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Ordinanza — n. 26443/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to file opposition within strict statutory time limits. The court rules the procedural remedy was inadmissible due to untimeliness. The decision upholds the lower court's dismissal of the opposition. The court orders the appellants to pay all litigation costs. The ruling emphasizes strict adherence to procedural deadlines in enforcement proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26443/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Marco Diamanti and Franca Dottarelli against a first-instance judgment regarding an enforcement proceeding. The appellants had attempted to contest the creditor's claim but failed to file their opposition within the legally prescribed deadline. The court ruled that the opposition was inadmissible because it was filed significantly after the expiration of the time limit, which cannot be suspended. Consequently, the lower court's decision was quashed without remittal, and the appellants were ordered to bear all litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: The opposition in enforcement proceedings must be filed within the strict statutory time limit; failure to comply renders the remedy inadmissible, and the court may declare this defect ex officio, leading to the quashing of the judgment without remittal.

Parole chiave

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enforcement opposition statutory time limit procedural inadmissibility ex officio declaration quashing without remittal enforcement proceedings procedural deadline realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
664846-01, «Possono costituire oggetto dell’opposizione exart. 617 c.p.c.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
− è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché l ’ opposizione agli atti esecutivi avanzata da Marco Diamanti e Franca Dottarelli era ab origine inammissibile per plurime ragioni , sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 cod.
Art. 385, comma 2, c.p.c.
non poteva essere proposta; − a i sensi dell ’ art. 385, comma 2, cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1-bis
art. 495 c.p
art. 382 cod. proc. civ
− è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché l ’ opposizione agli atti esecutivi avanzata da Marco Diamanti e Franca Dottarelli era ab origine inammissibile per plurime ragioni , sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 cod.
art. 617 cod. proc. civ
− n ella fattispecie in esame, invece, gli opponenti hanno impiegato il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021
Cass. civ., Sez. 3, 03/09/2007, n. 18538
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30290/2022R.G. proposto da MARCO DIAMANTI E FRANCA DOTTARELLI, rappresentati e difes i dall ’ avv. Fabrizio De Lorenzo, con domicili o digital e fabriziodelorenzo@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMAS.C. , rappresentata e difesa dall’avv. G ianfilippo C au , con domicili o digital e gianfilippocau@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - e contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di RiscossioneS.p.A.) , rappresentata e difesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliodigitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 10013 del 22/6/2022del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/7/2024 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI; lette le memorie delle parti; RILEVATO CHE : −nell’espropriazione immobiliare promossa innanzi al Tribunale di Roma da Banca di Credito Cooperativo di Roma, con l’intervento della medesima banca e di Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di Marco Diamanti e Franca Dottarelli, gli esecutati venivano ammessi alla conversione del pignoramento con rateizzazione dei pagamenti; −i n vista dell ’ udienza del 25/7/2018, fissata per la verifica dei versamenti e la redazione di un primo progetto di distribuzione, gli stessi esecutati avanzavano, in data 22/5/2018, istanza al giudice dell’esecuzione affinché dichiarasse la sopravvenuta caducazione del decreto ingiuntivo azionato con l’intervento (quale conseguenza del parziale accoglimento dell’opposizione promossa); in seguito, nel corso dell’udienza predetta, contestavano il credito di Agenzia delle Entrate –Riscossione;

−i n esito all’udienza del 25/7/2018 il giudice dell’ esecuzione così disponeva: «…vista la documentazione versata dal Custode, attestante la regolarità dei pagamenti effettuati dal debitore; preso atto della precisazione dei crediti depositata da Ag. delle Entrate Serv. Riscoss.; ribadito che la determinazione della somma da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice opera ai sensi dell’art. 495 c.p.c., comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate e da anticipare e non deve tenere conto dell’esistenza o dell’ammontare dei singoli crediti, indipendentemente dalle contestazioni circa la sussistenza e l’ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione (ex plurimisCass. civ., Sez. 3, 03/09/2007, n. 18538;

CC sez. III n. 4046); evidenziato che il Custode, nel redigere la nuova bozza del progetto di distribuzione parziale da effettuarsi sull’importo ad oggi versati dal Diamanti nell’ambito della conversione, e pari ad euro 57.600,31, non dovrà tenere conto dell’intervento sopra richiamato, dovrà di contro tenere conto della precisazione dei crediti effettuata dall’Agenzia delle Entrate e in atti depositata, non dovrà distinguere tra i crediti privilegiati o meno, bensì esclusivamente dell’ammontare del credito come precisato; visto l’art. 495 c.p.c.,

P.Q.M.

Onera il Custode a depositare nuova bozza del progetto di distribuzione parziale che tenga conto nelle indicazioni di cui alla parte motiva, entro il 3.9.2018, riservando all’esito l’assegnazione parziale in favore dei soggetti legittimati»; −c on ricorso in data 12/9/2018 Marco Diamanti e Franca Dottarelli proponevano opposizione avverso quest’ultimo provvedimento, asserendo che il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto in considerazione le contestazioni svolte con l’istanza del 22/5/2018 e all’udienza del 25/7/2018; −i l giudice dell’ esecuzione, con ordinanza del 14/8/2019 , respingeva l’istanza di sospensione e fissava il termine per l’introduzione del giudizio di merito;

−i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10013 del 22/6/2022, respingeva l’opposizione; −a vverso tale decisione, Marco Diamanti e Franca Dottarelli proponevano ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; −resistevano con distinti controricorsi la Banca di Credito Cooperativo di Roma e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione; −sia Diamanti e Dottarelli , sia Banca di Credito Cooperativo di Roma depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ.; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 1 / 7 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHE :

− è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché l ’ opposizione agli atti esecutivi avanzata da Marco Diamanti e Franca Dottarelli era ab origine inammissibile per plurime ragioni , sicché la pronuncia impugnata dev’essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 cod. proc. civ.; − i nfatti, come statuito da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14282 del 05/05/2022, Rv. 664846-01, «Possono costituire oggetto dell’opposizione exart. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi e, cioè, gli atti di parte di pro- mozione dell’esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giu- dice dell’esecuzione volti all’instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di auto- noma rilevanza come momento dell’azione esecutiva e tesi alla mera dire- zione del processo o all’interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti -e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti.»;

− n ella fattispecie in esame, invece, gli opponenti hanno impiegato il rimedio ex art. 617 cod. proc. civ. rispetto ad un atto meramente interlo- cutorio del giudice dell’esecuzione, col quale si davano indicazioni all’ausi- liario per la predisposizione di una bozza di progetto di riparto, destinata ad essere esaminata successivamente; èinfatti sufficiente la lettura dell ’ ordi- nanza opposta per avvedersi che il giudice non dirime le questioni poste dagli odierni ricorrenti (come avviene nell’opposizione distributiva, peraltro proponibile solo dopo che il progetto è stato formato e sottoposto alle parti), ma si limita a impartire istruzioni al proprio ausiliario;

− costituisce ulteriore ragione di originaria inammissibilità della causa la tardiva introduzione dell’opposizione de qua, assoggettata al termine de- cadenziale exart. 617 cod. proc. civ., la cui violazione «può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d’ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l ’ azione non poteva proporsi.» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8501 del 25/03/2021, Rv. 660855-01); − difatti, n el caso in esame, gli odierni ricorrenti hanno reagito avverso l’ordinanza del 25/7/2018 soltanto il 12/9/2018, ben oltre il termine deca- denziale prescritto(che non soggiace a sospensione “feriale”, trattandosi di opposizione esecutiva); − i n conclusione, come già anticipato e per le ragioni suesposte, la sen- tenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 cod. proc. civ. perché l’opposizione exart. 617 cod. proc. civ. non poteva essere proposta; − a i sensi dell ’ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si prov- vede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Roma, sulle spese del giudizio di merito, in considerazione dell’inammissibilità del rime- dio impiegato dagli odierni ricorrenti e configurandosi quindi una loro (soli- dale) soccombenza, benché in rito ed ufficiosamente rilevata, sulla loro do- manda;

− a lla decisione consegue, altresì, la condanna dei ricorrent i, in solido tra loro,alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di cia- scuno dei controricorrenti, le quali sono liquidate, secondo i parametri nor- mativi, nella misura indicata nel dispositivo; − v a dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentied al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a Banca di Credito Cooperativo di Roma le spese del grado di merito, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese del grado di merito, liquidate in Euro 1.900,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere a Banca di Credito Cooperativo di Roma le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor- renti ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per i