussione (specifica relativa al mutuo fondiario ed omnibus relativa a tutte le operazioni bancarie) prestate dai fideiussori ed ha dato per presupposto che la prova dell’illecito anticoncorrenziale fosse stata raggiunta mediante il richiamo al provvedimento n. 55/2005; tale provvedimento – secondo la ricorrente – è idoneo a fungere da prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale in ordine all’oggetto del suo accertamento, ossia le fideiussioni omnibus , ma non può avere valore probatorio con riferimento a fattispecie che non rientrano in tale oggetto.
Pe r le fideiussioni specifiche, al fine di eventualmente ritenere realizzata una illecita distorsione della libera concorrenza, il garante avrebbe dovuto dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie , ossia il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata.
2. La censura è inammissibile. 2.1. Anzitutto, va rilevato che la doglianza formulata non è rispettosa del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto, a supporto della prospettazione difensiva, la ricorrente si limita a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della fideiussione, che si asserisce essere “specifica”, nonché della comparsa conclusionale ex art. 190 cod.proc. civ., senza riportare o trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e degli altri atti del giudizio di merito al fine di porre questa Corte nella condizione di valutare l’eventuale fondatezza della censura (Cass., sez.
U, 27/12/2019, n. 34469). Inoltre, manca l’allegazione, da parte della ricorrente, della tempestiva deduzione della relativa questione dinanzi al giudice di merito, come pure l’indicazione degli atti specifici in cui quella è stata allo stesso sottoposta, onde dar modo a questa Corte, a cui sono riproposte questioni giuridiche che implicano un accertamento di fatto, di controllare ex actis la ritualità della proposizione di tale questione, prima di esaminarla nel merito. 2.2. Il motivo, peraltro, solo apparentemente veicola una denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, in quanto, in realtà, tende a sollecitare un riesame del merito, precluso in sede di legittimità.
Invero, in ricorso è stato evidenziato che è rimasta indimostrata l’intesa illecita tra le banchecausa della pretesa illiceità delle clausole de quibuscontenute nel contratto di fideiussione e che esistono, anzi, prove della non conformità dei contratti di fideiussione invocati dalla creditrice agli schemi censurati dalla Banca d’Italia, ma è evidente che in tal modo si pretende una differente valutazione delle prove offerte, già vagliate dalla Corte territoriale, che ha avallato la decisione di primo grado, secondo la quale era venuta meno la garanzia posta a base dell’azione revocatoria e non poteva, pertanto, ritenersi sussistente il presuppost o richiest o per la declaratoria d’inefficacia degli atti dispositivi.
Difatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., sez. 5, n. 32505 del 22/11/2023;
Cass., sez. 1, 01/03/2022, n. 6774).
3. Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 cento, esborsi, pari ad euro 200,00, ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti del Palazzo e della Caricasole; in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 cento, esborsi, pari ad euro 200,00, ed accessori di legge, in favore del La Rocca e della D’Onghia. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip