Cassation appeal dismissed as inadmissible due to double conformity rule excluding merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate court had issued a double conformity judgment, confirming the lower court's decision without new reasoning. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding defamation and self-defense, but the Court ruled that such arguments are barred when the appellate court merely reiterates the first-instance findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: When an appellate court issues a double conformity judgment, the cassation appeal is inadmissible unless the appellant demonstrates that the factual basis of the first-instance decision differs from that of the appellate decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21547/2022 R.G. proposto da : MANCINI MAURO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAGLIACCI ANTONIO (antonio.pagliacci@pecavvocatiap.it) -ricorrente- contro BRUTTI ETTORE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PALESTINI ADALBERTO (avv.alessandromariani@pec.it) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ASCOLI PICENO n. 56/2022 depositata il02/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2024 dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI. Svolgimento del processo 1. Mauro Mancini, con ricorso notificato il 2.9.2022, ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria chiedendo la riforma della sentenza n. 56/2022 emessa in data 2.2.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di giudice di appello, non notificata, deducendo il seguente ed unico motivo di impugnazione: “ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione, omessa e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in ragione dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. e dell’art. 2 e 21 Cost.” in relazione al fatto d’ingiuria lamentato da Brutti Ettore nei confronti di Mancini mauro, qui ricorrente;
2. L’intimato Ettore Brutti ha notificato e depositato controricorso, illustrato da memoria, contestando le censure contenute nel ricorso, deducendone l’inammissibilità, l’infondatezza e la temerarietà;
3. La sentenza impugnata, confermando la sentenza del giudice di pace, ha respinto l’appello avverso la sentenza del giudice di pace che ha condannato il ricorrente a risarcire il danno subito da Brutti Ettore per le ingiurie subite nel corso di alcune assemblee condominiali, ritenendo che le critiche all’operato dei quest’ultimo quale amministratore, contrariamente a quanto dedotto nel motivo di appello, avessero contenuto ingiurioso e “trasmodassero in offese che, nel caso di specie, vedono un soggetto accusato, sostanzialmente, di commettere sistematicamente degli illeciti e sin anche dei reati in danno dei condomini al fine di trarne vantaggi per sé”. Motivi della decisione 4. Con un unico articolato motivo la parte ricorrente, ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata, riproponendo questioni di merito già risolte in ordine alla non applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 51 c.p., con argomenti che tendono a indurre la Suprema Corte a effettuare una impropria rivalutazione dei fatti ormai cristallizzati nel giudizio merito.
5. Osserva preliminarmente questo Collegio che oggetto della lite non è la gestione del condominio da parte del Brutti, minuziosamente riportata nel ricorso, bensì il contenuto diffamatorio delle affermazioni rivolte all’amministratore dal condomino nel corso delle assemblee condominiali che i giudici di merito, con giudizio doppiamente conforme, hanno discrezionalmente ritenuto sconfinare dal diritto di critica, avendo il Mancini, delegato dalla moglie proprietaria a partecipare alle assemblee condominiali, pubblicamente indicato l’amministratore Brutti come un “manipolatore contabile, infedele e sistematico” nel contestare i rendiconti sottoposti ad approvazione assembleare.
6. Lasciando in disparte quanto già prima facie rileva bile in merito alla ridondan za del ricorso , non incentrato sull’analisi della decisione impugnata, ma sul merito della controversia, in via pregiudiziale va osservato che il motivo di ricorso si dimostra vieppiù inammissibile, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d.
“doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.doppia conforme , avuto riguardo alla regola di cui sopra. Sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere – nella specie non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860;
Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass.28/02/2023, n. 5947).
7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 a favore della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente alle spese, liquidate in € 1.200,00 , oltre € 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento all’ufficio di merito competente, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,