Ordinanza — n. 26334/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn termini logici, in quanto attiene alla sussistenza dell’illecito, va preliminarmente esaminato l’unico motivo del ricorso incidentale. 1.1 Il motivo è rubricato come denunciante omesso esame di fatto decisivo e discusso. L’articolo del settimanale telematico si era riferito a un tale Rino Guerra, e non a Guglielmo Guerra: ciò era stato “discusso e segnalato”dagli attuali ricorrenti nella comparsa di risposta di primo grado, nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.3 c.p.c., nella comparsaconclusionale di primo grado e nella relativa replica ; era stato poi riproposto, sempre dagli attuali ricorrenti, nella comparsa di costituzione in appello, e nelle successive conclusionale e replica del giudizio d’appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 26334/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Il giudice d’appello non avrebbe considerato tale “fatto decisivo” in quanto il reato di diffamazione riguarda una persona determinata; d’altronde nell’articolo telematico non si riscontravano “altri elementi identificativi”. 1.2 Il motivo è manifestamente fondato. Invero, il suddetto fatto era stato specificamente addotto dagli attuali ricorrenti in tutti i gradi, negli atti sopra indicati, ed era palesemente decisivo per la identificazione del soggetto che sarebbe stato diffamato; essendo stato appunto introdotto negli atti, devesi ritenere messo in discussione, e quindi idoneo a costituire la fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15026/2022 R.G. proposto da: GUERRA GUGLIELMO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SESTA MICHELE (SSTMHL50L22H294I) -ricorrente- contro TAZZIOLI ETTOREe TRMEDIA S.R.L., elettivamente domiciliati in ROMA , VIALE G. MAZZINI, 73, presso lo studio dell’avvocato DEL VECCHIO ARNALDO (DLVRLD71E09D086X) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PREVIDI CLAUDIO (PRVCLD56R12D599O) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3076/2021 depositata il 10/12/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8/7/2024 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI:
Rilevatoche: 15026 /20 2 2 Guglielmo Guerra, avvocato del foro di Rimini, conveniva davanti al Tribunale di Modena Ettore Tazzioli - direttore responsabile del giornale settimanale telematico “viaemilia.net” - e Teleinformazione Modenese S.r.l., poi divenuta Trmedia S.r.l., per ottenerne il risarcimento dei danni derivati dalladiffamazione che gli avrebbe arr e c ato un articolo pubblicato da tale testata settimanale telematica il 16 gennaio 2012, intitolato “Affari in odore di camorra, 28 arresti a Rimini: arrestate una sfilza di persone, tra cui imprenditori, avvocati, un ex carabiniere e un finanziere”, ove sirinveniva la seguente frase:
“altro nome noto finito in cella è quello di Rino Guerra, avvocato di Rimini”. Entrambi i convenuti si costituivano, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 1027/2018, rigettava la domanda, ritenendo che sussistesse verità putativa essendo stato diffuso il fatto sul telegiornale regionale della Rai. Il Guerra proponeva appello, cui resistevano le controparti, e che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 10 dicembre 2021, accoglieva, condannando solidalmente gli appellati a risarcire un danno non patrimoniale nella misura di euro 2000 oltre accessori e alle spese di lite dei due gradi.
Il Guerra ha presentato ricorso principale, composto di cinque motivi; le controparti si sono difese con un unico controricorso, includente anche ricorso incidentale basato su un unico motivo, da cui il Guerra si è difeso con controricorso. Sia il ricorrente principale, sia i ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.Considerato che:
1. In termini logici, in quanto attiene alla sussistenza dell’illecito, va preliminarmente esaminato l’unico motivo del ricorso incidentale. 1.1 Il motivo è rubricato come denunciante omesso esame di fatto decisivo e discusso. L’articolo del settimanale telematico si era riferito a un tale Rino Guerra, e non a Guglielmo Guerra: ciò era stato “discusso e segnalato”dagli attuali ricorrenti nella comparsa di risposta di primo grado, nella memoria di cui all’articolo 183, sesto comma, n.2 c.p.c., nella memoria ex articolo 183, sesto comma, n.3 c.p.c., nella comparsaconclusionale di primo grado e nella relativa replica ; era stato poi riproposto, sempre dagli attuali ricorrenti, nella comparsa di costituzione in appello, e nelle successive conclusionale e replica del giudizio d’appello.
Il giudice d’appello non avrebbe considerato tale “fatto decisivo” in quanto il reato di diffamazione riguarda una persona determinata; d’altronde nell’articolo telematico non si riscontravano “altri elementi identificativi”. 1.2 Il motivo è manifestamente fondato. Invero, il suddetto fatto era stato specificamente addotto dagli attuali ricorrenti in tutti i gradi, negli atti sopra indicati, ed era palesemente decisivo per la identificazione del soggetto che sarebbe stato diffamato; essendo stato appunto introdotto negli atti, devesi ritenere messo in discussione, e quindi idoneo a costituire la fattispecie dell’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Nonostante questo, il giudice d’appello non lo ha preso nella minima considerazione, pur giungendo a riformare la sentenza di primo grado nel senso della ricorrenza dell’illecito diffamatorio. 1.3 Ciò comporta, assorbendo il ricorso principale,la cassazione della sentenza impugnata, cui può far seguito, per l’agevole evidenza risolutiva appena rimarcata come propria dell’elemento fattuale non esaminato dalla corte territoriale, la decisione nel merito, nel senso del rigetto della domanda risarcitoria, dal momento che la mancata identificazione del soggetto che sarebbe stato vittima di diffamazione conduce, ictu oculi, a escludere che sia stata commessa alcuna diffamazione.
Invero, il nome “Rino” non può certo valere (ed è notorio) neppure come diminutivo del nome “Guglielmo”, per cui la condanna pronunciata dal giudice d’appello si trova priva di una elementare base fattuale -l’identificazione mediante la condotta che si adduce diffamatoria della persona che verrebbe appunto diffamata - , i l che ovviamente tutto il resto assorbe.
2. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto, venuto meno così ogni fondamento del ricorso principale,e, decidendo nel merito, va rigettata la domanda risarcitoria attorea. La soccombenza comporta la condanna del Guerra a rifondere a contropartele spese processuali dei due gradi di merito -che si liquidano per il primo grado in euro 11.810, oltre accessori di legge,e per il secondo grado nella misura di euro 8000, oltre accessori di legge - nonché le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, conseguentemente disattendendo quello principale, e decide ndo nel merito rigetta la domanda attorea , condannando l’attore Guglielmo Guerra a rifondere alla controparte le spese processuali dei due gradi di merito - che si liquidano per il primo grado in euro 11.810, oltre accessori di legge, e per il secondo grado nella misura di euro 8000, oltre accessori di legge - e le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in un totale di €2000, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente principale , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il rico