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Decreto — n. 26814/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26814/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/12/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26814/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione al difensore , per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari.

Parole chiave

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onorari legali determinazione dei compensi diritto a un difensore indennità del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/12/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25444/2023 R.G. proposto da : MELLINO ANNA, MELLINO ANDREA, MELLINO ROSARIO, MELLINO ANTONIETTA, MELLINO ALESSANDRO, MARLINO CINZIA, MELLINO GIOVANNI, MARLINO SALVATORE, MARLINO ANNAMARIA, MELLINO MARGHERITA, MARLINO ROSARIA, MARLINO GRAZIA, MELLINO LUCIO, MELLINO FRANCESCO, MELLINO ASSUNTA, MELLINO VINCENZA,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dagli avvocati DI SANTO GIOVANNA (DSNGNN68T41F839R) e TRANI SILVIO (TRNSLV69B24E329H) -ricorrenti- contro PANICO PAOLA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dgli avvocati DI SALVO VINCENZO (DSLVCN69P17A662J) e GRASSI ORIANA (GRSRNO50C45F839W) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI NAPOLI -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4653/2023 depositata il 02/11/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 27/12/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 19/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione al difensore , per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensor i antistatari.