Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26768/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26768/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4220/2024 R.G. proposto da : ZEULI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 27, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA (ZNTLCU73D07H501U), rappresentato e difeso dagli avvocati MARASCIULO SERGIO (MRSSRG62E12F376P), RISIMINI GIAMPIETRO (RSMGPT63B27E471Z) -ricorrente- contro COMUNE DI CONVERSANO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n.5039/2023 depositata il 11/12/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26768/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZEULI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 27, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA (ZNTLCU73D07H501U), rappresentato e difeso dagli avvocati MARASCIULO SERGIO (MRSSRG62E12F376P), RISIMINI GIAMPIETRO (RSMGPT63B27E471Z) -ricorrente- contro COMUNE DI CONVERSANO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n.5039/2023 depositata il 11/12/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento degli arretrati azione creditoria imputazione dei pagamenti pagamento a contanti saldo scoperto opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4220/2024 R.G. proposto da : ZEULI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARZIALE 27, presso lo studio dell’avvocato ZONETTI LUCA (ZNTLCU73D07H501U), rappresentato e difeso dagli avvocati MARASCIULO SERGIO (MRSSRG62E12F376P), RISIMINI GIAMPIETRO (RSMGPT63B27E471Z) -ricorrente- contro COMUNE DI CONVERSANO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n.5039/2023 depositata il 11/12/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 13/