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Ordinanza — n. 26301/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26301/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26301/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ITTORIO – ORDINANZA – INOTTEMPERANZA – ESTINZIONE PROCESSO Ad.19/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13525/2022 R.G. proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO (GRCSVN54B15I266N), che l a rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro BELARDINELLI ANDREA, SIMONIAC VASILE, TORCIA GERARDO, STANISCIA ANGELO, STANISCIA NICOLA, PERENCIN FRANCESCO, CICCHETTI LEDA, BELARDINELLI TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S), che li rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti –controricorrenti – nonchécontro ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CRATILO di ATENE n. 31, presso lo studio dell ’ avvocato VIZZONE DOMENICO (VZZDNC69L27F839W),che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –controricorrente – R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore:

Regesto Legislator

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art. 91 cod. proc. civ, art. 331 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 26301/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO (GRCSVN54B15I266N), che l a rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro BELARDINELLI ANDREA, SIMONIAC VASILE, TORCIA GERARDO, STANISCIA ANGELO, STANISCIA NICOLA, PERENCIN FRANCESCO, CICCHETTI LEDA, BELARDINELLI TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S), che li rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti –controricorrenti – nonchécontro ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CRATILO di ATENE n. 31, presso lo studio dell ’ avvocato VIZZONE DOMENICO (VZZDNC69L27F839W),che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –controricorrente – R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore:

Parole chiave

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difetto formale di procedura integrazione insufficiente allegazioni insufficientemente motivate eccezioni processuali tardive tempestività dell'istanza di ricusazione opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 91 cod. proc. civ
civ., in relazione all’erroneità dell’ordine di integrazione del contraddittorio del Tribunale di Roma; iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod.
art. 331 cod. proc. civ
619403 - 01) sussiste litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive e, in ogni caso, l’ordine di integrazione del contraddittorio venne legittimamente impartito in appello dalla Corte territoriale, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ.
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Testo completo

ITTORIO – ORDINANZA – INOTTEMPERANZA – ESTINZIONE PROCESSO Ad.19/06/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13525/2022 R.G. proposto da : TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA alla via ACQUA DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO (GRCSVN54B15I266N), che l a rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –ricorrente – contro BELARDINELLI ANDREA, SIMONIAC VASILE, TORCIA GERARDO, STANISCIA ANGELO, STANISCIA NICOLA, PERENCIN FRANCESCO, CICCHETTI LEDA, BELARDINELLI TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA alla via CRESCENZIO n. 20, presso lo studio dell’avvocato STANISCIA NICOLA (STNNCL59R17H501S), che li rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti –controricorrenti – nonchécontro ALLIANZ S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via CRATILO di ATENE n. 31, presso lo studio dell ’ avvocato VIZZONE DOMENICO (VZZDNC69L27F839W),che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –controricorrente – R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore:

C. Valle nonchécontro S.R.L. MISORI, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via TUSCOLANA n. 1390, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO GIAMPAOLO (RGGGPL64M31H501F), che lo rappresenta e difende , con domicilio digitale come in atti –controricorrente – nonchécontro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., MAYUGA MILAGROS, INTESA SAN PAOLO S.P.A., DE SANTIS ANDREA, DE CONCILIIS SERAFINO ERNESTO, DE SANTIS ROBERTO –intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 1889/2022depositata il 22/03/2022 .

R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 19/06/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Rilevato che: Gina Tralicci propose un’opposizione all’esecuzione nei confronti della Appia Nuova Ceramiche S.p.a. al fine di sentire dichiarare la nullità del pignoramento immobiliare, da questa notificatole , per essere venuto meno il titolo esecutivo, costituito da un decreto ingiuntivo, poiché l’opposizione al monitorio, da ella stessa proposta, era stata accolta; nel giudizio di opposizione interven nero , a seguito dell’ordinanza, del Tribunale, di integrazione del contraddittorio, la MISORI S.r.l., già Appia Nuova Ceramiche, Ernesto De Conciliis, Roberto e Andrea De Santis e Milagros C.

Mayuga, con distinti atti con cui chiedevano il rigetto dell’opposizione; numerose altre parti, quali Unipol Assicurazioni S.p.a., Allianz S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a., Vasile Simoniac, Angelo e Nicola Staniscia; Gerardo Torcia, Leda Cicchetti, Andrea e Tiziana Belardinelli e Francesco Perencin, sebbene ritualmente citate in integrazione non si costituivano ed erano dichiaratecontumaci; il giudizio di opposizione, nel quale, a seguito della costituzione in giudizio della Appia Nuova Ceramiche S.p.a., che aveva dedotto di essere titolata a proseguire l’ esecuzione in forza di ulteriori decreti ingiuntivi e sentenze e aveva, altresì,evidenziato l’esistenza di ulteriori creditori procedenti titolati, si conclu s e con la sentenza del Tribunale di Roma che dichiarava che la detta società opposta non aveva diritto a procedere a esecuzione forzata in base al decreto ingiuntivo e con rigetto del la domanda della Tralicci volta alla dichiarazione l’illegittimità dell’interaprocedura esecutiva;

Gina Tralicci propose appello, notificando l ’ atto alla MISORI S.r.l., già Appia Nuova Ceramiche, nonché a Ernesto De Conciliis, Roberto e Andrea De Santis e Milagros C. Mayuga; R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle si costituiva in fase di impugnazione la sola MISORI S.r.l., che chiedeva in via preliminare pronuncia d’inammissibilità e comunque di rigetto dell’appello e, inoltre, evidenziava che doveva essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato al primo gradodel giudizio; il Collegio d’appello disponeva procedersi a integrazione del contraddittorio nei confronti di Unipol Assicurazioni S.p.a., Allianz S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a., Vasile Simoniac, Angelo e Nicola Staniscia, Gerardo Torcia, Leda Cicchetti, Andrea e Tiziana Belardinelli e Francesco Perencin;

Gina Tralicci notificava l’atto di integrazione nei confronti di Vasile Simoniac, Angelo e Nicola Staniscia, Gerardo Torcia, Leda Cicchetti, Andrea e Tiziana Belardinelli, Francesco Perencin e agli avvocatiCinzia Buraglia e (o) Nicola Staniscia, via PEC ; la Corte d ’ appello di Roma , con sentenza n. 1889 del 22/03/2022, dichiarava, all’esito, l’inammissibilità dell’appello per mancata rituale integrazione del contraddittorio, in quanto gli atti dovevano essere notificati personalmente e non agli av v ocat i Andrea Belardinelli, Cinzia B uraglia e Nicola Staniscia , che non avevanoassistito i già menzionati soggetti nelle fasi contenziose; ricorre avverso la sentenza d’appello, con tre motivi, la Tralicci; resistono, con separati controricorsi, MISORI S.r.l. e Allianz S.p.a. e depositano controricorso, in adesione al ricorso, Vasile Simoniac, Angelo e Nicola Staniscia,Gerardo Torcia, Leda Cicchetti, Andrea e Tiziana Belardinelli e Francesco Perencin; il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerataper inammissibilità e infondatezza manifesta del ricorso; la ricorrente ha chiesto la trattazione dinanzi al Collegio e, da ultimo, la trattazione in pubblica udienza; fissata l’adunanza camerale, il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;

R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle la ricorrente e Misori S.r.l. hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 19/06/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: Gina Tralicci propone i seguenti motivi d’impugnazione:

i) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 324 e 83 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e omesso esame ai sensi del n. 5, per avere i giudici di merito erroneamente interpretato le norme in tema di comunicazioni degli atti di integrazione del contraddittorio, per avere ella ritualmente notificato via posta elettronica certificata i detti atti; ii)violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 115, 116 e 615 cod. proc. civ. in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’erroneità dell’ordine di integrazione del contraddittorio del Tribunale di Roma; iii) violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in quanto la condanna alle spese era illegittima, non risultando ella integralmente soccombente in via pregiudiziale il Collegio esclude che sussistano i presupposti della particolare rilevanza della questione di diritto, per disporre la trattazione in pubblica udienza, in quanto le questioni proposte con il ricorso risultano già ampiamente trattate dalla giurisprudenza di questa Corte e comunque non involgono particolaridifficoltà d’interpretazione delle norme di legge; può, invero, fin d’ora anticiparsi la conclusione che la decisione della Corte d’appello è sostanzialmente corretta, poiché l ’ ordine di integrazione del contraddittorio risulta non essere stato ottemperato in grado di appello, in quanto l’avvocato Buraglia e l’avvocato Nicola Staniscia non risultavano avere collegamenti di sorta con i predetti Unipol Assicurazioni S.p.a., Allianz S.p.a., Intesa San Paolo S.p.a., Vasile Simoniac, Angelo e Nicola Staniscia, R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore:

C. Valle Gerardo Torcia, Leda Cicchetti, Andrea e Tiziana Belardinelli e Francesco Perencin e la notifica in integrazione doveva, peraltro, essere a questi effettuata personalmente, non potendo valere la nomina del legale in sede esecutiva anche nella fase di opposizione; il primo mezzo è infondato, non si è formato nessun giudicato processuale sulla ritualità notifica effettuata a i legal i nominat i per l’esecuzione e detta notifica via posta elettronica certificata neppure esimeva dalla notifica alla parte di persona se questa era stata contumace in primo grado; deve, invero, qualifica rsi insanabilmente viziata la notifica dell’atto di appello ad avvocato privo di rapporti con la parte dell’opposizione esecutiva (come nel caso, che qui ricorre, in cui il destinatario sia il difensore nel processo esecutivo che non si sia costituito nella causa di cognizione in cui si risolve l’opposizione)e, quindi,neppure suscettibile di rinnovazione (del resto, neppure mai richiestaa quanto consta dagli atti processuali); il secondo mezzo è infondato: per la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 11268 del 12/06/2020 Rv. 658143 – 01 ;

Cass. n . 18110 del 05/09/2011 Rv. 619403 - 01) sussiste litisconsorzio necessario nelle opposizioni esecutive e, in ogni caso, l’ordine di integrazione del contraddittorio venne legittimamente impartito in appello dalla Corte territoriale, ai sensi dell ’ art. 331 cod. proc. civ. per il litisconsorzio anche processuale venutosi a determinare in esito al primo grado: sicché ad esso andava assicurata ottemperanza ed esso doveva essere eseguito personalmente, e non ai difensori officiati per la fase esecutiva, ai soggetti del processo esecutivo, litisconsorti necessari pretermessi (sul punto, in generale, si veda Cass. n. 17416 del 23/07/2010 Rv. 614716 -01);

R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle infondato è pure il terzo motivo: la soccombenza va riferita all’esito della lite nel suo complesso e non ne è mai configurabile una reciproca, quando sull’unitaria originaria domanda vi è pronuncia sfavorevole, anche solo per ragioni di rito, al condannato al pagamento, come nel caso di specie (giurisprudenza costante: Cass. n. 15483 del 11/06/2008 Rv. 603368 -01); il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, conformemente all’originaria proposta di definizione accelerata di manifesta inammissibilità e infondatezza; le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente, nei confronti di entrambe le controparti che hanno assunto posizioni conflittualie non adesive, ossia la MISORI S.r.l. e Allianz S.p.a. ; e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia; nulla per le spese nei confronti dei controricorrenti adesivi Andrea e Tiziana Belardinelli, Vasile Simoniac, Gerardo Torcia, Angelo e Nicola Staniscia, Francesco Perencin, Leda Cicchetti, che hanno preso posizione a sostegno della ricorrente, ma non hanno contrastato direttamente le posizioni di Allianz e di Misori; poiché la pronuncia di rigetto dell ’ impugnazione è assolutamente conforme all’originaria proposta di definizione accelerata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, cod. proc. civ., la ricorrente deve essere ritenut a responsabile ai sensi dell ’ art. 96, commi 3 e 4, codice di rito, con liquidazione delle spese e delle ulteriori somme ai detti titoli come in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (dichiarato in euro cinquemila) e dell’attività processuale espletata (sull’applicabilità dell’art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ. si veda Sez.

U n. 10955 del 23/04/2024 Rv. 670894 -01); la decisione di rigetto del l ’ impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 R.g. n. 13525 del 2022 Ad. 19/06/2024; estensore: C. Valle del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento: - in favore dell e controricorrent i non adesive , delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2 . 800,00 in favore di Misori S.r.l. e in Euro 2.200,00 per Allianz S.p.a.per compensi, oltre, per ognuna di esse,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; - di Euro 3.500,00 in favore di ciascuna controricorrente , ai sensi dell’art.96, comma 3, cod. proc. civ.; - di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in forza dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 200 2, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a no