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Ordinanza — n. 26250/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal but allows incidental appeal regarding civil liability for defamation after death.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26250/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the main appeal by Sandoni and Gelsomini while allowing the incidental appeal filed by Arienti and Astrologo. The appellants argued that the lower court erred in civil liability findings following the annulment of a criminal acquittal, but the court rejected this, noting the death of the victim barred further criminal prosecution against her. Consequently, the court ruled that the incidental appeal required factual re-examination, ordering the case to be remanded to the appellate court for a new decision on civil damages.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: When a criminal acquittal is annulled for civil effects after the victim's death, the appellate court must reassess civil liability; if the incidental appeal raises new factual issues, the judgment is quashed with remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil liability after death annulment of criminal acquittal incidental appeal admissibility defamation civil damages remand for factual review responsabilità degli eredi legittimazione attiva degli eredi rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
art. 390 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., n. 1416 del 20/07/2016
Cass. n. 18402 del 12/07/2018
1416 del 20/07/2016 e Cass. n. 18402 del 12/07/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.980/2021 R.G. proposto da : SANDONI PAOLA, GELSOMINI ALESSANDRA, domiciliate ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dagli avvocati UGOLINI CARLO (GLNCRL52B22A944T), MORONI ANDREA (MRNNDR81D21I608H), domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti- contro ARIENTI ANNA MARIA, ASTROLOGO CARLO MARIA, elettivamente domiciliatiin ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato FERRARI AUGUSTO (FRRGST54S16D150Z), domiciliazione telematica come in atti -controricorrenti ricorrentiincidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1733/2020 depositata il22/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Ernesta Pilati, insieme alla figlia Paola Sandoni ed alla nipote Alessandra Gelsomini, con una serie di atti redatti dalle ultime due e sottoscritte dalla Pilati, ha incolpato Annamaria Arienti e Carlo Maria Astrologo di aver commesso una serie di reati in danno della stessa Ernesta Pilati. Per tali denunce è scaturito a carico della Pilati, della Sandoni e della Gelsomini un procedimento penale per calunnia nel quale, in secondo grado, le imputate sono state assolte per non aver commesso il fatto.

Questa sentenza di assoluzione è stata però impugnata ai soli effetti civili da Anna Maria Arienti e da Carlo Maria Astrologo e la Corte di Cassazione, ai soli effetti civili, l’ha annullata con rinvio. Prima che intervenisse tale decisione è deceduta Ernesta Pilati, e dunque il procedimento è stato riassunto davanti alla Corte d'appello di Bologna nei confronti soltanto di Paola Sandoni e di Alessandra Gelsomini: i giudici del rinvio, preso atto della decisione della Corte di Cassazione, hanno condannato dunque Paola Sandoni ed Alessandra Gelsomini, quali eredi della Pilati, al risarcimento dei danni nei confronti di Annamaria Arienti e di Carlo Maria Astrologo, escludendo però una responsabilità personale delle due convenute.

La decisione viene ora impugnata per Cassazione da Paola Sandoni e Alessandra Gelsomini con tre motivi di ricorso, nonché da Carlo Maria Astrologo e Annamaria Arienti con ricorso incidentale contenente quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione. 2.- I giudici di appello del giudizio di rinvio erano chiamati a valutare i fatti secondo i criteri dell’illecito civile, dopo che l'assoluzione in sede penale era stata annullata ai soli effetti civili. Hanno dunque rivalutato il fatto da un punto di vista civilistico ed hanno ravvisato nelle condotte di Ernesta Pilati l'illecito di calunnia, o, comunque, un illecito civile consistente nella colposa attribuzione di fatti di reato ai due antagonisti.

Hanno tuttavia escluso che le due convenute (Sandoni e Gelsomini) rimaste in giudizio dopo la morte di Pilati avessero una responsabilità in proprio, ossia potessero rispondere per condotte proprie di quella calunnia: piuttosto essa era riferibile alla sola Pilati, che aveva firmato l’atto, mentre le altre due rispondevano civilmente in quanto eredi, o meglio ne rispondeva la sola Gelsomini. Questa ratioè impugnata con tre motivi di ricorso. 3.- Il primo motivo prospetta violazione dell'articolo 112 codice di procedura civile e dunque mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

Le ricorrenti osservano che erroneamente Paola Sandoni è stata ritenuta erede di Ernesta Pilati e condannata in quanto tale sia alla sorte che alle spese di lite, mentre è pacifico che ad essere erede doveva ritenersi la sola Alessandra Gelsomini. Secondo le ricorrenti si tratterebbe di un errore non materiale, ma di decisione vera e propria, che ha comportato dunque una statuizione a carico della Sandoni, che invece non avrebbe dovuto esserci, poiché presuppone una qualità soggettiva che quest'ultima non rivestiva. Le stesse ricorrenti ammettono tuttavia di aver proposto nel frattempo anche l'istanza di correzione materiale.

Le ricorrenti hanno rinunciato in memoria al primo motivo, preso atto dell’intervenuta correzione della sentenza impugnata a seguito di procedimento ex art. 287 e ss. c.p.c.. Tale rinuncia, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza di tale censura, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione delle ricorrenti o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà di impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. dettata per la rinuncia al ricorso (Cass., ord.,n. 414 del 13 /01/2021). s 3.1.- Con il secondo motivo si prospetta nuovamente violazione dell'articolo 112 codice di procedura civile ed in particolare l'omessa pronuncia su una specifica eccezione.

Le ricorrenti osservano che il giudice del rinvio ha ritenuto responsabile del danno, e dunque autrice della calunnia, la sola Ernesta Pilati, la quale, come si è detto, era deceduta nelle more del ricorso per Cassazione precedente, mentre ha escluso una responsabilità della Gelsomini e della Sandoni, in proprio, ossia per condotte personali. Ciò comporta la conseguenza che la pretesa di risarcimento può essere avanzata nei confronti della Gelsomini non in quanto responsabile in proprio, ma solo quale erede della Pilati. E tuttavia ciò presuppone che Annamaria Arienti, calunniata insieme a Carlo Maria Astrologo, abbia a suo tempo proposto domanda di risarcimento nei confronti della Pilati.

Invece, la Arienti non si è mai costituita parte civile nel procedimento penale nei confronti della predetta Pilati, con la conseguenza che, non essendoci una domanda di risarcimento nei confronti di quest'ultima, non può aversi condanna al risarcimento neanche nei confronti della erede. In conclusione: la condanna della Gelsomini quale erede della Pilati è stata pronunciata dalla Corte d'appello in assenza di una domanda di richiesta di risarcimento nei confronti della dante causa. Né la Gelsomini poteva rispondere in proprio in quanto la Corte d'appello ha escluso una responsabilità diretta di costei ritenendola responsabile soltanto in quanto erede della Pilati.

Su questo punto verte tuttavia il terzo motivo del ricorso incidentale di Carlo Maria Astrologo e di Annamaria Arienti, che denunciano “disapplicazione della sentenza di Cassazione, violazione dell’intangibilità della medesima e omissione di qualunque motivazione per tentare di legittimare questo discostamento” nel punto in cui la Corte d'appello avrebbe apoditticamente, senza alcuna motivazione, a pagina 11, ritenuto che non vi fossero prove per assumere come responsabili Paola Sandoni e Alessandra Gelsomini in proprio, ossia per condotte dirette, quanto piuttosto che costoro fossero responsabili in quanto aventi causa dell’autrice della calunnia.

I ricorrenti incidentali fanno presente come, invece, la Corte di Cassazione aveva annullato l'assoluzione delle due predette proprio ritenendo che vi fossero prove significative di un diretto coinvolgimento di entrambe: dichiarazioni sostanzialmente confessorie, rese dalle imputate e acquisite al giudizio, che dovevano ritenersi altresì coerenti ed univoche. Dunque, l'esame del secondo motivo del ricorso principale è strettamente connesso con l'esame del terzo motivo del ricorso incidentale poiché entrambi pongono la medesima questione: vale a dire se la Sandoni e la Gelsomino possano ritenersi responsabili per condotte proprie, anziché solamente quali eredi della Pilati, o comunque la sola Gelsomino quale erede di quest'ultima.

Ciò detto, il terzo motivo del ricorso incidentale deve ritenersi fondato e dunque di conseguenza deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso principale. Infatti, la Corte di Cassazione nella precedente decisione (n. 12546/ 2016), ha annullato l'assoluzione della Sandoni e della Gelsomini ritenendo erronea la valutazione dei giudici di merito circa la mancanza di prove a loro carico e facendo presente come invece esistevano agli atti delle dichiarazioni confessorie che andavano in senso contrario. La stessa sentenza di rinvio ne prende atto nel momento in cui riporta il contenuto della sentenza di annullamento a pagina 5.

Tuttavia, pur essendo chiamato il giudice di rinvio a tener conto di quelle prove, ossia delle dichiarazioni confessorie, in realtà non ne fa alcuna menzione, e dimostra, al contrario di quanto indicato dalla Corte di Cassazione, di non aver dato a quegli elementi alcun motivato rilievo: si limita ad escludere apoditticamente l'esistenza di prove dalle quali ricavare una responsabilità diretta della Sandoni e della Gelsomini, ma ciò fa senza, per l'appunto, dare conto del perché di tale conclusione. 3.2.-Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta violazione degli articoli 523 e 82 del codice di procedura penale.

Secondo le ricorrenti principali le parti civili nel ricorso per Cassazione precedente hanno chiesto l'annullamento della sentenza di assoluzione nei confronti di Sandoni e Gelsomini mentre si sono limitate a chiedere la dichiarazione di estinzione del reato per morte dell'imputata nei confronti di Pilati. Secondo le ricorrenti, le parti civili avrebbero dovuto chiedere anche nei confronti della Pilati l'annullamento dell'assoluzione, ma, avendo invece chiesto una dichiarazione di non doversi procedere, è come se avessero rinunciato nei confronti della Pilati alla costituzione di parte civile e dunque non potevano più coltivare la domanda di risarcimento in sede di rinvio.

Il motivo è infondato. Il fatto di aver chiesto la dichiarazione di non doversi procedere non significa aver rinunciato implicitamente alla costituzione di parte civile, sia in quanto quella richiesta era obbligata dalla morte dell'imputato, non potendosi chiedere l'annullamento della sua assoluzione, sia in quanto questa richiesta attiene esclusivamente alle statuizioni penali e non a quelle civili, che, invece, la morte dell'imputato non è di ostacolo a che vengano assunte nel giudizio di rinvio. 3.3.- Quanto ai rimanenti motivi del ricorso incidentale, il primo eccepisce la nullità della notifica del ricorso per cassazione notificato al precedente anziché al nuovo difensore: ma la censura è infondata in quanto la notifica è avvenuta al domicilio indicato nella sentenza impugnata; mentre, a dimostrazione del contrario, si invoca quanto emerge dal procedimento di correzione materiale, che comunque non viene nel ricorso neanche testualmente riportato e , comunque, il che è assorbente sul punto, l’eventuale nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte intimata, come avvenuto nella specie, anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità(Cass., sez. un., n. 1416 del 20/07/2016 e Cass. n. 18402 del 12/07/2018).

Il secondo motivo assume un assoluto difetto di interesse ad agire da parte della Sandoni, che, non condannata ad alcunché, non sarebbe soccombente:motivo che non tiene conto della circostanza chela Sandoni è stata condannata dalla Corte di merito, in quanto erede ed è di questo che si duole; tale statuizione è stata poi emendata solo in sede di correzione di errore materiale, sicché la posizione processuale della Sandoni era strettamente dipendente alle censure di cui al primo motivo del ricorso principale, per il quale è stata formalmente espressa rinuncia da parte delle ricorrenti principali, proprio per l’intervenuta correzione dell’errore materiale.

Il quarto motivo attiene invece alla incompleta decisione sulle spese da parte del giudice di rinvio, che avrebbe omesso di liquidare, al pari delle spese di cui al capo B) della sentenza impugnata, alcuni compensi dovuti all’avv. Vettori, difensore del ricorrente incidentaledinanzi al Tribunale di Firenze. Il motivo è assorbito in quanto, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, il regolamento delle spese è nuovamente rimesso al giudice di merito. Va dunque accolto il ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale, e, poiché il ricorso incidentale richiede accertamenti in fatto, la decisione va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale,