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Decreto — n. 26803/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26803/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26803/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2674/2024 R.G. proposto da : SMIGLIANI GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DI CARLO IVAN (DCRVNI 74B22 G141 A) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato DI DONATO GIULIA (DDN GLI 71T51 A515I), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNC DNL 67L12H501S) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI POGGIOFIORITO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1654/2023 depositata il 22/11/2023;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 05/04/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26803/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SMIGLIANI GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DI CARLO IVAN (DCRVNI 74B22 G141 A) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato DI DONATO GIULIA (DDN GLI 71T51 A515I), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNC DNL 67L12H501S) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI POGGIOFIORITO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1654/2023 depositata il 22/11/2023;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 05/04/2024;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di difesa ripetibili anticipo delle spese recupero dei costi spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2674/2024 R.G. proposto da : SMIGLIANI GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato DI CARLO IVAN (DCRVNI 74B22 G141 A) -ricorrente- contro VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, rappresentat a e difes a dall'avvocato DI DONATO GIULIA (DDN GLI 71T51 A515I), con domicilio telematico all’indirizzo PEC dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE (MNC DNL 67L12H501S) -controricorrente- nonché contro COMUNE DI POGGIOFIORITO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1654/2023 depositata il 22/11/2023;letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 05/04/2024;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro