Decreto — n. 26802/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22855/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLB GPP 62D06 H501V) -ricorrente- contro MANZATO ROBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIMONGI WALTER (LMN WTR 73A01 Z112L) e RAVONE FABIO (RVNFBA72D07H501N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2427/2023 depositata il 22/07/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 19/07/2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26802/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLB GPP 62D06 H501V) -ricorrente- contro MANZATO ROBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIMONGI WALTER (LMN WTR 73A01 Z112L) e RAVONE FABIO (RVNFBA72D07H501N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2427/2023 depositata il 22/07/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 19/07/2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22855/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CILIBERTI GIUSEPPE (CLB GPP 62D06 H501V) -ricorrente- contro MANZATO ROBERTO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LIMONGI WALTER (LMN WTR 73A01 Z112L) e RAVONE FABIO (RVNFBA72D07H501N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2427/2023 depositata il 22/07/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/01/2024; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 19/07/2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il