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Decreto — n. 26810/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26810/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26810/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24368/2023 R.G. proposto da : TEDESCO FERDINANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA RUGGIERO (FRL RGR 72T30 F205N) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PALTRINIERI VINCENZO (PLT VCN 53E10 F205N) e PALTRINIERI LUCA (PLT LCU 87P13 F205U) -controricorrente- nonchécontro LED ITALIA SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2931/2023 depositata il 17/10/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26810/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TEDESCO FERDINANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA RUGGIERO (FRL RGR 72T30 F205N) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PALTRINIERI VINCENZO (PLT VCN 53E10 F205N) e PALTRINIERI LUCA (PLT LCU 87P13 F205U) -controricorrente- nonchécontro LED ITALIA SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2931/2023 depositata il 17/10/2023;

Parole chiave

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accollo delle spese ripetibili dell'avvocato spese di procedura spese accessorie spese di ripristino spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 10/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24368/2023 R.G. proposto da : TEDESCO FERDINANDO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORELLA RUGGIERO (FRL RGR 72T30 F205N) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati PALTRINIERI VINCENZO (PLT VCN 53E10 F205N) e PALTRINIERI LUCA (PLT LCU 87P13 F205U) -controricorrente- nonchécontro LED ITALIA SRL -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2931/2023 depositata il 17/10/2023;

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 10/04/2024; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 19/07/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro