Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 26746/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26746/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26746/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1158/2024 R.G. proposto da : STELLA GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BERGAMASCOROBERTA (BRGRRT66P61L483L) -ricorrente- contro COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato STAMPANATO PASQUALINO (STMPQL54A17 A265L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 487/2023 depositata il 31/10/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26746/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
tardivo pagamento delle spese ripetibili dell'avvocato estinzione del debito condono delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1158/2024 R.G. proposto da : STELLA GIUSEPPE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato BERGAMASCOROBERTA (BRGRRT66P61L483L) -ricorrente- contro COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato STAMPANATO PASQUALINO (STMPQL54A17 A265L) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 487/2023 depositata il 31/10/2023; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/1