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Decreto — n. 26699/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 26699/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 26699/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1100/2024 R.G. proposto da : BERTRANDI ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SINACORI MASSIMILIANO (SNCMSM 66M29 L483 H) e METE ROBERTO (MTE RRT66H07 L483Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO APRILIS, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CELLA ILARIA (CLL LRI77R50 L483 Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 282/2023 depositata il 31/05/2023; lettigli atti del ricorso in epigrafe indicato; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/07/2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 26699/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BERTRANDI ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SINACORI MASSIMILIANO (SNCMSM 66M29 L483 H) e METE ROBERTO (MTE RRT66H07 L483Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO APRILIS, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CELLA ILARIA (CLL LRI77R50 L483 Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 282/2023 depositata il 31/05/2023; lettigli atti del ricorso in epigrafe indicato; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/07/2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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validità dell'esecuzione spese di esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione esecuzione all'estero istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza esecuzione amministrativa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
282/2023 depositata il 31/05/2023; lettigli atti del ricorso in epigrafe indicato; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1100/2024 R.G. proposto da : BERTRANDI ANDREA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati SINACORI MASSIMILIANO (SNCMSM 66M29 L483 H) e METE ROBERTO (MTE RRT66H07 L483Y) -ricorrente- contro CONDOMINIO APRILIS, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CELLA ILARIA (CLL LRI77R50 L483 Q) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n. 282/2023 depositata il 31/05/2023; lettigli atti del ricorso in epigrafe indicato; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 22/07/2024; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.

– il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/10/