Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26719/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26719/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26719/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26184/2022 R.G. proposto da: AUTOCROCETTA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO ANTONIO (RCCNTN62L06L259D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NANNI ALBERTO (NNNLRT55D28F205E), JEANTET LUCA (JNTLCU76A06L219F) -ricorrente- contro VASSALLO RICCARDO, PALMISANO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA V.GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato BORRE' LORENZO (BRRLNZ66R02H501F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIOZZO DI ROSIGNANO CESARE (PZZCSR61P14L219T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1109/2022 depositata il20/10/2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1366 c.c, art. 1363 c.c, art. 1369 c.c, art. 394 c.p, art. 1362 c.c, art. 373 c.p; Ordinanza — n. 26719/2024 — snciv · Corte di Cassazione: L’esistenza di tale relazione sinallagmatica tra le due prestazioni ed il fatto che Palmisano e Vassallo abbiano ciascuno adempiuto alla loro obbligazione di pagamento della prima rata di Euro 30.000,00 a favore di Autocrocetta contestualmente all’adempimento da parte di quest’ultima all’obbligazione di acquisto dell’Azienda e al pagamento del prezzo non inclusivo dell’importo di Euro 60.000,00, assumerebbe un rilevante significato interpretativo ai sensi dell’art. 1362, 2° co. e dell’art. 1366 c.c. per determinare la comune intenzione di Autocrocetta e di Palmisano e Vassallo proprio in ordine alla menzionata deduzione dal prezzo base di Euro 740.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
convenzione di risoluzione clausula rebus sic stantibus clausola compromissoria retrocessione di credito mantenimento del contratto accordo aziendale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1366 c.c
e dell’interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c.
art. 1363 c.c
art. 1369 c.c
5 della Scrittura Privata “… alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione e in particolare di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c.
art. 394 c.p
Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., va pregiudizialmente rammentato che è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nelgiudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata ( Cass.
art. 1362 c.c
art. 373 c.p
Va altresì disposta in favore dei resistenti la liquidazione, come in dispositivo, delle spese sostenute per resistere alla duplice richiesta di sospensiva della esecutorietà della sentenza impugnataex art. 373 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26184/2022 R.G. proposto da: AUTOCROCETTA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato AURICCHIO ANTONIO (RCCNTN62L06L259D) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NANNI ALBERTO (NNNLRT55D28F205E), JEANTET LUCA (JNTLCU76A06L219F) -ricorrente- contro VASSALLO RICCARDO, PALMISANO ANGELO, elettivamente domiciliati in ROMA V.GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato BORRE' LORENZO (BRRLNZ66R02H501F) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIOZZO DI ROSIGNANO CESARE (PZZCSR61P14L219T) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1109/2022 depositata il20/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso notificato Autocrocetta s.p.a. ricorre per cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino che l’ ha condannata a restituire quanto versato in forza della risoluzione di un accordo stipulato con Angelo Palmisano e Riccardo Vassallo, sottoscritto il 25 settembre 2013 in relazione a un apporto di liquidità collegato al preliminare di acquisto, stipulato il 9/10/2012 tra Autocrocetta e CEA, di un ramo di azienda della società CEA (di cui la ricorrente era affittuaria e gli intimati erano ex amministratori), in fase di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Le parti hanno depositato memorie illustrative 2. Per quanto ancora d ’ interesse, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25090/2020, su ricorso degli attuali resistenti ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva respinto le domande di Palmisano e Vassallo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, rilevando come, ai fini dell’interpretazione del contratto, fosse stato erroneamente attribuito rilievo ad un atto, la proposta di concordato preventivo, che non era riconducibile alle parti contrattuali, ma ad un soggetto terzo (il rappresentante della procedura e la massa dei creditori), mentre l’art. 1362, co. 2, c.c., attribuisce rilievo solo al comportamento tenuto da entrambe le parti dopo la conclusione del contratto; inoltre, aveva rilevato che il comportamento unilaterale successivo di pagamento parziale del debito era stato considerato in termini di stato soggettivo, e cioè di consapevolezza da parte di Palmisano Angelo e Vassallo Riccardo della presentazione della domanda di concordato secondo un determinato e differente contenuto, senza tener conto del dato testuale dell’accordo che conteneva una condizione risolutiva dell’accordo se si fosse pattuito un minore corrispettivo per l’acquisto del ramo di azienda di CEA da parte di Autocrocetta.

3. La Corte d’appello di Torino, quale giudice del rinvio, si è pronunciata in merito all’ interpretazione delle clausole della scrittura, accertando verificata la condizione risolutiva, con conseguente venir meno dell’obbligazione assunta da Palmisano Angelo e Vassallo Riccardo di corrispondere ad Autocrocetta S.p.A. l’importo di € 130.000,00.

4. Ha rilevato che la Corte di merito, quale giudice del rinvio, da un lato, che la scrittura privata in oggetto, stipulata tra Autocrocetta S.p.A. e Palmisano Angelo e Vassallo Riccardo, dava atto: - che in data 09/10/2012 era stato stipulato tra la Concessionaria Eporediese Auto S.p.A. (CEA S.p.A.) e Autocrocetta S.p.A. un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto il ramo d’azienda della CEA S.p.A., sito in Romano Canavese, e un contratto d’affitto del medesimo ramo d’azienda, al fine di preservarne i valori, in attesa dell’omologa del concordato preventivo presentato da CEA S.p.A.; - che il contratto preliminare di compravendita prevedeva il versamento di un corrispettivo da parte della promissaria acquirente di 740.000,00, dedotto quanto previsto in contratto;- che la proposta di concordato preventivo era stata approvata dai creditori e doveva essere dato avvio al procedimento di omologa, cui era subordinata la cessione del ramo d’azienda; - che nel corso del contratto d’affitto Autocrocetta S.p.A. aveva “riscontrato nella gestione del ramo d’azienda svariate problematiche legate alla passata gestione che hanno gravemente pregiudicato il suo avvio sul territorio”, sicché aveva, nei termini previsti dal contratto comunicato la disdetta del contratto d’affitto, “con conseguente caducazione del proprio obbligo di acquisto del ramo d’azienda”; - che, a seguito di quella comunicazione, CEA S.p.A. aveva contestato la disdetta, per cui tra le parti erano intercorse delle trattative, all’esito delle quali Autocrocetta S.p.A. aveva manifestato la propria disponibilità a revocare la disdetta, rendendosi quindi acquirente del ramo d’azienda, “a fronte di un contributo da parte dei signori Palmisano e Vassallo che sia idoneo a consentire ad Autocrocetta di effettuare quegli investimenti necessari e non previsti per il rilancio sul territorio dell’attività dello stesso ramo d’azienda e dall’altro, i signori Palmisano e Vassallo hanno manifestato la disponibilità a fornire tale contributo avendo interesse all’omologa del concordato di CEA” .

5. Dall’altro, ha rilevato che l'art. 4 della scrittura privata prevedeva alcuni eventi condizionanti, sia in via sospensiva, che in via risolutiva. In particolare, stabiliva che l'impegno di pagamento da parte di Palmisano Angelo e Vassallo Riccardo era sospensivamente condizionato alla revoca da parte di Autocrocetta S.p.A. della comunicazione in data 24/07/2013, con la quale aveva disdettato il contratto d'affitto del ramo d'azienda e revocato il proprio impegno all’acquisto; nonché all'omologa del concordato preventivo di CEA S.p.A. L'obbligazione assunta dagli amministratori di CEA S.p.A. era altresì "risolutivamente" condizionata "alla regolare esecuzione da parte di Autocrocetta delle obbligazioni su di essa gravanti quale parte promissaria acquirente (ed acquirente) ed in specie quella di pagamento del prezzo convenuto per la cessione ed indicato nel Contratto.

Si precisa che ai fini della presente condizione l'accordo si riterrà regolarmente adempiuto anche qualora Autocrocetta chieda ed ottenga dagli organi della procedura di CEA una proroga nei tempi di pagamento (non superiore ad un anno) ed Autocrocetta adempia regolarmente nel rispetto dei nuovi tempi di pagamento così autorizzati." (art.

4. iv). Ulteriormente , che l'art. 5 della scrittura privata, rubricato "Precisazioni", stabiliva che: "I Signori Palmisano e Vassallo dichiarano di ben conoscere il preliminare d'acquisto ed il contratto di affitto citati in premessa, e nulla oppongono a che Autocrocetta negozi con CEA in concordato preventivo l'eventuale modifica (non superiore ad un un anno) dei tempi di pagamento convenuti in tali atti, ferme ed invariate tutte le altre condizioni ed in specie il prezzo e tempi di stipula del definitivo d'acquisto…".

6. Ha concluso che, a fronte del chiaro tenore letterale della scrittura privata del 25/09/2013, non fosse possibile valorizzare - addirittura in via esclusiva : - ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, un documento estraneo alle parti del presente giudizio; - di formazione anteriore al recesso manifestato da Autocrocetta S.p.A. nel luglio del 2013 e al raggiungimento degli accordi di cui alla scrittura privata in data 25/09/2013;- di contenuto intrinsecamente contraddittorio ed avente, in ogni caso, una funzione diversa da quella propria della Scrittura Privata, che era diretta ad ottenere un rinnovato impegno all’acquisto da parte di Autocrocetta S.p.A. alle medesime condizioni previste nel Contratto preliminare, a fronte dell’assunzione di un impegno economico diretto da parte degli amministratori della cedente CEA S.p.A.

7. Concludeva che, pertanto si era avverata la condizione risolutiva prevista dall’art. 4. (iv) della Scrittura Privata in data 25/09/2013, con il conseguente venir meno dell’obbligazione di Palmisano Angelo e Vassallo Riccardo di versare in favore di Autocrocetta S.p.A. la somma di € 130.000,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Primo motivo di ricorso: la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3, c.p.c.; errata qualificazione degli eventi previsti dagli artt. 4(i) e 4(iv) quali rispettivamente condizione sospensiva e condizione risolutiva della scrittura privata ed omesso esame e valutazione della condotta adempiente di Autocrocetta e dei signori palmisano e vassallo con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c. Nella censura la ricorrente evidenzia che gli impegni di pagamento assunti da Palmisano e Vassallo nei confronti di Autocrocetta e l’impegno di quest’ultima ad acquistare da CEA l’Azienda contestualmente al menzionato pagamento non possono considerarsi condizione sospensiva la prima e risolutiva la seconda, poiché gli eventi che dovrebbero costituire le condizioni sono in realtà le condotte che le parti si sono reciprocamente impegnate ad assumere per soddisfare gli interessi all’altra.

In altri termini, nella situazione in cui Autocrocetta aveva disdetto il contratto di affitto di azienda con conseguente caducazione del suo obbligo di acquisto dell’azienda, il cui rilancio richiedeva maggiori investimenti di quelli inizialmente previsti, Palmisano e Vassallo (avendo l’esplicitato interesse alla omologa del concordato essendo stati amministratori operativi di tale società) si sarebbero impegnati a pagare ad Autocrocetta l’importo di Euro 130.000,00 quale contributo una tantum ai maggiori costi di rilancio dell’attività dell’Azienda CEA, a fronte dell’impegno di Autocrocetta di revocare la disdetta del contratto ed acquistare l’azienda, così consentendo a CEA di soddisfare il fabbisogno concordatario necessario per ottenere l’omologa.

L’esistenza di tale relazione sinallagmatica tra le due prestazioni ed il fatto che Palmisano e Vassallo abbiano ciascuno adempiuto alla loro obbligazione di pagamento della prima rata di Euro 30.000,00 a favore di Autocrocetta contestualmente all’adempimento da parte di quest’ultima all’obbligazione di acquisto dell’Azienda e al pagamento del prezzo non inclusivo dell’importo di Euro 60.000,00, assumerebbe un rilevante significato interpretativo ai sensi dell’art. 1362, 2° co. e dell’art. 1366 c.c. per determinare la comune intenzione di Autocrocetta e di Palmisano e Vassallo proprio in ordine alla menzionata deduzione dal prezzo base di Euro 740.000,00.

9. S econdo motivo di ricorso, in via subordinata: la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c. ed omesso esame di tutte le clausole della scrittura privata con conseguente omessa indagine sullo scopo pratico o causa concreta della stessa scrittura privata con riferimento all’art.360, n. 3 e n. 5 c.p.c. In particolare, nella censurasi deduce che la Corte d’appello non ha effettuato una lettura combinata di tutte le clausole della Scrittura Privata nel rispetto dell’art. 1363 c.c., né si è fatta carico di “estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici a cui il Giudice deve ricorrere anche laddove il testo dell’accordo sia chiaro una incoerente non indichi estremi rilevatori dina diversa volontà dei contraenti” (Cass. 2/7/2020. n. 13595).

In altri termini, non la Corte di merito non avrebbe idoneamente valutato il significato e la rilevanza delle precisazioni sulla non modificazione del prezzo di acquisto dell’Azienda previsto nell’art. 4(iv) e nell’art. 5 della Scrittura Privata “… alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione e in particolare di quelli dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell’interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c. avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi della relativa causa concreta.

Il primo di tali criteri (art.1369 c.c.) consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta” (Cass. 10/6/2020 n. 11092, che richiama Cass. Sez. Unite 8/3/2019 n. 6882; nello stesso senso, Cass. 24/9/2022 n. 1174). Deduce che non sono state considerate le premesse della scrittura, ove le parti hanno chiaramente manifestato il comune intento sul comune obiettivo di ottenere l’omologa del concordato preventivo di CEA per Autocrocetta quale condizione necessaria per perfezionare l’acquisto dell’Azienda, e per Palmisano e Vassallo per loro espressa e specifica dichiarazione sulla esistenza di tale loro interesse (evidentemente giustificato dall’obiettivo di evitare il fallimento di CEA di cui erano stati amministratori per molti anni).

10. T erzo motivo: la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1369 e 1371 c.c. per non avere esaminato e valutato la rilevanza dell’omologa del concordato preventivo della CEA rispetto alle obbligazioni assunte dalle parti con conseguente travisamento dei fatti con riferimento all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Deduce che il riferimento contenuto negli artt. 4 e 5 della scrittura privata circa il pagamento del “prezzo convenuto” con la procedura non può ritenersi funzionale e strumentale unicamente all’omologa ed alla esecuzione della proposta concordataria al fine di evitare il fallimento di CEA, poiché nel caso in cui la proposta concordataria non fosse andata a buon fine nessun obbligo di pagamento del contributo sarebbe sorto a carico di Palmisano e Vassallo posto che l’omologazione del concordato preventivo CEA era una condizione sospensiva di detto loro obbligo di pagamento secondo quanto esplicitamente previsto dall’art. 3(ii) che la sentenza non ha minimamente considerato e valutato.

A ciò aggiunge che la sentenza ha travisato le ragioni e lo scopo del contributo chiesto da Autocrocetta che è, invece, assai chiaramente precisato nella scrittura privata ed in particolare nelle premesse E ed H, in cui si può leggere che nel corso dell’affitto dell’Azienda Autocrocetta aveva riscontrato “svariate problematiche legate alla passata gestione che hanno gravemente pregiudicato il suo avviamento sul territorio” (premessa E): nonché leggere che “… a fronte di un contributo dei Signori Palmisano e Vassallo che sia idoneo a consentire ad Autocrocetta di effettuare quegli investimenti necessari e non previsti per il rilancio sul territorio dell’attività dello stesso ramo d’azienda” che i Signori Palmisano e Vassallo si sono dichiarati disponibili a fornire “avendo interesse all’omologa del concordato di CEA” (premessa H).

E’, quindi, evidente che il contributo non era funzionale a fornire ad Autocrocetta risorse finanziarie per acquistare l’Azienda bensì a finanziare i maggiori costi di rilancio dell’attività.

11. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

12. Atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., va pregiudizialmente rammentato che è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nelgiudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata ( Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 29879 del 27/10/2023).

13. Inoltre, l a Corte osserva che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito. Il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Sez. 1 - , Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 ) .

14. Le censure, invero, offrono argomenti contrari all’interpretazione accolta dalla sentenza, ma non dimostrano violazioni dei principi di diritto indicati da questa Corte nel precedente giudizio di cassazione, in tema di canoni ermeneutici da applicarsi in relazione al caso concreto. Essendo la motivazione sorretta da argomenti logici e intrinsecamente coerenti, essa si sottrae anche ad ogni censura di omessa o contradittoria motivazione( Cass. SU 8053/2014).

15. Questa Corte, nell’annullare con rinvio la precedente sentenza di merito , ha censurato il giudice di merito, cui è riservata l'interpretazione del contratto, là dove non ha attribuito un significato univoco al senso letterale delle parole del contratto, perché aveva affermato che le clausole «sembrano» implicare la non modificabilità del prezzo previsto dalla precedente scrittura del 2012, o comunque ha ritenuto (soltanto) verosimile un simile esito interpretativo. In particolare, ha censurato la sentenza là dove ha ritenuto fonte determinante dell'interpretazione la proposta di concordato preventivo, presentata dalla società, ed in nome di essa dagli odierni resistenti, prima della stipulazione del contratto (e dopo l'originaria scrittura di data 9 ottobre 2012), dando rilievo al comportamento complessivo delle parti, in particolare antecedente la conclusione del contratto (art. 1362,comma 2).

Sul punto ha osservato che la proposta di concordato è altresì atto riconducibile non alla partecontrattuale, ma ad un soggetto terzo, del quale la parte contrattuale è solo rappresentante diretto. Ma soprattutto, anche a voler considerare un'ipotetica appartenenza del comportamento (di presentazione della proposta) alla stessa parte, quanto meno nei termini di stato soggettivo di consapevolezza circa l'esistenza della domanda di concordato (che è il punto di vista adottato dal giudice di merito), ha censurato il passaggio in cui la corte territoriale ha attribuito rilievo solo al comportamento di una parte.

16. La Corte d’appello, modulando, quale giudice del rinvio, l’analisi della scrittura in discussione in base alle indicazioni della Suprema Corte di cassazione, ha sancito che “ a fronte del chiaro tenore letterale della Scrittura Privata del 25/09/2013, non sia possibile valorizzare – addirittura in via esclusiva – ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, (ad) un documento estraneo alle parti del presente giudizio; di formazione anteriore al recesso manifestato da Autocrocetta S.p.A. nel luglio del 2013 e al raggiungimento degli accordi di cui alla Scrittura Privata in data 25/09/2013; di contenuto intrinsecamente contraddittorio ed avente, in ogni caso, una funzione diversa da quella propria della Scrittura Privata, che era diretta ad ottenere un rinnovato impegno all’acquisto da parte di Autocrocetta S.p.A. alle medesime condizioni previste nel Contratto preliminare, a fronte dell’assunzione di un impegno economico diretto da parte degli amministratori della cedente CEA S.p.A. “.

17. Dopo avere tenuto conto dell’interpretazione letterale che esclude la possibilità per la società acquirente di conseguire l’apporto dei contraenti, qui resistenti, se avesse acquistato il ramo di azienda a un prezzo minore di quello indicato nel preliminare, la Corte d’appello ha comunque rilevato che l’interpretazione sostenuta da Autocrocetta S.p.A., al fine di pervenire alla conclusione del mancato avveramento della condizione risolutiva, si fonda sul tenore della Proposta e Piano concordatario, e dunque sul contenuto di un atto, di cui non solo non sono stati formalmente parte gli odierni attori, essendo atto riconducibile alla CEA S.p.A., ma alla quale è soprattutto estranea Autocrocetta S.p.A., essendo quell’atto indirizzato ai creditori di CEA e al Tribunale fallimentare, non certo ai soggetti che si sarebbero resi acquirenti da CEA di rami d’azienda o beni aziendali.

18. Ha altresì rilevato che, il concordato in questione non è affatto successivo alla scrittura privata del 25/09/2013, bensì è ad essa precedente, essendo stato predisposto nel febbraio 2013, come del resto confermato dal fatto che di esso è fatta menzione nella scrittura privata, indicando come fosse già stato approvato dal ceto creditorio e in attesa dell’omologa. Ha ritenuto pertanto fallace interpretare il contratto sulla base di accordi negoziali raggiunti tra le parti in epoca successiva, poiché in contrasto con il disposto del comma 2 dell’art. 1362 c.c., che attribuisce rilevanza ermeneutica alla “comune” volontà delle parti desumibile dal comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto. Gli eventuali comportamenti precedenti, se in contrasto con il chiaro tenore letterale del contratto successivamente stipulato, devono infatti ritenersi superati dalla lettera di quello.

19. Quanto all’interpretazione funzionale del contratto, ha ritenuto irrilevante che il corrispettivo di acquisto del ramo di azienda versato dalla società qui ricorrente, anche se minore, sia riuscito a soddisfare i crediti della massa dei creditori, essendo un fattore ricavabile ex post che non può assumere rilievo nell’ interpretare la comune volontà delle parti.Ha inoltre dato rilievo a un ulteriore elemento, questo sì proveniente dai soggetti che sono stati parti della scrittura privata, intervenuto in epoca successiva, a conferma dell’interpretazione data.

Si tratta della lettera di Autocrocetta S.p.A., tramessa via fax in data 26/09/2013 (v. doc. 6 Palmisano/Vassallo), con la quale veniva revocata la disdetta del “Contratto”, confermando così la volontà di acquistare il ramo d’azienda “ai medesimi termini e condizioni previsti” dall’art. 9 del Contratto, ed in particolare e specificamente confermando il prezzo di euro 740.000,00, “dedotto quanto previsto ai paragrafi (a) e (b) dell’art. 9.1” ( il paragrafo (a) richiamava la deduzione dal prezzo di canoni d’affitto secondo le modalità stabilite dal più volte citato art. 4.1 e dall’art. 4.2), mentre operava delle richieste di modifica esclusivamente in ordine al versamento del prezzo (“la quota- parte del prezzo da pagare in denaro sia versata quanto al 50% al momento della sottoscrizione dell’atto notarile di trasferimento della proprietà del Ramo d’Azienda e quanto al restante 50% in due uguali rate scadenti rispettivamente il sesto e il dodicesimo mese da tale sottoscrizione.”) .

Tale lettera veniva riscontrata il giorno successivo da Palmisano Angelo e Vassallo Riccardo, nella loro qualità di amministratori della CEA S.p.A., i quali, nel prendere atto della volontà manifestata da Autocrocetta S.p.A., rinviavano, quanto alla richiesta di dilazione nel pagamento del prezzo, all’adesione da parte degli organi della procedura, essendo quella l’unica richiesta modificativa degli accordi contenuti nel Contratto preliminare.

20. Quest’ ultimo punto della decisione, non risulta nemmeno oggetto di specifica censura.

21. Conclusivamente il ricorso è inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione , liquidate come in dispositivo in favore della parte controricorrente.

22. Va altresì disposta la condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. sussistendonele ragioni.

23. Va altresì disposta in favore dei resistenti la liquidazione, come in dispositivo, delle spese sostenute per resistere alla duplice richiesta di sospensiva della esecutorietà della sentenza impugnataex art. 373 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €6.200,00, di cui € 6000,00 per compensi, oltre a spese generali e accessori di legge; dell’ammontare di euro 6.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.; dell’ammontare di euro 2.000,00 ex art. c.p.c. 373 c.