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Ordinanza — n. 26169/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition due to lack of necessary co-litigation with third parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26169/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the opposition to the enforcement proceeding inadmissible because the third parties seized were never involved in the original trial. The court held that necessary co-litigation between the creditor, debtor, and third parties is mandatory in enforcement oppositions, rendering the original judgment procedurally flawed. Consequently, the decision was quashed and the case remitted to the lower court to retry the matter with all necessary parties present.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; In enforcement opposition proceedings, necessary co-litigation between the creditor, debtor, and third parties seized is mandatory; absence of this co-litigation renders the judgment voidable and requires remittal for retrial with full participation.

Parole chiave

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enforcement opposition necessary co-litigation third party seizure procedural nullity remittal for retrial pignoramento delle rendite procedura di rivendicazione nel pignoramento esecuzione del pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
L’esecutato ha proposto opposizione, contestando soprattutto l’esistenza del titolo, consistente nella sentenza di primo grado oggetto di provvedimento di sospensione, sotto diversi profili: ma il giudice adito, qualificatala ai sensi dell’art. 617 cod.
Art. 383 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
art. 617 cod. proc. civ
L’esecutato ha proposto opposizione, contestando soprattutto l’esistenza del titolo, consistente nella sentenza di primo grado oggetto di provvedimento di sospensione, sotto diversi profili: ma il giudice adito, qualificatala ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., l’ha dichiarata inammissibile per tardività.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13533/2021
Cass. n. 39973/2021
Cass. sez. U. n. 36596/2021
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Sentenza — n. 28641/2024 — snciv
Cassation court allows appeal against seizure order, ruling notification defect invalidates assignment against specific bank.
Ordinanza — n. 6929/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal against execution suspension due to improper use of opposition procedure instead of specific claim. The court ruled that the opposition to execution acts is the sole remedy for contesting execution orders. The court held that the creditor must use the correct procedural instrument to challenge the execution judge's suspension order. The court found the claim inadmissible because the opposition procedure is the exclusive means to contest execution acts. The court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's costs. The court emphasized the strict procedural requirements for challenging execution measures. The court determined that the specific claim was not the appropriate vehicle for this challenge. The court concluded that the procedural defect rendered the appeal inadmissible. The court rejected the argument that the opposition procedure was insufficient for the case. The court affirmed the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.
Ordinanza — n. 39571/2021 — snciv
Cassation court dismisses opposition due to lack of necessary joinder of third-party debtors in seizure proceedings.
Ordinanza — n. 7477/2025 — snciv
Court quashes appeal judgment for misinterpreting a settlement clause as a verification right instead of a waiver.
Ordinanza — n. 30088/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to lack of necessary third-party participation in enforcement opposition proceedings.

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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 77/2023 R.G. proposto da: SANTANIELLO RAFFAELE, rappresentato e difeso dagli avvocati SODDU RAFFAELE e SANTANIELLO FRANCESCO; -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato BENIGNI ITALO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di AVELLINO n. 1099/2022, depositata il 14/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.FATTO E DIRITTO 1.

La compagnia di assicurazioni UnipolSai ha agito in via esecutiva in rivalsa contro Raffaele Santaniello con pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Avellino. L’esecutato ha proposto opposizione, contestando soprattutto l’esistenza del titolo, consistente nella sentenza di primo grado oggetto di provvedimento di sospensione, sotto diversi profili: ma il giudice adito, qualificatala ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., l’ha dichiarata inammissibile per tardività.

2. Il Santaniello ha proposto ricorso per cassazione, articolato su sette motivi: cui resiste con controricorso la UnipolSAI. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di sessanta giorni dalla decisione.

3. È superfluo dar conto dei sette motivi di impugnazione, poiché il giudizio di merito risulta inficiato da una nullità processuale, che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio in via preliminare. Infatti, i terzi pignorati Fondazione ENPAM e INPS, gestione Inpdap, non hanno mai preso parte al giudizio, ragion per cui il contraddittorio non risulta integro ab origine. Al riguardo, si osserva che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, «In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato» (così Cass. n. 13533 e n. 39973/2021, seguite da numerose successive).

La non integrità originaria del contraddittorio –rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità – preclude la disamina del merito dell’opposizione e delle doglianze avverso la sentenza di unico grado (così impedendo di applicare il principio di Cass. sez. U. n.36596/2021 ad almeno una di quelle), da definirsi inutiliter data; ed impone, ex officio, la cassazione della decisione di merito con rinvio, ex artt. 383 e 354, cod. proc. civ., al giudice di unico grado per rinnovare il giudizio, previa integrazione del contraddittorio coi suddetti litisconsorti necessari.

Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, pronunciando sul ricorso,cassa la sentenza e rinvia la causa, ex artt. 383 e 354 c.p.c., anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, affinché, previa integrazione del contraddittorio con i litisconsorti necessari, rinnovi il giudizio. Così deciso in Ro