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Decreto — n. 26804/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26804/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26804/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4168/2024 R.G. proposto da : FREGONARA MARCO RUGGERO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MOTTA FRANCESCA (MTT FNC 81D48 F205V) , in uno all'avvocato CAPUTO VINCENZO (CPTVCN 62C2 1L117 W) -ricorrente- contro UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHEDA ROBERTO (SCH RRT 42R30 E625C), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato SIGNORELLI LUCA GAETANO(SGN LGT 79H11 C351 L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1134/2023 depositata il 12/12/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/07/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26804/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FREGONARA MARCO RUGGERO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MOTTA FRANCESCA (MTT FNC 81D48 F205V) , in uno all'avvocato CAPUTO VINCENZO (CPTVCN 62C2 1L117 W) -ricorrente- contro UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHEDA ROBERTO (SCH RRT 42R30 E625C), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato SIGNORELLI LUCA GAETANO(SGN LGT 79H11 C351 L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1134/2023 depositata il 12/12/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/07/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva corretta notificazione versamento dell'anticipo delle spese tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1134/2023 depositata il 12/12/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4168/2024 R.G. proposto da : FREGONARA MARCO RUGGERO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MOTTA FRANCESCA (MTT FNC 81D48 F205V) , in uno all'avvocato CAPUTO VINCENZO (CPTVCN 62C2 1L117 W) -ricorrente- contro UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA, in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato SCHEDA ROBERTO (SCH RRT 42R30 E625C), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato SIGNORELLI LUCA GAETANO(SGN LGT 79H11 C351 L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1134/2023 depositata il 12/12/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 18/04/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/07/2024;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso