Italian Court dismisses sale and leaseback nullity claim due to lack of evidence for usury or guarantee function.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal challenging a sale and leaseback transaction between Colliva Edilizia and Intesa Sanpaolo. While the lower court found the deal potentially usurious based on debt indicators and price discrepancies, the Supreme Court held that the second-instance judge properly exercised their discretion in evaluating these facts. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to prove the specific legal requirements for declaring the contract void under Italian civil law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2729, 2744 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation reviews only the application of law and the reasoning of the lower court, not the factual reconstruction or the specific indicators used to assess the guarantee function of a sale and leaseback.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28705/2022R.G. proposto da: INTESA SANPAOLO PROVIS s.p.a., in persona del procuratore dr. Mario Galarducci, rappresentata – in forza di procura speciale del 28/11/2018 - da Intrum Ita ly s.p.a., elettivamente domiciliat a in Roma, via A. Bregno n. 45 , presso lo studio dell' A vv. ALDO FONTANELLI (C.F. FNTLDA 46R02H224F) , che la rappresenta e difende unitamente agli Avv. VINCENZO BERGAMASCO (C.F. BRGVCN49L28F205H) e FABIO FUGAZZA (C.F. FGZFBA60L12F205R) per procura speciale allegata al ricorso per cassazione; - ricorrent e - contro FALLIMENTO COLLIVA EDILIZIA s.n.c., in persona del curatore dr. Cesare Pini, domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall'Avv.
MARIA PIA AMODEO (C.F. MDAMRP65D53E463S), che lorappresenta e difende per procura speciale allegata al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 449 /202 2 , depositata il 29/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal dott. LUIGI LA BATTAGLIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con contratto di compravendita del 30/03/2009, Colliva Edilizia s.n.c. (d’ora in poi, semplicemente “Colliva”) alienò un terreno con sovrastante capannone in corso di costruzionea Leasint la quale , con diverso contratto stipulato in pari data, si impegn ò a concedere in godimento alla stessa Colliva, per ventuno mesi, il medesimo cespite, una volta completata la costruzione dell’edificio.
Una volta fallita, Colliva propose domanda volta all’accertamento della nullità dell’operazione negoziale di sale and lease back, che venne accolta dal Tribunale di La Spezia sul presupposto della ricorrenza degli indici sintomatici della funzione di garanzia della vendita (e della conseguente violazione del divieto del patto commissorio), e precisamente della preesistente condizione di debito della vendit rice /utilizzatr ic e nei confronti di istituti di credito appartenenti al medesimo gruppo bancario del compratore/concedente; della difficoltà economica del primo; della sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo versato(essendo stata immediatamente detratta, dal prezzo versato alla venditrice/utilizzatrice, la prima maxi-rata pari ad € 612.447,65).
La Corte d’Appello di Genova confermò la sentenza di primo grado, essendo emerso: che Colliva era debitrice per € 300.000,00 verso Intesa Sanpaolo e aveva ottenuto un finanziamento da Mediocredito, e che parte del ricavato dalla vendita del fondo era stata utilizzata per ridurre tali esposizioni debitorie; che l’indebitamento complessivo della società era aumentato tra il 2006 e il 2008 (come poteva evincersi dalle relazioni allegate ai bilanci); che l’entità della maxi-rata aveva, di fatto, decurtato il prezzo d’acquisto degli immobili di quasi il 50%, non potendosi riconoscere un effetto riequilibratore alla clausola che imponevadi riversare all’utilizzatore l’importo della vendita o ricollocazione del bene restituito al concedente a seguito della risoluzione del contratto, poiché non corredata da un meccanismo idoneo a condurre alla stima del bene in maniera obiettiva.
Haproposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, Intesa Sanpaolo Provis s.p.a. (avente causa di MediocreditoItaliano s.p.a., già Leasint s.p.a.). Ha depositato controricorso (nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.e nota-spese) la curatela fallimentare di Colliva Edilizia s.n.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Con i prim i due motivi di ricorso , la ricorrente ded uc e la violazione degli artt. 112; 113, comma 1; 132, comma 2, n. 5, c.p.c., rispettivamente in relazione al n. 3 e al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte d’ A ppello di Genova avrebbe arbitrariamente circoscritto la domanda di accertamento della nullità al solo contratto di compravendita, e non all’intera operazione negoziale di sale and lease back. I motivi (che possono esaminarsi congiuntamente, attesane l’evidente connessione)sono infondat i . Premesso che la violazione dell’art. 112 c.p.c.
è spendibile, in sede di ricorso per cassazione, unicamente in rapporto all’art. 360, n. 4, c.p.c.( v. Cass., n. 29952/2022; Cass., n. 6150/2021) , nel caso di specie non si ravvisa alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che, dopo aver individuato (a pag. 7 della sentenza impugnata) l’oggetto del processo nella “declaratoria di nullità dell’atto di compravendita immobiliare 30 marzo 2009” ( dunque, in modo corrispondente al petitum dedotto in giudizio, come affermato dalla stessa ricorrente a pag. 11 del ricorso per cassazione), la corte d’appello ha svolto le proprie argomentazioni sul presupposto del collegamento di tale contratto con quello di locazione finanziaria contestualmente concluso dalle parti, prendendo , quindi, in considerazione la complessiva operazione negoziale e partitamente soffermandosi sugli “indici sintomatici” di illiceità della causa (non già della compravendita isolatamente considerata, bensì) del sale and lease backnel suo complesso. 3.Il terzo motivo di ricorso è incentrato sulla violazione degli artt. 2729, 2744 e 132, comma 2, n. 4, nella quale il giudice di secondo grado sarebbe incorso per avere “erroneamente applicato i criteri in base ai quali, secondo la consolidata giurisprudenza di codesto Supremo Collegio, va accertata la ricorrenza di una fattispecie elusiva del divieto di patto commissorio(..)” (pag. 15 del ricorso per cassazione).
Il motivo è inammissibile, mirando in realtà a contrapporre una diversa valutazione del compendio “indiziario” utilizzato dalla corte d’appello per giungere alle proprie conclusioni. Con riguardo, in particolare, alla violazione della norma codicistica dettata in tema di presunzioni, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma” (Cass., n. 9054/2022).
Nella specie, con motivazione adeguata, i giudici di secondo grado ha nno dato conto della coesistenza degli indici sintomatici dell’illiceità del contratto (coesistenza, peraltro, neppure i ndispensabile: Cass., n. 16367/2023), così esercitando il proprio tipico e insindacabilepotere di valutazione del merito della fattispecie.
4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del Fallimento controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 12.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrenteFallimento. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, del contributo unificato relativo al ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ov