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Decreto — n. 26779/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26779/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26779/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5536/2024 R.G. proposto da : GIANNONE ANTONINO SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCENEVIVA ANGELO (CNVNGL60E01L049Y) -ricorrente- contro COMUNE DI PULSANO, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SALA ARNALDO (SLARLD67H11L049V), ULERI TIZIANA (LRUTZN58S45H501G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26779/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GIANNONE ANTONINO SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCENEVIVA ANGELO (CNVNGL60E01L049Y) -ricorrente- contro COMUNE DI PULSANO, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SALA ARNALDO (SLARLD67H11L049V), ULERI TIZIANA (LRUTZN58S45H501G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.

Parole chiave

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spese di esecuzione condono delle spese procedurali anticipo delle spese assunzione delle spese compensazione nel fallimento spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DIST.TARANTO n.318/2023 depositata il 19/07/2023 ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5536/2024 R.G. proposto da : GIANNONE ANTONINO SALVATORE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoCENEVIVA ANGELO (CNVNGL60E01L049Y) -ricorrente- contro COMUNE DI PULSANO, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SALA ARNALDO (SLARLD67H11L049V), ULERI TIZIANA (LRUTZN58S45H501G) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST.TARANTO n.318/2023 depositata il 19/07/2023 ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma