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Ordinanza — n. 26225/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses sale and lease back contract nullity claim due to lack of proof for usury elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26225/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal challenging a sale and lease back contract. The lower courts dismissed the claim because the plaintiff failed to prove three specific requirements: pre-existing debt, economic distress of the seller, and a disproportionate value gap. The court held that the appeal merely requested a re-examination of facts already evaluated and incorrectly argued that a 'pacto marciano' clause saved the contract from the usury prohibition.

Regesto Legislator

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Art. 2744 c.c.; Art. 1963 c.c.: In sale and lease back transactions, the prohibition of usury is not automatically excluded by a balancing clause; the court must assess the three statutory indicators of economic distress and value disproportion to determine if the contract was void.

Parole chiave

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sale and lease back pacto marciano patto commissorio usury prohibition economic distress contract nullity Cassazione Roma contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2744 c.c.
fino a querela di falso; con il terzo motivo – omesso esame di fatti decisivi con riferimento agli elementi costitutivi della violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), nonché al valore probatorio delle dichiarazioni rese a pubblico ufficiale (artt.
Art. 1963 c.c.
Art. 2697 c.c.
con il quarto motivo di ricorso– sulla ritenuta insussistenza della difficoltà economica della società alienante –si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 1° comma c.c.
Art. 1344 c.c.
Art. 1418 c.c.
1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché degli artt.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. –si lamenta che il giudice del merito non abbia considerato quanto dichiarato dal dott.
art. 1344 c.c
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13366/2021 R.G. proposto da: FALLIMENTO N. 28/12 FRATELLI SPADA SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA MATRUNDOLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in ROMA VIA Po n. 45 Pec: -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO PROVIS SPAe RELEASE SPA, ciascuna in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avvocati LEONARDO BOTTAZZI e FABIO ALBERICI ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, pec:-controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 620/2021 depositata il 24/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI. Rilevato che: la società Fratelli Spada s.r.l. convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano l e società Mediocredito Italiano (ora Intesa Sanpaolo ProvisSpA) e Release SpAper sentir pronunciare la nullità del contratto sale and lease back con le medesime stipulato in data 24/6/2005, avente ad oggetto un complesso industriale adibito a tipografia nel Comune di Ciampino, perché integrante la violazione del divieto di patto commissorio ai sensi degli artt. 1963 e 2744 c.c.; chiese, per l’effetto, di accertare e dichiarare la proprietà in capo ad essa società venditrice, poi fallita, sul medesimo bene; le convenute si costituirono in giudizioe, effetto dell’intervento volontario della Intesa Sanpaolo ProvisSpA,si concretizzò la fattispecie processuale dellasuccessione a titolo particolare, ai sensi dell’art. 111, IV comma c.p.c.,della medesima rispetto a Mediocredito Italiano; il Tribunale adito rigettò la domanda ritenendo insussistenti i presupposti in fatto e i requisiti in iure ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte per ritenere integrata la violazione del divieto di patto commissorio; la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 715 del 24/2/2021 pronunciando sul gravame proposto dal Fallimento della Fratelli Spada s.r.l., lo ha rigettato ritenendo non provata l’elusione del divieto del patto commissorio per assenza di prova dei tre requisiti individuati dalla giurisprudenza di questa Corte quali indici della relativa fattispecie:1) la sussistenza di una situazione di credito della società finanziaria, acquirente e concedente del bene nei confronti della utilizzatrice, già proprietaria del bene stesso, preesistente o contestuale alla vendita;

2) l’esistenza di condizioni di difficoltà economica della venditrice che potessero indurre a sospettare di un approfittamento della acquirente-concedente;3) la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall’acquirente; la corte del gravame ha altresì osservato che,nella fattispecie, le parti avevano convenuto, al l’art. 12 del contratto , un meccanismo funzionale al contempera mento degli opposti interessi e ad evitare l’ingiustificato arricchimento della società di leasing, prevedendo il cd. “patto marciano”, idoneo ad evitare l’operatività del divieto di patto commissorio; le parti avevano, infatti, con apposita clausola, preventivamente convenuto che al termine del rapporto –effettuata la stima del bene con tempi certi e modalità definite, tali da assicurare una valutazione imparziale ancorata a parametri oggettivi ed autonomi ad opera di un terzo – il creditore dovesse , per acquisire il bene , corrispondere l’importo eccedente l’entità del suo credito, sì da ristabilire l’equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni edevitare che il debitore subisseuna lesione patrimoniale dal trasferimento del bene in garanzia; avverso la sentenza di appello, il Fallimento della Fratelli Spada s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; resistono Intesa Sanpaolo Provis S.p.A. e Release SpA con controricorso; entrambe le parti depositano memoria;

Considerato che: con il primo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1418, 2° comma e 2744 c.c. nonché dei principi e delle norme in tema di collegamento negoziale in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. –la ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano escluso l’elusione del divieto del patto commissorio senza valutare il collegamento negoziale esistente tra varie operazioni poste in essere dalla società con le banche: ove tale collegamento negoziale fosse stato considerato, la violazione del divieto di patto commissorio sarebbe risultata evidente; in particolare, con riferimento alla pretesa non congruità del prezzo pagato, essasarebbe stata erroneamente ritenuta non provata in modo diretto dal giudice del merito, il quale però non avrebbe verificato se essa potesse desumersi indirettamente dalle modalità di pagamento del prezzo o dal collegamento negoziale tra varie operazioni,quali la compravendita e il leasing, la compensazione tra parte del prezzo e il maxicanone iniziale, l’estinzione anticipata dei debiti garantiti dalle ipoteche sull’immobile, l’assenso alla cancellazione di ipoteche, etc. il motivo è inammissibile perché volto alla sola, non consentita rivalutazione di elementi fattuali, quale per l’appunto la riferita sproporzione tra il prezzo della compravendita e il valore di mercato dell’immobile o la sussistenza del requisito della difficile condizione economico-finanziaria, su cui i giudici del merito si sono pronunciati, peraltro con il sostegno della perizia estimativa redatta su incarico della società di leasing; la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio ritiene di uniformarsi,è notoriamente orientata nel senso di escludere , in sede di scrutino di legittimità, qualsivogliasindacato di fatto sui requisiti per l’individuazione del divieto del patto commissorio:

“Lo schema contrattuale del "sale and lease back" è, in linea di massima ed almeno in astratto, valido, in quanto contratto d'impresa socialmente tipico, ferma la necessità di verificare, caso per caso, l'assenza di elementi patologici, sintomatici di un contratto di finanziamento assistito da una vendita in funzione di garanzia, volto ad aggirare, con intento fraudolento, il divieto di patto commissorio e, pertanto, sanzionabile, per illiceità della causa, con la nullità, ex art. 1344 c.c., in relazione all'art. 1418, comma 2, c.c. L'accertamento del carattere fittizio di tale contratto, per la presenza di indici sintomatici di un'anomalia nello schema causale socialmente tipico (quali l'esistenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest'ultima, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente), costituisce un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata” (Cass. 1, n. 1625 del 28/1/2015;

Cass., 1, n. 13305 del 28/5/2018; Cass., 6-1, n. 20634 del 7/8/2018); con il secondo motivo- violazione e falsa applicazione degli artt.2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. –si lamenta che il giudice del merito non abbia considerato quanto dichiarato dal dott. Marco Spada al curatore fallimentare, ritenendo “inutilizzabili” le suddette dichiarazioni, quando esse erano state rese al pubblico ufficiale e quindi facevano piena prova ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. fino a querela di falso; con il terzo motivo – omesso esame di fatti decisivi con riferimento agli elementi costitutivi della violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), nonché al valore probatorio delle dichiarazioni rese a pubblico ufficiale (artt. 2699 e 2700 c.c.) in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.- si lamenta , poi, che l’omessa utilizzazione delle dichiarazioni abbia dato luogo ad un vizio motivazionale rilevante; i motivi sono manifestamente infondati, in quanto la corte di merito ha ritenuto, con un accertamento in fatto scevro da vizi logico- giuridici,non esservi prova degli indici della violazione divieto del patto commissorio, non potendo si attribuire alcun rilievo alle dichiarazioni rese al curatore fallimentare in assenza di elementi di cui all’art. 2744 c.c. con il quarto motivo di ricorso– sulla ritenuta insussistenza della difficoltà economica della società alienante –si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, 1° comma c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché degli artt. 1344, 1418, 2° comma e 2744 c.c. sempre in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,e degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c..

Parte ricorrente lamenta, in particolare,che la corte del merito non abbia attribuito valore rilevante all’estratto della Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d’Italia,da cui avrebbe,viceversa, dovuto desumere il gravissimo indebitamento dellasocietà Fratelli Spada alla data della stipulazione del contratto di sale and lease back, come desumibile,del resto, dal ricorso - da parte della società - agli ammortizzatori sociali per l’integrazione salariale , sintomo di grave indebitamento. Osserva,sul punto, il collegio come la censura in esame si risolva, ancora una volta, in una richiesta di riesame nel merito della decisione impugnata, nella parte in cuila corte meneghina ha ritenuto , del tutto correttamente, che l’esposto alla centrale rischi non contenesse elementi per desumere con certezza la situazione economico- finanziaria della società - e il motivo di ricorso non censura in modo idoneo tale ratio decidendi; con il quinto motivo –violazione e falsa applicazione degli artt.2744 c.c. e 1344 c.c. in relazione alla erronea applicazione delle norme e dei principi in tema di patto marciano con riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c.

–si lamenta che la sentenza abbia erroneamente ritenuto che il contratto, in ogni caso, sarebbe stato salvo in ragione della presenza di una clausola che valeva a garantireil necessario contemperamento degli opposti interessi, evitando un ingiustificato arricchimento della società di leasing; il motivo è inammissibile perché, sovrapponendo una propria e del tutto personale ricostruzione del contenuto, della portata e degli effetti di una clausola negoziale, si pone in contrasto con ilconsolidato indirizzo di questa Corte, che consente, in caso di stipulazione di un contratto di sale and lease back, di escludere, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto unitariamente valutate,la violazione del divieto di patto commissorio, come si è già avuto modo di osservare in precedenza; conclusivamente il ricorso va rigettato, e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 14.200 (di cui € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato