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Ordinanza — n. 26292/2024 — snciv Generato dall'IA

Consumer status confirmed for osteopathy student; professional qualification requires actual exercise, not mere aspiration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26292/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court ruling that incorrectly classified a consumer as a professional. Stefania Vassallo, who enrolled in an osteopathy course without current professional activity, exercised her right of withdrawal after two years. The appellate court erroneously deemed her a professional based on her hypothetical future career goals, but the Supreme Court held that professional status requires concrete, actual exercise of a trade, not just an aspiration.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 206/2005; A person is a 'consumer' acting for purposes alien to their business, whereas a 'professional' must actually and concretely exercise a profession at the time of contract formation; mere aspiration to future professional activity does not suffice to exclude consumer protection.

Parole chiave

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Consumer Protection Code Consumer vs Professional Status Right of Withdrawal Actual Exercise of Profession Contractual Qualification Osteopathy Training Course Cassazione Rinvio sussidio per la frequentazione di corsi

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., Sez. III, Ord., 26 marzo 2024, n. 8120
, da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26 marzo 2024, n. 8120).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29063/2022 R.G. proposto da : VASSALLO STEFANIA, elettivamente domiciliata in Padova Piazzale Stazione, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO GIUSEPPE che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FISIOMEDIC ACADEMY SRLS,in persona del legale rappresentante p.t.),elettivamente domiciliata in DESIO VIA SERAO, 14, presso lo studio dell’avvocato CANTU' ADRIANO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di MONZA n. 1017/2022 depositata il05/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Il presente giudizio trae origine nel 2017 allorquando la signora Stefania Vassallo sottoscriveva online un contratto a distanza con la società Fisiomedic Academy Srls impegnandosi a partecipare a un corso di formazione triennale in osteopatia, pattuendo per ciascuno dei tre anni di durata il corrispettivo di € 2.860,00 (Iva compresa), con facolt̀ di recesso - dopo il primo anno - da esercitarsi mediante comunicazione via mail alla societ ̀ almeno sessanta giorni prima della data di avvio della successiva annualit̀ .

Nel corso del 2018, Stefania Vassallo partecipava ai soli primi due incontri formativi (cosiddetti "moduli") rinunciando, per sopravvenuti impegni personali, agli altri tre del primo anno al termine del quale decideva di abbandonare il corso. Esercitava quindi, con mail del 14.01.2019, il diritto di recesso, del quale la società Fisiomedic Academy Srl eccepiva la tardivit̀ chiedendo conseguentemente il pagamento del corrispettivo di € 2.860,00, dovuto per il secondo anno, in quanto iscritta automaticamente allo stesso. Non avendo la Vassallo accolta tale richiesta, la società Fisiomedic Academy Srls conveniva la medesima innanzi al Giudice di Pace di Monza, per ivi sentirla condanna re al pagamento di € 2.860,00,oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Il Giudice di Pace di Monza, qualificata la Vassallo come "consumatore", dichiarava la propria incompetenza per territorio rimettendo le parti avanti all’ Ufficio del Giudice di Pace di Padova, competente per territorio. 2.La decisione veniva impugnata avanti il Tribunale di Monza dalla società Fisiomedic Academy Srls , che ne chiedeva la riforma, ritenendo che il contratto non ricadesse nell'ambito della disciplina normativa del Codice del Consumo mentre, nel merito, contestava la tardivit̀ del recesso operato dalla corsista con conseguente condanna della medesima al pagamento della quota dovuta per l'iscrizione al secondo anno. 2.1.

Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 1017 del 5 maggio 2022, in accoglimento dell’appello ha afferma t o che il Giudice di Pace di Monza ha erroneamente declinato la propria competenza territoriale sul presupposto che la convenuta Stefania Vassallo dovesse considerarsi "consumatrice" laddove, invece, la si sarebbe dovuta qualificare, nella circostanza, come "professionista".

3. Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la Vassallo p ropone ora ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria. 3.1. Resiste con controricorso la società Fisiomedic Academy Srls . L’atto dalla medesima depositato e denominato “Memoria ex art.378 c.p.c.” non è invero tale, difettandone i requisiti di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Censura la sentenza di primo grado perché frutto di un’erronea interpretazione della nozione di ‘consumatore’ come delineata dalla giurisprudenza di legittimità, avendo il giudice del gravame affermato che la persona che conclude un contratto di consumo nella prospettiva di intraprendere una futura attività, lo fa come ‘professionista’; quando invece per agire con tale qualit̀, in base a detta giurisprudenza, occorrerebbe che la circostanza fosse connotata da concretezza.

Nel caso, essendosi la Vassallo iscritta al corso di osteopata nella prospettiva di una futura attività lavorativa, che era però solo ipotetica, la stessa sarebbe intervenuta nel negozio con la Fisiomedic Academy in qualit̀ di ‘consumatore’. 4.1. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Viene in rilievo la nozione di consumatore fornita dall’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”). La norma definisce il ‘consumatore’ come la persona fisica che agisce, in un rapporto negoziale, per scopi estranei all’attivit̀ imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta.

E’ invece ‘professionista’ chi, al momento della stipula di un contratto di consumo, esercita in modo attuale e concreto la professione e agisce per finalità alla medesima inerenti, non essendo al riguardo viceversa sufficiente la mera aspirazione a divenire tale in futuro (cfr. , da ultimo, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26 marzo 2024, n. 8120). Professionista è chi al momento della stipula del contratto esercita la professione ed agisce per finalità a questa inerenti. Non si può ritenere professionista, e dunque non consumatore, professionista ancora non sia ma semplicemente aspiri ad esercitare in futuro una professione.

Nel caso in esame, è incontroverso che al momento della sottoscrizione del contratto con la Fisiomedic Academy la Vassallo non svolgesse alcuna attività imprenditoriale, commerciale o professionale. Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio là dove a posto a fondamento della decisione “la prospettiva, ammessa dalla stessa Vassallo, di intraprendere futura attività lavorativa connessa al contratto di fornitura di servizi resi dalla Fisiomedic”, erroneamente affermando risultare a tale stregua “evidente la funzionalizzazione del contratto all’esercizio di attivit̀ imprenditoriale o professionale” (v. p. 6, sentenza impugnata n. 1017/2022).

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che al momento della sua iscrizione al corso di osteopata l’odierna ricorrente non svolgesse alcuna attività professionale, sicché erroneamente è stata dal giudice del gravame qualificata come “professionista” ai fini considerati. Né a conclusioni diverse può giungersi per il fatto che la ricorrente fosse laureata in scienze e tecniche dello sport (v. p. 6, sentenza impugnata n. 1017/2022), tale circostanza semmai conferma ndo l’insussistenza di un suo attuale e concreto esercizio di un’attivit̀ professionale, commerciale, imprenditoriale al momento della stipulazione del contratto in argomento.

5. Dell'impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Monza , che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso . Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Monza,in diversa composizione. Così deciso