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Ordinanza — n. 26492/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior final judgment on identical issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26492/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because a final judgment on the same issues had already been formed. The appellant challenged a lower court's rejection of his compensation defense, but the court noted that the appellate decision had already become res judicata. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed as the legal situation was already stabilized by the prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 29 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.: The principle of res judicata applies to all parties and the court, meaning a final judgment eliminates legal uncertainty and binds the court even if the parties' positions have changed in subsequent proceedings.

Parole chiave

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res judicata final judgment inadmissible appeal compensation defense judicial finality recupero di crediti motivi di cassazione credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 29 cod. proc. civ.
Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 380 bis1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8607 del 03/04/2017
10873 del 2022; sul punto occorre ribadire,in linea con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 8607 del 03/04/2017 Rv.
Cass. n. 12754 del 21/04/2022
Valle dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo» e che (Cass. n. 12754 del 21/04/2022 (Rv.
Sez. Un. n. 13916 del 16/06/2006
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10873/2022 R.G. proposto da : ZANNI ALESSANDRO, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BOCCARDI MONICA (BCCMNC64E60H294C), BOCCARDI ERCOLE (BCCRCL34T29D704N), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro GAROIA RICCARDO, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CAROLI STEFANO (CRLSFN65M03L064M),con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di BOLOGNA n. 2586/2021depositata il 09/11/2021 .

R.g. n. 10873 del 2022; Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 29/05/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Rilevato che: Alessandro Zanni propose, dinanzi al Tribunale di Rimini, opposizione all’esecuzione incardinata nei suoi confronti da Riccardo Garoia in forza di titolo esecutivo giudiziale: più specificamente, la vicenda trae va le mosse da un ’ esecuzione su cinque titoli giudiziali promossa dal Garoia nei confronti dello Zanni, cheopponeva i n compensazione dei propri controcrediti, di cui due portati da sentenze, una delle quali sarebbe posteriore ad almeno quattro dei titoli giudiziali del Garoia; l’opposizione venne respinta dal Tribunale con sentenza n. 1387 del 27/11/2014;

Alessandro Zanni propose appello e la Corte territoriale, con sentenza n. 2586 del 11/10/2021, ha rigettato, nel ricostituito contraddittorio con Riccardo Garoia, l’impugnazione; avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sette motivi, Alessandro Zanni; risponde con controricorso Riccardo Garoia; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni,mentre il ricorrente ha depositato due volte la stessa memoria, in data 15/05/2024 alle ore 17.40 e alle ore 18.22, per l’adunanza camerale del 29/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Considerato che: non è necessario, per le ragioni che si vanno ad esporre, di dare conto partitamente dei sette singoli motivi di ricorso concernenti la compensabilità dei crediti , la possibilità di portare in compensazione le spese giudiziali e la mancata ammissione delle istanze istruttorie; R.g. n. 10873 del 2022; Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle il Collegio rileva, in via preliminare, che il controricorso di Riccardo Garoia, perlomeno quello di cui consta la notifica, è stato notificato con le pagine pari mancanti ed è così risultante in ambito telematico(CONTRORICORSO_NOTIFICATO_VIA_PEC.pdf.p7m) ma vi è un ulteriore controricorso, al quale sono allegate le relate di notifica, che comprende le pagine pari, e quindi, mancando un’eccezione di parte ricorrente sul punto, non vi può essere luogo a sollecitazione del contraddittorio, non risultando violato il diritto di difesa di questi, che peraltro ha depositato (due volte la stessa) memoria; ciò posto, il Collegio ritiene che, a seguito della decis i one, all’odierna adunanza camerale del 29/05/2024, del ricorso recante n. 27826 del 2022, si sia formato giudicato sui motivi d ’ appello disattesi dalla sentenza impugnata con il presente ricorso n. 10873 del 2022; l’inammissibilità del ricorso recante n. 27826 del 2022 concerne, invero, un ’ altra sentenza della Corte d ’ appello di Bologna, la n. 813 del 2022, che, per stessa affermazione decisoria della Corte territoriale e come espressamente affermato dallo stesso ricorrente Zanni nella propria memoria difensiva, riguardava (quand’anche, invero, singolarmente) i medesimi motivi d ’ appello esaminati, e disattesi, dalla sentenza n. 2586 del 2021, che è impugnata da questo ricorso n. 10873 del 2022; e, pertanto, deve ritenersi che si è formato giudicato su lle stesse questioni oggetto deimotivi di ricorso prospettati con il ricorso n. 10873 del 2022; sul punto occorre ribadire,in linea con l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 8607 del 03/04/2017 Rv. 643899 - 01) , che «il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti; pertanto il giudice al quale ne risulti l’esistenza non è vincolato R.g. n. 10873 del 2022;

Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, potendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo» e che (Cass. n. 12754 del 21/04/2022 (Rv. 664480 - 01) esso è «rilevabile d ’ ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata» (per la giurisprudenza nomofilattica in tema si veda la risalente Sez. U n. 13916 del 16/06/2006 Rv. 589695 -01); a tanto consegue che il ricorso in oggetto deve essere dichiarato inammissibile a seguito dell ’ avvenuta formazione del giudicato su tutti i motivi di ricorso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 813 del 2022 della Corte d’appello di Bologna, in forza dell’inammissibilità del ricorso per cassazione r.g. n. 27826 del 2022 di cui all’ordinanza emanata all’odierna adunanza camerale; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate, in favore del controricorrente, come da dispositivo; la decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p.q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso;

R.g. n. 10873 del 2022; Ad. 29/05/2024; estensore: C. Valle condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.

Cos