Cassation appeal dismissed as withdrawn due to a global settlement agreement reached between the parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal dismissed because the appellant formally renounced the lawsuit after a global settlement agreement was finalized between the parties. The appellant's lawyer declared the withdrawal, which was accepted by the respondent with compensation for related costs, leading to the extinction of the proceedings. Consequently, the court ruled that no further contribution unificato payment was required since the decision was not a rejection but a withdrawal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party renounces a cassation appeal following a settlement, the proceedings are extinguished and the party is not liable for the additional contribution unificato.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22450/2021 R.G. proposto da: AGECO SUD S.R.L., rappresentatae difesa dagli avvocati ROMANO GIUSEPPE (RMNGPP75M10L418Q) e VACCARO CARMELO (VCCCML72L16G942T), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dai difensori -ricorrente- contro AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato BALOSSI GIORDANO (BLSGDN69M09F133X), domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 97/2021depositata il 02/02/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. R.G. 22450/2021 Cron. Rep. C.C. 18/6/2024 C.C. 14/4/2022 ESTINZIONE PER RINUNCIA. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che con ricorso ai sensi dell’art. 702 - bis cod. proc. civ. la Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a. e la Sardaleasing s.p.a. convennero in giudizio la Ageco Sud s.r.l., davanti al Tribunale di Salerno, chiedendo che, previo accertamento dell’occupazione senza titolo, da parte della convenuta, di un complesso immobiliare oggetto di un precedente contratto di leasing, la stessa fosse condannata al rilascio di quel bene; che si costituì in giudizio la società convenuta, rilevando che vi era cessazione della materia del contendere a causa della pendenza di trattative aventi ad oggetto l’acquisto del complesso immobiliare e chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale accolse la domanda, condannò la Ageco Sud s.r.l. al rilascio dell’immobile e al pagamento delle spese processuali; che la decisione è stata impugnata dalla parte soccombente e nel giudizio si è costituita la Aquileia Capital Service s.r.l. in nome e per conto della Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring s.p.a. e della Sardaleasing s.p.a.; che la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha rigettato il gravame e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Salerno propone ricorso la Ageco Sud s.r.l. con atto affidato a due motivi; che resiste con controricorso la Aquileia Capital Service s.r.l., non in proprio, ma in nome e per conto della s.r.l.
Morgana 1, come da atto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Considerato che , con atto del 15 giugno 2024, il difensore della società ricorrente, munito della relativa procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendosi perfezionato tra le parti, nelle more, un accordo transattivo globale; che il difensore della società controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia, con compensazione delle relative spese; che, pertanto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto e , stante l’accettazione della rinuncia , non si deve provvedere sulle spese, secondo la previsione del l’ultimo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, per cui non ricorrono i presupposti processuali perché la società ricorrente sia tenuta a versare l’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l’impugnazione medesima.
P.Q.M.
La Corte dichiaraestinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella c