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Decreto — n. 26755/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26755/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26755/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2402/2024 R.G. proposto da : MAINA PIER PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LABRIOLA RENATO (LBRRNT 64B01 B963 T) e AMANDOLA GIULIO (MND GLI 78L07B715E) -ricorrente- contro SORIS spa, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CRITELLI LUIGI (CRT LGU 78T17L219 V) -controricorrente- nonchécontro REGIONE PIEMONTE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1042/2023 depositata il 13/11/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/05/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 24/07/2024;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26755/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MAINA PIER PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LABRIOLA RENATO (LBRRNT 64B01 B963 T) e AMANDOLA GIULIO (MND GLI 78L07B715E) -ricorrente- contro SORIS spa, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CRITELLI LUIGI (CRT LGU 78T17L219 V) -controricorrente- nonchécontro REGIONE PIEMONTE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1042/2023 depositata il 13/11/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/05/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 24/07/2024;

Parole chiave

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mancato anticipo delle spese indennità di patrocinio rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio spese susseguenti condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1042/2023 depositata il 13/11/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/05/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2402/2024 R.G. proposto da : MAINA PIER PAOLO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati LABRIOLA RENATO (LBRRNT 64B01 B963 T) e AMANDOLA GIULIO (MND GLI 78L07B715E) -ricorrente- contro SORIS spa, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CRITELLI LUIGI (CRT LGU 78T17L219 V) -controricorrente- nonchécontro REGIONE PIEMONTE -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1042/2023 depositata il 13/11/2023; letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato, trasmesso a questa sezione il 23/05/2024;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 24/07/2024;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis