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Ordinanza — n. 26299/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim against ASL for interest delays based on prior binding judgment establishing commercial transaction status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26299/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the healthcare provider's appeal against the ASL Salerno regarding unpaid interest on medical services. The provider argued that a prior binding judgment between the same parties already established the relationship as a commercial transaction, making the lower court's refusal to apply the specific interest rate rate erroneous. The court ruled that the principle of res judicata from the earlier decision precluded the lower court from re-examining the legal qualification of the relationship, thereby validating the provider's claim for the delayed interest.

Regesto Legislator

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Art. 2909 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: A prior binding judgment between the same parties regarding the same legal relationship precludes re-examination of the qualification of that relationship in subsequent proceedings with different purposes.

Parole chiave

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res judicata external commercial transaction status healthcare provider claim interest rate delay binding precedent application tutela degli interessi commerciali conflitto di interessi interesse attuale e pratico

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
5.Con unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene l’erroneit̀ della sentenza della c orte d’appello per aver ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, quando invece:
D.lgs. n. 231/2002
di Salerno) al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importo– pari ad € 204.104,90 – maturato a titolo di interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per il ritardo (rispetto agli accordi intercorsi) con cui la P.A.
art. 2909 c.c
5.Con unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., 31/5/2019
Cass., 31/5/2019, con riferimento a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato tra le stesse odierne partidi giudizio per crediti derivanti da prestazioni sanitarie rese però negli anni 2005-2006, sulla base delle delibere di accreditamento nn.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 marzo 2024, n. 7834
altresì Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 marzo 2024, n. 7834; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 marzo 2024, n. 6758
7834; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 marzo 2024, n. 6758; Cass.
Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2609
6758; Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2609; Cass.
Cass. civ., Sez. lav., Ord., 23 novembre 2023, n. 32623
2609; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 23 novembre 2023, n. 32623).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1141/2023 R.G. proposto da : CASA DI CURA ANGRISANI SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato FRASSO ROMOLO ; -ricorrente- contro ASL SALERNO,in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., domiciliat a ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato TORTORA EMMA ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 780/2022depositata il 16/06/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dallaConsigliera ANTONELLA PELLECCHIA . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La s ociet ̀ Casa di Cura Angrisani S.r.l. , premessa la propria veste di soggetto provvisoriamente accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale ai sensi e per gli effetti delle delibere del Direttore Generale dell’A.S.L. SA 1, nn. 1526 e 1527 del 07.10.2002, conveniva in giudizio la A.S.L. Salerno 1 (oggi A.S.L. di Salerno) al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importo– pari ad € 204.104,90 – maturato a titolo di interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per il ritardo (rispetto agli accordi intercorsi) con cui la P.A. le ha pagato le prestazioni sanitarie da essa erogate nel periodo luglio 2003 - aprile 2004, a ristoro dei pregiudizi subiti per la prolungata mancata disponibilit̀ di liquidit ̀ , pur a fronte di prestazioni perfettamente e tempestivamente eseguite.

L’A.S.L. costituitasi ha eccepito la carenza di legittimazione attiva per parte del credito vantato nonch́ l’inapplicabilit ̀ al caso di specie del D.lgs. n. 231/2002 e del saggio di interessi ivi previsto. il Tribunale di Nocera inferiore con la sentenza n. 1087/2017 rigettava la domanda principale (volta al conseguimento degli interessi al saggio c.d. commerciale ex D.lgs. n. 231/2002) ritenendo la fattispecie non sussumibile nel concetto di transazione commerciale ex d.lgs. n. 231/2002.

2. La Corte d’ A ppello di Salerno, con la sentenza n. 780 del 16 febbraio 2022, rigettava l’appello. 3.Propone ricorso per cassazione la s ociet ̀ Casa di Cura Angrisani S.r.l., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria.

4. Resiste con controricorso l’ASL di Salerno.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.Con unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene l’erroneit̀ della sentenza della c orte d’appello per aver ritenuto infondata l’eccezione di giudicato esterno, quando invece:

i) l’assenza di un contratto scritto sarebbe ‘colmata’ dalle statuizioni, appunto passate in giudicato, della sentenza n. 2427/2016, resa inter partes, in quanto, il Tribunale di Salerno, nel pronunciarsi in fattispecie identica a quella per cui è causa, avrebbe qualificato il relativo rapporto come transazione commerciale e quindi affrontato e risolto anche la questione dell’esistenza del contratto; ii) la sentenza passata in giudicato, avrebbe “sviluppato un ben articolato e compiuto iter argomentativo” (cfr. p. 17 ricorso); iii) la diversità delle frazioni temporali oggetto dei due giudizi, non sarebbe ostativa agli effetti del giudicato, inerendo la sentenza n. 2427/2016 il medesimo rapporto di durata; iv) infine, l’ordinanza della Cassazione n. 14883/2019, sarebbe rilevante nel presente giudizio, in quanto ha accolto l’eccezione di giudicato, seppur riguardante una frazione temporale del rapporto antecedente rispetto a quella a cui si riferiva la sentenza n. 2427/2016. 6.Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto in un successivo giudizio che abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo ( v.

Cass., 31/5/2019, con riferimento a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato tra le stesse odierne partidi giudizio per crediti derivanti da prestazioni sanitarie rese però negli anni 2005-2006, sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002, che ha riconosciuto valore ed efficacia di giudicato esterno, vincolante per il giudizio, alla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di Salerno, recante declaratoria di attribuzione alla Casa di Cura Angrisani del diritto allapercezione degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione al ritardo con cui erano state remunerate le prestazioni rese in favore dell’Asl di Salerno, in ragione della sussunzione del rapporto inter partes nella nozione di transazione commerciale di cui al richiamato decreto legislativo.

Cfr. altresì Cass. civ., Sez. III, Ord., 22 marzo 2024, n. 7834; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 13 marzo 2024, n. 6758; Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2609; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 23 novembre 2023, n. 32623). Orbene, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di Salerno deve trovare applicazione anche nel caso in esame, in cui la pretesa dell’odierna ricorrente attiene al medesimo rapporto intercorso tra le parti e a crediti relativi a prestazioni sanitarie rese negli anni 2003-2004 sempre sulla base delle delibere di accreditamento nn. 1526 e 1527 del 7 ottobre 2002.

Non infatti potendo dubitarsi che l’affermazione contenuta ne lla sentenza n. 2427/2016 del Tribunale di Salerno - fondata o meno che sia- su cui si è formato giudicato circa l’applicabilit̀ degli interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 rilevi pienamente e spieghi effetti vincolantianche nel presente giudizio.

6. Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti del motivo consegue l’accoglimento ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsonei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, ne