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Ordinanza — n. 26087/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to mutual withdrawal of litigation, extinguishing the case under procedural code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26087/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the parties' mutual withdrawal of the litigation and acceptance of the withdrawal. Marzia Gabrielli appealed Laura Mazzei's decision, but both parties subsequently submitted acts renouncing the appeal and accepting the renunciation, which were ritually accepted. Consequently, the court found no need to examine the merits and ordered the extinction of the proceedings without assigning litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.: When parties mutually withdraw an appeal and accept the withdrawal, the proceedings are extinguished without further disposition.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of proceedings ritual acceptance of renunciation no litigation costs assigned unified contribution not doubled asserzione difendibile motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 06888 del 3/04/2015
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31317/2021 R.G. proposto da : GABRIELLI MARZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza MAZZINI n. 27, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA GIOVAN CANDIDO (DGIGNC42P16I697J) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BONELLI SANDRO (BNLSDR57B27G491S), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro MAZZEI LAURA, domiciliataper leg g e in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALIBRANDI GIUSEPPE (LBRGPP57R16C342V), con domicilio digitale come in atti -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 895/2021depositata il 05/05/2021.

R.g. n. 31317 del 2021 Ad. 30/09/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 30/09/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle. Considerato che: Marzia Gabbrielli impugna per cassazione, con atto affidato a cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 8 9 5 pubblicata in data 5/05/2021; risponde con controricorso la Laura Mazzei; non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e di relativa accettazione; da tali atti di rinuncia al ricorso e di accettazione della rinuncia, risulta che la rinuncia è stata accettata ritualmente; a tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio, in conformità alle previsioni di cui agli artt.390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge; nulla deve essere disposto per le spese di lite di questa fase di legittimità, avendo le parti dedotto di aver raggiunto un accordo in tal senso, come risulta dallo stesso atto di rinuncia e da quello di accettazione; quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassaz